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Legge regionale 12 gennaio 1983, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del

Date di vigenza

03/02/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/02/1983
31/03/2000 abrogazione mostra documento vigente dal 31/03/2000

Documento vigente dal 03/02/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Gennaio 1983 , n. 1
Comunità montana Alto Tevere Umbro - Città di Castello. Modificazione dell' art. 18 dello Statuto .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 19/01/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. L'art. 18 del nuovo statuto della Comunità montana Alto Tevere Umbro - Città di Castello, approvato con legge regionale 28 novembre 1979, n. 61 , è così sostituito: " Il personale della Comunità montana è ordinato in un ruolo unico secondo le norme del regolamento organico. Il regolamento organico prevede, inoltre, norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8 . Al personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti degli Enti locali. La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e dagli Enti locali. La Comunità può affidare incarichi di consulenza e progettazione a professionisti esterni per programmi e progetti specifici. La Comunità provvede alla gestione del personale dell'USL applicando la normativa prevista nelle leggi nazionali e regionali ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 gennaio 1983

MARRI

[1]