Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
7 Marzo 1983 , n.
5
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
18 del
09/03/1983
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Dopo l'
art. 12 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33
è aggiunto il seguente articolo
12- bis: "
Equiparazione delle classificazioni"
A tutti i fini amministrativi ed a decorrere dal 1º gennaio 1983, l'equiparazione delle categorie alberghiere e degli esercizi ricettivi all'aria aperta è così fissata:
albergo a 5 stelle e alb. res. a 5 stelle: Cat. lusso
albergo a 4 stelle e alb. res a 4 stelle: I categoria
albergo a 3 stelle e alb. res. a 3 stelle, campeggi e villaggi tur. a 4 stelle: alb. II categoria e pens. I cat.
albergo a 2 stelle - alb. res. a 2 stelle campeggi e villaggi tur. a 3 stelle: alb. III cat. e pens. II cat.
albergo a 1 stella - alb. res. a 1 stella campeggi e villaggi tur. a 2 stelle: alb. IV cat. e pens. III cat.
campeggi e villaggi turistici a 1 stella, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi montani: locande.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 7 marzo 1983
MARRI
[1]
Note della redazione
(1) -
Abrogazione confermata dall'art. 109, comma 1, lettera oo), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 e dall'art. 93, comma 2, lettera bbb), L.R. 12 luglio 2013, n. 13.