ARTICOLO UNICO
1.
La tassa di concessione regionale per l'anno 1983 è dovuta nella misura fissata al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
, così come modificata dall'
art. 3, della legge regionale 14 maggio 1982, n. 22
.
2.
In attuazione delle disposizioni di cui all'
art. 36 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952
, è soppresso, con effetto dal 1º gennaio 1983, il
primo capoverso
delle note al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
, così come modificata dall'
art. 3 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 22
.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi degli eventuali versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, secondo le disposizioni di cui all'
art. 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57
.