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Legge regionale 30 maggio 1983, n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 30 Maggio 1983

Date di vigenza

17/06/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/06/1983
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 17/06/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Maggio 1983 ,n. 13
Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 , recante norme ed indirizzi per il riordino e le funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio - assistenziale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 02/06/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il quinto comma dell'art. 33 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 è sostituito dal seguente:
 
" In attesa della approvazione del piano socio - sanitario il fondo, dedotta la quota di cui al terzo comma del presente articolo, è ripartito come segue:
 
a) l'80 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre 1980 in ciascun ambito territoriale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 ;
 
b) il 15 per cento per la concessione di contributi da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista, per programmi particolarmente innovativi presentati dalle Associazioni dei comuni sulla base di indicazioni prioritarie stabile dalla Giunta regionale stessa con riferimento agli obiettivi del progetto di piano socio - sanitario regionale;
 
c) la restante quota del 5 per cento va riservata per l'assegnazione da parte della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare di eventuali contributi alle Associazioni dei comuni, finalizzati ad interventi straordinari. In caso di non utilizzo totale o parziale di tale quota, la stessa viene ripartita, dopo il 31 ottobre dell'esercizio cui il fondo si riferisce, tra tutte le Associazioni in proporzione diretta alla popolazione di cui alla lett. a).
"


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 maggio 1983

Marri

[1]