Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
30 Maggio 1983 , n.
16
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
36 del
02/06/1983
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Alla
legge 27 ottobre 1981, n. 71
, è aggiunto il seguente art. 3 bis: "
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 3, gli inadempimenti sono dichiarati decaduti. La decadenza è altresì dichiarata dopo tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni dei rispettivi organismi
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 30 maggio 1983
MARRI
[1]