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Legge regionale 16 gennaio 1979, n.7


LEGGE REGIONALE n.7 del 16 Gennaio 1979

Date di vigenza

18/01/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/01/1979
01/04/1982 modifica mostra documento vigente dal 01/04/1982
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 01/04/1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Gennaio 1979 ,n. 7
Emolumenti spettanti al presidente, ai consiglieri e ai sindaci dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 17/01/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Gli emolumenti di cui all' art. 13 della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26 , spettanti al presidente, ai vice presidenti, ai consiglieri e ai sindaci dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, sono determinati dagli articoli seguenti, con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

[ ARTICOLO 2 ] [5]
ARTICOLO 2

Indennità al presidente e ai vice presidenti

1. Al presidente è attribuita una indennità mensile lorda pari all?80 per cento di quella del consigliere regionale.

2. Ai vice presidenti è attribuita una indennità mensile lorda pari al 40 per cento di quella del consigliere regionale

[6]
[ ARTICOLO 3 ] [7]
ARTICOLO 3

Indennità ai componenti il Comitato esecutivo e agli altri componenti il Consiglio di amministrazione

1. Ai consiglieri componenti il comitato esecutivo è attribuita una indennità mensile lorda pari al 30 per cento di quella del consigliere regionale.

2. Agli altri componenti il Consiglio di amministrazione è attribuita una indennità mensile lorda pari al 20 per cento di quella del consigliere regionale

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[ ARTICOLO 4 ] [9]
ARTICOLO 4

Detrazioni

1. Per ogni assenza dalle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo non giustificata da causa di malattia, viene operata una trattenuta di lire 75.000 sulla indennità

[10]
ARTICOLO 5

Indennità ai componenti il Collegio dei revisori dei conti

[ 1. ] [11]

1. Al presidente e ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari all?indennità mensile lorda retribuita al presidente dell?Ente di sviluppo agricolo in Umbria. [12]

[ 2. ] [13]

2. Ai membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo pari al 50 per cento dell?indennità mensile lorda attribuita al presidente dell?Ente di sviluppo agricolo in Umbria. [14]

[ 3. ] [15]

3. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto, inoltre, un gettone di presenza pari a quello previsto per i membri del Comitato regionale di controllo per ogni giornata di seduta degli organi cui partecipano. [16]

4. Il gettone di presenza di cui al comma precedente non è cumulabile qualora le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo avvengano nello stesso giorno.

ARTICOLO 6

Trattamento di missione

1. Al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri, che per ragione dei loro uffici si recano in località diversa da quella ove ha sede l' Ente, spetta il trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.

2. Ai componenti dei diversi organi, che risiedano in località diversa da quella ove ha sede l' Ente, compete lo stesso trattamento di cui al comma precedente, limitatamente alla partecipazione alle sedute degli organi medesimi.

ARTICOLO 7

Decorrenza

1. Le norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data dell' insediamento di ciascun organo dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

ARTICOLO 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 16 gennaio 1979

Marri

[1]