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Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55


LEGGE REGIONALE n.55 del 9 dicembre 1982

Date di vigenza

31/12/1982 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/12/1982
11/01/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 11/01/2013

Documento vigente dal 31/12/1982

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1982 ,n. 55
Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 71 del 16/12/1982

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le norme di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 , si applicano ai consiglieri regionali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

ARTICOLO 2

1. Le dichiarazioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 sono depositate presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio e pubblicate, a cura dell'Ufficio di presidenza stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale possono altresì richiedere all'Ufficio di presidenza copia integrale delle dichiarazioni e relativi allegati.

ARTICOLO 3

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nella legge 5 luglio 1982, n. 441 vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

ARTICOLO 4

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente a presentare le dichiarazioni nel termine di 15 giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio e dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri inadempienti nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 5

1. Per i soggetti indicati nel n. 1 dell' art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione e per i soggetti indicati nei nn. 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la Regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 stessa legge.

ARTICOLO 6

1. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli artt. 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441 , devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 12 stessa legge, al Presidente della Giunta regionale e pubblicati, a cura del Presidente della Giunta regionale stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 7

1. La diffida di cui all' art. 4 della presente legge è effettuata dal Presidente della Giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 9

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti ivi previsti devono provvedere agli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 dicembre 1982

Marri

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