ARTICOLO UNICO
1.
Per la prosecuzione degli interventi finanziari della Regione di cui alla
legge regionale 23 dicembre 1980, n. 79
a favore dei progetti ammessi ai benefici previsti dal
Regolamento CEE n. 355 del 15 febbraio 1977
e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 in termini di competenza e di lire 100.000.000 in termini di cassa, con iscrizione:
- nel cap. 7676 - voce 9998 - della spesa del bilancio per l'esercizio 1983;
- nel programma operativo 2.06.2.01.2. della colonna 1983 del relativo bilancio pluriennale 1983- 1985.
2.
All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità di pari importo del fondo globale del capitolo 9710 dell'esercizio 1982: " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - numero d'ordine 2", a norma di quanto previsto dall'art. 26, quinto e sesto comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'esercizio 1983 e al relativo bilancio pluriennale 1983/ 1985, le conseguenti variazioni ai sensi dell'
art. 28, secondo comma, della legge regionale 23/ 1978
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