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Legge regionale 2 aprile 1982, n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 2 aprile 1982

Date di vigenza

22/04/1982 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/04/1982
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 22/04/1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 aprile 1982 ,n. 13
Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella regione Umbria. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 07/04/1982

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all' art. 19, primo comma, n. 2 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ha validità per il territorio con riferimento al quale l'abilitazione è stata conseguita ed attestata con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo la disciplina di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La licenza è rilasciata:

a) qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di un singolo comune, dal comune stesso;

b) qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di più comuni di uno stesso Comprensorio turistico, dal comune con maggior numero di abitanti;

c) dal comune capoluogo di regione, in tutti gli altri casi.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 aprile 1982

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. gg) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13