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Legge regionale 27 dicembre 1982, n. 59


LEGGE REGIONALE n.59 del 24 dicembre 1982

Date di vigenza

30/12/1982 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/12/1982
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 30/12/1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982 ,n. 59
Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 1 settembre 1982, n. 66, istitutiva dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, e 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai sensi del DPR 616/ 77 e delle leggi 641/ 78, 386/ 74 e 349/ 77.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 77 del 29/12/1982

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI GESTIONE DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO


Capo I

DEGLI ORGANI DELL'ENTE.

Art. 1

Il Presidente.

1. Il terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66 , sono sostituiti dai seguenti:
 
" In caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.
 
In caso di impedimento o assenza per brevi periodi, il presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni da un vice - presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 8
".

Art. 2

Indennità.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66 , sono inseriti i seguenti:
 
" Ai consiglieri che risiedano in località diversa da quella ove ha sede l'Ente, è corrisposto - per ogni giornata di seduta del Consiglio e delle commissioni di lavoro permanenti - un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza.
 
Al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione che, per ragione del loro mandato, si recano in località diversa da quella ove ha sede l'Ente, spetta il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28 , per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale - retributivo
".


Capo II

DEI CONTROLLI E DELLA VIGILANZA.

Art. 3

Controllo sugli atti.

1. Il primo e secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66 , sono sostituiti dai seguenti:
 
" Le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale, che provvede entro novanta giorni dal ricevimento.
 
Le altre deliberazioni vengono inviate alla Giunta regionale entro sette giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la Giunta non le annulla entro venti giorni dalla data di ricevimento
".


Capo III

ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI E DI MENSA DELL'ENTE

Art. 4

Assunzioni temporanee di personale straordinario.

1. La disciplina contenuta nel presente capo sostituisce la normativa sulle assunzioni temporanee previste nell'ultimo comma dell' art. 18 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66 .

Art. 5

Condizioni per le assunzioni temporanee.

1. Per il regolare funzionamento dei servizi abitativi e di mensa, la Giunta regionale - su motivata proposta dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario - può procedere ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni di operaio, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;

b) per le esigenze eccezionali del servizio mensa, derivanti dai maggiori carichi di lavoro che possono registrarsi nel periodo coincidente con l'anno accademico.

Art. 6

Graduatoria.

1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, indice un concorso per la formazione di apposite graduatorie, distinte per profili professionali, da utilizzare, secondo l'ordine, per le assunzioni di cui all'articolo precedente.

2. Al concorso possono partecipare i candidati di età non superiore ai 50 anni iscritti nelle liste di collocamento, che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico e che siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione ai corrispondenti impieghi di ruolo.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica familiare e personale degli interessati.

4. Non è consentita l'iscrizione in più di una graduatoria.

5. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale ed hanno una validità non superiore a due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Art. 7

Determinazione della durata massima delle assunzioni temporanee.

1. Il personale straordinario assunto ai sensi del presente capo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche non continuativo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto è risolto di diritto.

2. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nel precedente comma e viene, comunque, collocato dopo l'ultimo iscritto nella graduatoria di competenza.

Art. 8

Trattamento economico di attività e di fine servizio.

1. Al personale di cui agli articoli precedenti compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale dei dipendenti regionali di ruolo del corrispondente livello retributivo, nonchè il rateo della tredicesima mensilità e una indennità di fine servizio, a carico della Regione, calcolata con i criteri stabiliti per i dipendenti regionali.

2. Il predetto personale, ai fini del trattamento di assistenza e di quiescenza, è iscritto agli enti competenti, ai sensi della normativa vigente.

3. Allo stesso compete, infine, il congedo ordinario nella misura prevista per i dipendenti regionali, da usufruire in costanza di rapporto di lavoro, in proporzione al servizio prestato.

Art. 9

Norma transitoria.

1. Fino a quando non saranno utilizzabili le graduatorie di cui al precedente art. 6 , la Giunta regionale, in caso di necessità, procederà nelle assunzioni utilizzando gli elenchi istituiti - ai sensi dell' art. 3 del DPR 31 marzo 1971, n. 276 , - presso la soppressa Opera universitaria.

Titolo II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LR 23 GENNAIO 1982, N. 2.


Capo I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE AI SENSI DEL DPR 616/ 77 .

Art. 10

Personale dell'Opera universitaria dell'Università di Perugia.

1. L' art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. - Il personale dell?Opera universitaria dell?Università degli studi di Perugia è inquadrato nel ruolo regionale - al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall?ordinamento di provenienza - in stretta conformità ai principi e ai criteri contenuti nella presente legge ed evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dall'applicazione dell'art. 3, terzo comma, della presente legge con gli effetti del reinquadramento su citato.
 
2. - Alle operazioni di reinquadramento di cui al comma precedente, provvederà la Giunta regionale, in sostituzione del Consiglio di amministrazione della soppressa Opera universitaria, qualora le procedure istruttorie di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'art. 78 e seguenti della legge 11 luglio 1980, n. 312 , non siano state concluse prima dell'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, istituito con legge regionale 1º settembre 1981, n. 66 .
 
3. - In tale caso, l'inquadramento di cui all' art. 85 della predetta legge n. 312/ 80 è disposto dalla Giunta regionale, previa istruttoria del competente ufficio regionale che opererà sulla base dei criteri oggettivi e con i mezzi di accertamento definiti dal decreto interministeriale 10 dicembre 1980 e secondo le procedure previste dall'art. 5 del predetto decreto.
 
4. - Nell'ambito di tali procedure saranno acquisite agli atti e valutate le schede di rilevazione di cui all'art. 3 del su ricordato decreto interministeriale, nonchè le proposte di inquadramento già elaborate dalla commissione istruttoria costituita dal Consiglio di amministrazione della soppressa Opera universitaria e le eventuali osservazioni prodotte dal personale entro i termini assegnati dalla stessa commissione.
 
5. - Al fine di acquisire e vagliare ogni elemento utile all'inquadramento, la Giunta regionale nomina, in qualità di consulenti, due esperti da scegliere fra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente e dispone eventuali supplementi di istruttoria.
 
6. - Il personale di cui al secondo comma del presente articolo è collocato, dalla data del 1º luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica corrispondente alle mansioni accertate come effettivamente svolte e nei correlativi profili professionali di cui al DPCM 24 settembre 1981 .
 
7. - Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, il personale predetto è soggetto - in quanto applicabile - alla normativa giuridica vigente per i dipendenti di ruolo della Regione dell'Umbria
".


Capo II

Applicabilità a diversa fattispecie Della LR 23 GENNAIO 1982, N. 2.

Art. 11

Personale trasferito da Enti soppressi dalla Regione.

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 , si applicano anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1982, n. 5 , concernente la soppressione dei consorzi di bonifica montana dell'Alto Chiasco ed Assino - Gubbio e del Topino - Foligno.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 12

Norma finanziaria.

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità del cap. 280 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

2. La relativa spesa trova riferimento nel 1º Settore - II Programma - Progetto A del bilancio pluriennale 1982- 1983 approvato con l' art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17 .

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 dicembre 1982

Marri

[1]