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Legge regionale 5 luglio 1982, n. 33


LEGGE REGIONALE n.33 del 5 Luglio 1982

Date di vigenza

08/07/1982 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/07/1982
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 08/07/1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 Luglio 1982 ,n. 33
Contributo straordinario per la XXV Edizione del Festival dei Due Mondi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 39 del 07/07/1982

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione dell'Umbria concede un contributo straordinario a favore della " Fondazione Festival dei Due Mondi" di Spoleto destinato all'organizzazione e gestione della XXV edizione del Festival dei Due Mondi.

Art. 2

1. L'onere complessivo di lire 250.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, è imputato al capitolo 1010, di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio in corso, denominato: " Contributo straordinario per la organizzazione e la gestione della XXV Edizione del Festival dei Due Mondi" ( Tit. 1 - sez. 6 - rubr. 12 - cat. 5 - sett. int. 6 - tipo 1.1); ad esso si farà fronte quanto a lire 200.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1982 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. ordine 1) e quanto a lire 50.000.000 con utilizzo di quota della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stesso bilancio (elenco n. 4, n. ordine 5).

2. Al bilancio preventivo per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
 
Parte spesa
 
Variazioni in aumento:
 
- cap. 1010 L. 250.000.000
 
Variazioni in diminuzione:
 
- cap. 6120 L. 200.000.000
 
- cap. 9700 L. 50.000.000
 
Totale L. 250.000.000

3. La presente spesa trova riferimento nel bilancio pluriennale 1982/ 83 nel 5º settore, secondo programma, progetto B.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 5 luglio 1982

Marri

[1]