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Legge regionale 2 maggio 1983, n. 11


LEGGE REGIONALE n.11 del (1)

Date di vigenza

21/05/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/05/1983
02/09/2004 abrogazione mostra documento vigente dal 02/09/2004

Documento vigente dal 21/05/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Maggio 1983 , n. 11 (1)
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 06/05/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. L' art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 , è così modificato: dopo la lett. u) è aggiunta la lett. " v) un rappresentante delle Associazioni dei commercianti ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 maggio 1983

MARRI

[1]

Note della redazione

(1)  - 

Le norme della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto 2004, n. 17, fino al loro compimento; vedi comma 3 art. 11, L.R. 6/8/2004, n. 17