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Legge regionale , n.5


LEGGE REGIONALE n.5 del

Date di vigenza

18/01/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/01/1979
23/06/1982 modifica mostra documento vigente dal 23/06/1982
04/08/1983 abrogazione mostra documento vigente dal 04/08/1983

Documento vigente dal 23/06/1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Gennaio 1979, n. 5
Delega alle Province di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 17/01/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria nelle materie di caccia e pesca, spettanti alla Regione dell' Umbria, a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , è delegata alle Province.

2. La delega comprende l' irrogazione di pene pecuniarie previste per violazioni di norme tributarie regionali nelle materie di cui al primo comma .

ARTICOLO 2

1. Gli importi relativi alle penalità di cui al precedente articolo sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per il territorio e affluiscono nell' apposito articolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di " proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca".

2. I suddetti proventi, sono destinati annualmente ad opere di tutela dell' ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

ARTICOLO 3

1. Per le norme procedurali che disciplinano la repressione delle violazioni delle leggi statali e regionali sulla caccia e sulla pesca si fa rinvio alla legge 24 dicembre 1975, n. 706 , nonchè alle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 9 agosto 1974, n. 47 e successive modificazioni.

2. Per i criteri di applicazione e la misura delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di caccia si fa rinvio alla normativa sanzionatoria contenuta nell' art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 .

ARTICOLO 4

1. Spetta alla Giunta regionale emanare direttive per l' esercizio uniforme delle funzioni delegate e vigilare sul corretto svolgimento delle stesse.

[ ARTICOLO 5 ] [5]
ARTICOLO 6

1. Presso ciascuna Provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative dei procedimenti amministrativi nella materia della caccia e della pesca, allo scopo di graduare la misura della sanzione da irrogare secondo i criteri stabiliti nell' art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , per i casi di recidiva.

2. Sulle schede di cui al precedente comma devono trascriversi, oltre alle complete generalità del trasgressore, gli estremi del processo verbale, di accertamento, l' autorità verbalizzante, data e località della violazione contestata, data della definizione del contesto in via breve o della emissione del provvedimento sanzionatorio definitivo, eventuali procedure esecutive per il recupero della penale, eventuali opposizioni giudiziarie o giurisdizionali.

ARTICOLO 7

1. In via transitoria, i contesti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasmessi alle autorità provinciali competenti per l' ulteriore corso.

2. Le armi già sequestrate in forza della precedente normativa sono restituite ai legittimi proprietari, previa dimostrazione del pagamento della sanzione amministrativa.

ARTICOLO 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 12 gennaio 1979

MARRI

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