ARTICOLO 1
1.
Le norme di cui alla
legge 5 luglio 1982, n. 441
, si applicano ai consiglieri regionali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
ARTICOLO 2
1.
Le dichiarazioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 della
legge 5 luglio 1982, n. 441
sono depositate presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio e pubblicate, a cura dell'Ufficio di presidenza stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale possono altresì richiedere all'Ufficio di presidenza copia integrale delle dichiarazioni e relativi allegati.
ARTICOLO 3
1.
Le dichiarazioni patrimoniali indicate nella
legge 5 luglio 1982, n. 441
vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
ARTICOLO 4
1.
Nel caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli artt. 2, 3 e 4 della
legge 5 luglio 1982, n. 441
, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente a presentare le dichiarazioni nel termine di 15 giorni.
2.
Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio e dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri inadempienti nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 5
1.
Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'
art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441
, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione e per i soggetti indicati nei nn. 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la Regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 stessa legge.
ARTICOLO 6
1.
Le dichiarazioni e gli atti indicati negli artt. 2, 3 e 4, della
legge 5 luglio 1982, n. 441
, devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 12 stessa legge, al Presidente della Giunta regionale e pubblicati, a cura del Presidente della Giunta regionale stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 7
1.
La diffida di cui all'
art. 4
della presente legge è effettuata dal Presidente della Giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.