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Legge regionale , n.17


LEGGE REGIONALE n.17 del

Date di vigenza

17/06/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/06/1983
29/11/1990 abrogazione mostra documento vigente dal 29/11/1990

Documento vigente dal 17/06/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Maggio 1983 , n. 17
Piano regionale per la rete di distribuzione carburanti per autotrazione e funzioni amministrative.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 02/06/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Piano regionale.

1. E'approvato il " Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione" per il quinquennio 1982- 1986 allegato alla presente legge, recante le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle funzioni nel settore da parte della Regione e dei Comuni.

ARTICOLO 2

Piano comunale

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano il " Piano comunale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione" per il quinquennio 1982- 1986 in conformità ai criteri stabiliti dal Piano regionale e nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici adottati.

2. Il piano comunale è adottato dal Comune, previa acquisizione dei pareri dell'ANAS - Azienda nazionale autonoma delle strade -, della Provincia, dell'UTIF - Ufficio tecnico imposte di fabbricazione -, dei VVFF - Vigili del fuoco - e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali distributori di carburanti più rappresentative a livello nazionale con rappresentanza nella regione Umbria e dai rappresentanti della Società ENI - Ente nazionale idrocarburi - e dell'Associazione delle compagnie petrolifere private.

3. Il piano comunale è approvato dalla Giunta regionale al fine della verifica della sua compatibilità con il piano regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

ARTICOLO 3

Funzioni regionali

1. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) l'approvazione dei piani di cui al precedente art. 2, terzo comma ;

b) il nulla - osta per i provvedimenti comunali di autorizzazione al trasferimento della concessione da parte dei soggetti che risultino titolari di concessioni per gli impianti operanti in più province e per i provvedimenti di cui alle lett. c) e d) del successivo art. 4 ;

c) il nulla - osta per i provvedimenti comunali di autorizzazione al trasferimento ed alla concentrazione di impianti, quando tali atti riguardino impianti situati in comuni diversi.

ARTICOLO 4

Funzioni comunali

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio di nuove concessioni;

b) il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

c) il rilascio delle autorizzazioni per le modifiche, i potenziamenti, i trasferimenti e le concentrazioni di uno o più impianti su altro già preesistente;

d) il rilascio di concessione relativa a concentrazione di più impianti su nuove aree;

e) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di concessioni;

f) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'attività ;

g) il collaudo degli impianti;

h) la revoca della concessione.

ARTICOLO 5

Commissione consultiva regionale

1. E'costituita presso la Regione una commissione consultiva composta come segue:
 
- Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
 
- due rappresentanti dei Comuni designati dalla Segreteria regionale dell'ANCI - Associazione nazionale comuni d'Italia;
 
- due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della categoria dei gestori designati dalle Organizzazioni sindacali distributori di carburante più rappresentative a livello nazionale con rappresentanza nella regione Umbria;
 
- due rappresentanti delle Compagnie petrolifere di cui uno designato dall'Associazione delle compagnie petrolifere private e uno designato dalle compagnie dell'ENI - Ente nazionale idrocarburi;
 
- l'ingegnere capo dell'UTIF - Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, o suo delegato;
 
- un rappresentante designato dal direttore del compartimento ANAS - Azienda nazionale autonoma delle strade, competente per territorio;
 
- un rappresentante designato dal Comandante dei VVFF - Vigili del fuoco, competente per territorio.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale; con lo stesso decreto è nominato il segretario tra i dipendenti dell'Ufficio industria e commercio del I dipartimento della Regione Umbria.

3. La commissione esprime il proprio motivato parere sui provvedimenti riservati dalla presente legge alla Giunta regionale.

ARTICOLO 6

Verifiche

1. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano ed in relazione alle direttive governative emanate in materia, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti e contestualmente eventuali variazioni al piano regionale.

2. I piani comunali debbono essere adeguati alle variazioni del piano regionale entro 90 giorni dalla loro approvazione.

ARTICOLO 7

Sistema informativo

1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo, provvede alla raccolta dei dati in ordine agli elementi strutturali, commerciali, giuridici, occupazionali, e funzionali di ogni impianto, ai suoi rapporti con la rete di rifornimento, con il traffico, con il territorio ed alla sua collocazione rispetto al sistema di distribuzione.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati di cui al comma precedente utilizzando appositi modelli forniti dalla Giunta regionale e la copia degli atti amministrativi adottati ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 8

Collaudo degli impianti

1. Gli impianti prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati dalla commissione prevista dall' art. 24 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269 , costituita da un rappresentante dell'UTIF - Ufficio tecnico imposte di fabbricazione - e da un rappresentante dei VVFF - Vigili del fuoco - competente per provincia.

2. I Comuni, nell'atto di autorizzazione e/ o concessione nominano la commissione di cui al precedente comma.

3. La domanda di collaudo va inoltrata dal concessionario al sindaco competente per territorio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 maggio 1983

MARRI


ALLEGATI:
Allegato 1 - Piano regionale per la rete degli impianti di erogazione carburanti per autotrazione

Omissis

[1]