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Legge regionale 13 giugno 1983, n.20


Legge regionale n.,n. 20 del 13 giugno 1983

Date di vigenza

17/06/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/06/1983
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 17/06/1983

Regione Umbria
Legge regionale 13 giugno 1983 ,n. 20
Celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi: ulteriore contributo al Comitato regionale umbro e iniziative connesse alla realizzazione di sintesi delle mostre francescane e loro distribuzione in Italia e all'Estero.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 16/06/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative connesse alla realizzazione di rassegne itineranti in Italia e all'estero, che illustrino la figura e l'opera di S. Francesco d'Assisi nell'VIII Centenario della sua nascita, avvalendosi a tale scopo delle strutture espositive, dei materiali e di quanto altro predisposto dal «Comitato regionale umbro per le celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi», costituito con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 1981, n. 243.

2. Il programma di iniziative connesse alla distribuzione delle mostre itineranti è deliberato dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione della presente legge, ivi compreso l'onere per eventuali contributi al Comitato regionale umbro di S. Francesco d'Assisi, è autorizzata, limitatamente all'anno 1983, la spesa di lire 700 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione nel bilancio dell'esercizio in corso al cap. 765 ( Tab. 1 - Sez. 1 - Rubr. 4 - Cat. 5 - Tipo 1.1. - Settore 32) di nuova istituzione denominato «Spese e contributi per le celebrazioni dell'VIII Centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi».

2. All'onere di cui al precedente comma si farà fronte con la seguente variazione al bilancio regionale dell'esercizio 1983:
 
PARTE SPESA
 
In diminuzione
 
cap. 580 Competenza 150.000.000 Cassa 150.000.000
 
cap. 960 (voce 6120) Competenza 75.000.000 Cassa 75.000.000
 
cap. 5350 (voce 3010) Competenza 50.000.000 Cassa 50.000.000
 
cap. 5350 (voce 3020) Competenza 25.000.000 Cassa 25.000.000
 
cap. 9700 (fondo globale - elenco 4 allegato al Bilancio regionale 1983, n. d'ordine 1) Competenza 50.000.000 Cassa 50.000.000
 
cap. 6100 Competenza 350.000.000 Cassa 350.000.000
 
totale Competenza 700.000.000 Cassa 700.000.000
 
In aumento
 
cap. 765 Competenza 700.000.000 Cassa 700.000.000

3. Corrispondenti variazioni in diminuzione sono apportate ai seguenti programmi previsti per l'anno 1983 nel bilancio pluriennale 1983/ 1985:

- Programma di attività 1.06.1.08 (beni, servizi di funzionamento e manutenzione): la previsione in corrispondenza al cap. 580 è ridotta a lire 450 milioni;

- Programma operaivo 6.12.2.03 (interventi per istituti e per l'incremento del patrimonio culturale): la previsione in corrispondenza del cap. 960 è ridotta a lire 1.165 milioni;

- Programma operativo 3.06.2.02 (promozione turistica e attività editoriale): la previsione in corrispondenza della voce 3010 del cap. 5350 è ridotta a lire 750 milioni; la previsione in corrispondenza della voce 3020 del cap. 5350 è ridotta a lire 450 milioni;

- Programma operativo 3.03.2.05 (centri tecnico - promozionali e sviluppo): la previsione in corrispondenza al cap. 9700 è ridotta a lire 50 milioni;

- Programma operativo 7.06.2.01 (rimborsi, oneri fiscali ecc.): la previsione in corrispondenza del cap. 6100 è ridotta di lire 350 milioni. 4. Nello stesso bilancio pluriennale è iscritto seguente progetto per l'anno 1983:

- 6.12.3.01: «Celebrazioni VIII Centenario nascita S. Francesco d'Assisi» con previsione di lire 700 milioni in corrispondenza del cap. 765. 5. Entro il 31 gennaio 1984 la Giunta regionale presenterà al Consiglio una relazione con allegato il rendiconto concernente gli interventi effettuati ai sensi delle presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 giugno 1983

Marri

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