ARTICOLO UNICO
1.
Il
quinto comma dell'art. 33 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29
è sostituito dal seguente:
"
In attesa della approvazione del piano socio - sanitario il fondo, dedotta la quota di cui al terzo comma del presente articolo, è ripartito come segue:
a) l'80 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre 1980 in ciascun ambito territoriale di cui alla
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
;
b) il 15 per cento per la concessione di contributi da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista, per programmi particolarmente innovativi presentati dalle Associazioni dei comuni sulla base di indicazioni prioritarie stabile dalla Giunta regionale stessa con riferimento agli obiettivi del progetto di piano socio - sanitario regionale;
c) la restante quota del 5 per cento va riservata per l'assegnazione da parte della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare di eventuali contributi alle Associazioni dei comuni, finalizzati ad interventi straordinari. In caso di non utilizzo totale o parziale di tale quota, la stessa viene ripartita, dopo il 31 ottobre dell'esercizio cui il fondo si riferisce, tra tutte le Associazioni in proporzione diretta alla popolazione di cui alla lett. a).
"