ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE REGIONALE DI GESTIONE DEI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Capo I
DEGLI ORGANI DELL'ENTE.
Art. 1
Il Presidente.
1.
Il terzo e
quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66
, sono sostituiti dai seguenti:
"
In caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva.
In caso di impedimento o assenza per brevi periodi, il presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni da un vice - presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 8
".
Art. 2
Indennità.
1.
Dopo il
secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 66
, sono inseriti i seguenti:
"
Ai consiglieri che risiedano in località diversa da quella ove ha sede l'Ente, è corrisposto - per ogni giornata di seduta del Consiglio e delle commissioni di lavoro permanenti - un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza.
Al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione che, per ragione del loro mandato, si recano in località diversa da quella ove ha sede l'Ente, spetta il trattamento di missione previsto dalla
legge regionale 15 giugno 1979, n. 28
, per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale - retributivo
".
Capo III
ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI E DI MENSA DELL'ENTE
Art. 5
Condizioni per le assunzioni temporanee.
1.
Per il regolare funzionamento dei servizi abitativi e di mensa, la Giunta regionale - su motivata proposta dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario - può procedere ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni di operaio, limitatamente alle seguenti fattispecie:
a)
per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b)
per le esigenze eccezionali del servizio mensa, derivanti dai maggiori carichi di lavoro che possono registrarsi nel periodo coincidente con l'anno accademico.
Art. 6
Graduatoria.
1.
Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, indice un concorso per la formazione di apposite graduatorie, distinte per profili professionali, da utilizzare, secondo l'ordine, per le assunzioni di cui all'articolo precedente.
2.
Al concorso possono partecipare i candidati di età non superiore ai 50 anni iscritti nelle liste di collocamento, che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico e che siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione ai corrispondenti impieghi di ruolo.
3.
Le graduatorie sono formate tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica familiare e personale degli interessati.
4.
Non è consentita l'iscrizione in più di una graduatoria.
5.
Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale ed hanno una validità non superiore a due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Art. 7
Determinazione della durata massima delle assunzioni temporanee.
1.
Il personale straordinario assunto ai sensi del presente capo non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche non continuativo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto è risolto di diritto.
2.
Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nel precedente comma e viene, comunque, collocato dopo l'ultimo iscritto nella graduatoria di competenza.
Art. 8
Trattamento economico di attività e di fine servizio.
1.
Al personale di cui agli articoli precedenti compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale dei dipendenti regionali di ruolo del corrispondente livello retributivo, nonchè il rateo della tredicesima mensilità e una indennità di fine servizio, a carico della Regione, calcolata con i criteri stabiliti per i dipendenti regionali.
2.
Il predetto personale, ai fini del trattamento di assistenza e di quiescenza, è iscritto agli enti competenti, ai sensi della normativa vigente.
3.
Allo stesso compete, infine, il congedo ordinario nella misura prevista per i dipendenti regionali, da usufruire in costanza di rapporto di lavoro, in proporzione al servizio prestato.
Art. 9
Norma transitoria.
1.
Fino a quando non saranno utilizzabili le graduatorie di cui al precedente art. 6 , la Giunta regionale, in caso di necessità, procederà nelle assunzioni utilizzando gli elenchi istituiti - ai sensi dell' art. 3 del DPR 31 marzo 1971, n. 276 , - presso la soppressa Opera universitaria.