Titolo I
NORME GENERALI DI PRINCIPIO
ARTICOLO 1
Oggetto.
1.
La presente legge disciplina l'organizzazione dei presidi e servizi multizonali, ed i principi fondamentali della loro gestione tecnica ed amministrativa ai sensi degli artt. 16, 18 e 22 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
e della
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
.
2.
L'individuazione e l'ubicazione dei presidi e servizi multizonali e gli adeguamenti relativi agli obiettivi della programmazione, nonchè le modalità operative per il loro funzionamento sono determinate per il triennio dal Piano socio - sanitario regionale.
3.
Sono nulle di diritto le deliberazioni delle ULSS che istituiscano servizi o presidi classificati come multizonali all'infuori di una esplicita determinazione da parte del Piano socio - sanitario regionale.
ARTICOLO 2
Funzioni multizonali.
1.
Le funzioni di alta specializzazione che, per la complessità delle strumentazioni ed attrezzature di cui si avvalgono e per il tipo di competenze degli operatori che vi sono addetti, richiedono un'utenza allargata all'intero ambito territoriale della regione, al fine di garantire la piena utilizzazione delle risorse, sono svolte nell'ambito di presidi e servizi multizonali.
ARTICOLO 3
Presidi e servizi multizonali.
1.
Le funzioni multizonali sono svolte nell'ambito di presidi destinati esclusivamente ad esse, o di servizi appartenenti a strutture dove si svolgono anche funzioni non multizonali.
2.
Le funzioni multizonali sono pertanto svolte:
- nel presidio multizonale di prevenzione;
- nell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;
- nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere.
[6]
3.
Inoltre funzioni multizonali possono essere svolte per convenzione dalle strutture dell'Università di Perugia nel quadro degli accordi di cui all'
art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
ARTICOLO 4
Aree di riequilibrio delle utenze.
1.
Il Piano socio - sanitario regionale individua, sulla base dell'analisi dei bacini di utenza determinatisi nel territorio della regione, aree di riequilibrio al cui interno le ULSS concordano particolari modalità di fruizione e di accesso relativamente a servizi specialistici ed ospedalieri non aventi caratteristiche multizonali.
2.
Alla regolazione dei relativi rapporti finanziari provvede la Regione in occasione del riparto del fondo sanitario relativo all'esercizio successivo.
Titolo II
NORME COMUNI PER I PRESIDI E SERVIZI MULTIZONALI
ARTICOLO 5
Comitato di coordinamento.
1.
Al Comitato di coordinamento di cui all'
art. 37 della LR 19 dicembre 1979, n. 65
, compete in particolare esprimere parere sul regolamento di accesso, sulle dotazioni organiche e sulle previsioni di spesa relative ai presidi e servizi multizonali.
[8]
2.
Sulle richieste di parere da parte delle ULSS competenti a gestire i servizi e presidi multizonali, il Comitato di coordinamento si esprime nel termine di 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
3.
In caso di parere non favorevole da parte del Comitato di coordinamento, espresso secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'ultimo comma dell'
art. 37 della LR 19 dicembre 1979, n. 65
, provvede la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, con atto vincolante nei confronti delle ULSS.
ARTICOLO 6
Modalità di fruizione e di accesso.
1.
Le modalità di fruizione dei presidi e servizi multizonali da parte delle ULSS della Regione e le misure a garanzia dell'accesso da parte dei cittadini, sono deliberate con apposito regolamento dalle ULSS territorialmente competenti, previo parere del Comitato di coordinamento e nel rispetto delle linee del Piano socio - sanitario regionale.
ARTICOLO 7
Autonomia tecnico - funzionale dei servizi e raccordi operativi con le ULSS.
1.
I rapporti tra i presidi e servizi multizonali e l'Ufficio di direzione dell'ULSS competente per la loro gestione sono regolati secondo i principi dell'autonomia tecnico - funzionale ai sensi dell'
art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
2.
I raccordi operativi tra i presidi e servizi multizonali e gli altri presidi e servizi delle ULSS sono coordinati dagli Uffici di direzione competenti per territorio.
3.
Il regolamento di cui all'articolo precedente stabilisce i casi nei quali viene instaurato un rapporto diretto tra i presidi e i servizi multizonali e gli Uffici di direzione delle ULSS che se ne avvalgono e le relative modalità operative.
ARTICOLO 8
Personale.
1.
Le dotazioni organiche di personale dei presidi e servizi multizonali sono determinate dalle ULSS in cui tali presidi e servizi sono collocati, previo parere del Comitato di coordinamento e sulla base dei principi contenuti nella presente legge e nel Piano socio - sanitario regionale.
Titolo III
PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE
ARTICOLO 9
Istituzione e compiti.
1.
E'istituito nella regione un presidio multizonale di prevenzione.
2.
Al presidio multizonale di prevenzione competono le funzioni multizonali concernenti i controlli per la tutela della sanità pubblica, con particolare riguardo alla difesa dalle malattie infettive e diffusive e all'igiene dell'ambiente, nonchè ai controlli per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, delle tecnopatie e delle malattie professionali.
3.
Il presidio multizonale di prevenzione effettua in particolare le indagini, gli accertamenti e le altre prestazioni di carattere tecnico - scientifico, relativamente:
- alla profilassi delle malattie infettive e diffusive;
- ai controlli delle sostanze alimentari e delle bevande;
- ai controlli dei farmaci, dei presidi medico - chirurgici e dei presidi sanitari di cui al
DPR 3 agosto 1968, n. 1255
, dei cosmetici e altro;
- ai controlli delle acque, dell'aria, del suolo e dell'abitato;
- ai controlli dell'ambiente di lavoro;
- alla consulenza in materia di ingegneria ambientale;
- ai controlli per la sicurezza del lavoro;
- ai collaudi di apparecchiature e di impianti per quanto di competenza del Servizio sanitario nazionale.
4.
Il presidio multizonale di prevenzione esercita i propri compiti su richiesta delle ULSS.
5.
La Giunta regionale si avvale del presidio multizonale di prevenzione per l'esercizio delle funzioni relative ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria di cui alle LLRR 7 aprile 1982, n. 19 e 14 maggio 1982, n. 24.
6.
Il presidio multizonale di prevenzione assiste inoltre l'Osservatorio epidemiologico regionale nelle indagini di massa per la valutazione dello stato di salute della popolazione.
[11]
ARTICOLO 10
Articolazione del presidio.
1.
Il presidio multizonale di prevenzione costituisce un complesso funzionalmente unitario, articolato in laboratori e servizi, nonchè in dipartimenti e gruppi di lavoro.
[13]
ARTICOLO 11
Laboratori e servizi.
1.
Il Piano socio - sanitario regionale determina l'adeguamento triennale dell'articolazione del presidio multizonale di prevenzione in laboratori e servizi operativi e generali, in base al principio della corrispondenza tra obiettivi della programmazione e organizzazione degli interventi.
2.
Costituiscono vincolo di organizzazione i seguenti servizi generali:
- biblioteca e documentazione;
- stabulario;
e i seguenti servizi operativi:
- bonifica ambientale;
- fisica sanitaria;
- ispezioni e controlli sull'ambiente di lavoro;
- collaudi e controlli di apparecchiature ed impianti.
3.
Il Piano socio - sanitario regionale detta inoltre norme per la distinzione tra i compiti propri delle ULSS e quelli affidati ai servizi operativi di cui al presente articolo.
[15]
ARTICOLO 12
Dipartimenti e gruppi di lavoro.
1.
Allo scopo di garantire l'interdisciplinarietà delle attività, il presidio multizonale di prevenzione può essere altresì articolato per aggregazioni funzionali in dipartimenti individuati per programmi, nonchè in gruppi di lavoro individuati per obiettivi a carattere temporaneo.
2.
I dipartimenti aggregano di norma più lavoratori e servizi. I gruppi di lavoro aggregano singoli operatori addetti a laboratori e servizi diversi.
3.
L'articolazione nei dipartimenti è disposta in base al piano annuale di lavoro d'intesa tra i comitati di gestione delle ULSS territorialmente competenti, su parere del Comitato di coordinamento.
4.
L'articolazione nei gruppi di lavoro spetta al Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione che ne dà comunicazione ai comitati di gestione delle ULSS.
[18]
ARTICOLO 13
Programmazione degli interventi.
1.
Il presidio multizonale di prevenzione programma il proprio lavoro sulla base di un piano predisposto d'intesa dai Comitati di gestione delle ULSS in cui sono collocate le strutture del presidio multizonale di prevenzione.
2.
Il piano di lavoro contiene le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario regionale.
3.
Il piano di lavoro è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Comitato di coordinamento del presidio multizonale di prevenzione. In caso di mancata approvazione del piano nei termini indicati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del
precedente art. 5
.
[20]
ARTICOLO 14
Ordinamento interno.
1.
Ogni laboratorio è posto sotto la responsabilità di un dirigente appartenente alla qualifica apicale ai sensi dell'allegato 1 al
DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, tabelle A, D, E, F, del ruolo sanitario, e tabelle B e D del ruolo professionale.
[22]
2.
L'attività del dipartimento è curata da uno dei responsabili di laboratorio individuato a rotazione, con periodicità massimo triennale, dal Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione.
[24]
3.
I servizi operativi hanno autonomia tecnico - funzionale nell'ambito del dipartimento al quale sono aggregati.
[25]
4.
Essi sono posti sotto la responsabilità di funzionari appartenenti alla qualifica apicale, o a quella immediatamente inferiore, a seconda delle caratteristiche del servizio. In questo ultimo caso, il responsabile dipende funzionalmente dal responsabile del laboratorio cui il servizio viene aggregato.
5.
Alle nomine previste al presente articolo provvede, per la parte di competenza, ciascun comitato di gestione, con le modalità di cui all'articolo 12 del citato DPR n. 761, in quanto applicabili.
ARTICOLO 15
Attribuzioni dei responsabili di laboratorio e di servizio, reperibilità, particolari incarichi al personale.
1.
Il responsabile di laboratorio e di servizio operativo sopraintende all'attività del laboratorio o del servizio cui è preposto, ne assicura il corretto livello tecnico, disciplina l'impiego del personale, cura la tempestiva trasmissione dei referti e delle relazioni inerenti gli accertamenti agli Uffici di direzione delle ULSS che ne hanno fatto richiesta.
[26]
2.
Nei casi in cui ne facciano obbligo le vigenti disposizioni legislative, provvede altresì a trasmettere all'autorità giudiziaria e ad altri eventuali soggetti i referti e le relazioni di cui al comma precedente.
3.
Su proposta del Consiglio tecnico, laddove se ne ravvvisi l'opportunità, sarà stabilito che siano assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di reperibilità del personale assegnato a singoli laboratori o servizi operativi.
4.
Al personale del presidio addetto ad attività ispettive e di collaudo sarà attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei modi previsti dal
terzo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
ARTICOLO 16
Consiglio tecnico.
1.
I responsabili di laboratorio e di servizio operativo costituiscono collegialmente il Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione cui spetta il compito del coordinamento tecnico delle attività dei laboratori, dei servizi e dei dipartimenti del presidio multizonale di prevenzione ed in particolare:
- disporre l'articolazione nei gruppi di lavoro;
- formulare proposte agli Uffici di direzione delle ULSS in merito al piano di lavoro, alla ricerca, alla formazione del personale ed all'adeguamento delle strutture;
- curare sotto il profilo operativo l'attuazione del piano di lavoro del presidio multizonale di prevenzione.
2.
Il Consiglio tecnico individua nel proprio seno, a rotazione con periodicità massimo triennale, un componente cui spettano i compiti di presiedere le riunioni e dare esecuzione alle decisioni adottate.
[28]
ARTICOLO 17
Coordinamento tecnico operativo con gli Uffici di direzione delle ULSS.
1.
Al fine di realizzare un adeguato collegamento tecnico - operativo con le ULSS, il Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione cura la convocazione, di regola con cadenza almeno annuale, di una conferenza alla quale sono chiamati a partecipare, insieme ai componenti del Consiglio stesso, i responsabili dei settori dell'Ufficio di direzione delle ULSS, competenti all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e prevenzione ambientale e del lavoro e di sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti.
Titolo IV
NORME PARTICOLARI PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
ARTICOLO 18
Funzioni multizonali.
1.
Per le funzioni multizonali che riguardino il settore animale, gli alimenti di origine animale e le zoonosi, nonchè l'igiene dei mangimi e degli altri prodotti per l'alimentazione zootecnica, le ULSS si avvalgono dei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, con le modalità ed i limiti di cui alla
LR 12 dicembre 1978, n. 69
.
2.
I laboratori dell'Istituto inoltre collaborano con gli altri presidi e servizi delle ULSS per i compiti di igiene pubblica e di tutela sanitaria dell'ambiente secondo intese determinate nell'ambito del Comitato di coordinamento e con le modalità previste dal Piano socio - sanitario regionale.
ARTICOLO 19
Competenza dell'Istituto.
1.
Il Piano socio - sanitario regionale, previa intesa con la Regione Marche, determina la ripartizione dei compiti tra presidio multizonale di prevenzione e Istituto Zooprofilattico sperimentale relativamente alle funzioni di cui all'articolo precedente.
2.
Nell'ambito dell'attuazione del piano annuale di lavoro il Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione integrato ai sensi dell'ultimo comma dell'
art. 20
, dispone misure per il coordinamento delle attività.
ARTICOLO 20
Raccordi con le ULSS.
1.
Ai fini dell'espletamento delle funzioni multizonali di cui al precedente articolo, il presidente dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, o un consigliere da lui delegato, partecipa alle riunioni del Comitato di coordinamento quando debbano essere discusse le modalità di fruizione e di accesso ai servizi dell'Istituto da parte delle ULSS e della popolazione interessata della Regione.
2.
Il direttore dell'Istituto fa parte del Consiglio tecnico del presidio multizonale di prevenzione.
3.
I responsabili dei laboratori dell'Istituto sono chiamati alle riunioni del predetto Consiglio quando si trattino materie di loro competenza.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 21
Norme particolari e di rinvio.
1.
Ai sensi dell'
articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, il presidio ed i servizi multizonali sono amministrati dalle ULSS nel cui territorio sono ubicate.
2.
Gli indirizzi per la gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa sono determinati nel Piano socio - sanitario regionale.
3.
Alla gestione finanziaria ed economico - contabile del presidio e dei servizi si provvede nei modi indicati nella
LR 18 marzo 1980, n. 18
.
4.
Il Comitato di gestione dell'ULSS territorialmente competente determina la previsione di spesa relativa alle funzioni multizonali, previo parere del Comitato di coordinamento.
5.
I Comitati di gestione delle ULSS che gestiscono i presidi ed i servizi multizonali sono integrati nel modo previsto all'
articolo 19, primo comma, della LR 19 dicembre 1979, n. 65
.
ARTICOLO 22
Prima organizzazione del presidio multizonale di prevenzione.
1.
In sede di prima applicazione, le ULSS di Perugia e Terni costituiscono il presidio multizonale di prevenzione, adeguando le dotazioni di personale nonchè le strutture alle previsioni della presente legge.
2.
A tale scopo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare emana norme di indirizzo e coordinamento, in attesa del Piano socio - sanitario regionale per:
- la riorganizzazione degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi e la loro articolazione nei laboratori, servizi e dipartimenti;
- il raccordo funzionale con l'Istituto zooprofilattico sperimentale;
- l'utilizzo del personale e delle strutture già appartenenti all'ENPI, all'ANCC e agli Ispettorati del lavoro.