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Legge regionale 18 marzo 1983, n.7


LEGGE REGIONALE n.7 del 18 Marzo 1983

Date di vigenza

07/04/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/04/1983
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 07/04/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 Marzo 1983 ,n. 7
Determinazione per il 1983 della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 23/03/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. La tassa di concessione regionale per l'anno 1983 è dovuta nella misura fissata al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 , così come modificata dall' art. 3, della legge regionale 14 maggio 1982, n. 22 .

2. In attuazione delle disposizioni di cui all' art. 36 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952 , è soppresso, con effetto dal 1º gennaio 1983, il primo capoverso delle note al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 , così come modificata dall' art. 3 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 22 .

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi degli eventuali versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, secondo le disposizioni di cui all' art. 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 marzo 1983

Marri

[1]