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Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 66


LEGGE REGIONALE n.66 del

Date di vigenza

30/12/1982 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/12/1982
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 30/12/1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Ottobre 1980, n. 66
Autorizzazione alla prosecuzione dei collegamenti automobilistici da parte della soc. MUA dal 1º ottobre al 31 dicembre 1980.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 29/10/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 320.000.000, a titolo di corrispettivo per la prosecuzione, dal 1º ottobre 1980 fino al 31 dicembre 1980, da parte della Società Mediterranea SSFF Umbro - Aretine, delle sottoindicate autolinee, con i percorsi, i programmi di esercizio, gli orari e le tariffe riferiti all' anno 1979:

1) - Città di Castello - Umbertide - Perugia con deviazione per Morleschio, Civitella Benazzone, Villa Pitignano;

2) - Marsciano - Papiano - Perugia;

3) - Terni - Massa Martana - Perugia;

4) - Todi - Cesi - Terni;

5) - Montecastrilli - Terni (Polymer);

6) - Sangemini - Gabelletta - Terni;

7) - Acqualoreto - Terni con deviazione per Castel dell'Aquila;

8) - Portaria - Cesi - Terni.

2. Alla Società di cui al comma precedente, per la gestione delle suddette autolinee, viene corrisposto un importo per autobus/ Km. pari alla differenza tra lire 979 e gli introiti corrispondenti, rivalutabile nella misura percentuale dell' incidenza derivante dagli eventuali aumenti del costo del carburante e dei nuovi punti di contingenza sulle paghe del personale adibito ai servizi di trasporto.

3. Per l' effettuazione di detti servizi viene riconosciuta una percorrenza complessiva non superiore a Km. 329.000.

4. L' importo di cui al primo comma viene corrisposto con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell' art. 1 della legge regionale 31 marzo 1980, n. 23 .

Art. 2

1. L' onere di cui al precedente articolo è imputato al cap. n. 3125 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, la cui denominazione è così modificata: " Corrispettivo alla Società Mditerranea SSFF Umbro - Aretine per lo svolgimento dei servizi automobilistici ".

2. Ad esso si fa fronte con l' apposito stanziamento iscritto nel fondo globale del capitolo n. 6120, con la legge di assestamento del bilancio per l' esercizio in corso.

3. A tale bilancio sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni, sia alla competenza che alla cassa:
 
Parte spesa
 
in aumento
 
Cap. 3125 L. 320.000.000
 
in diminuzione
 
Cap. 6120 L. 320.000.000


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 65 della legge 22 maggio 1971, n. 344 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 28 ottobre 1980

MARRI

[1]