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Legge regionale 13 giugno 1983, n.18


LEGGE REGIONALE n.18 del 13 Giugno 1983

Date di vigenza

01/07/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/07/1983
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 01/07/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 Giugno 1983 ,n. 18
Ulteriore intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Regolamento CEE 15 febbraio 1977, n. 355 e successive modifiche ed integrazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 16/06/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Per la prosecuzione degli interventi finanziari della Regione di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 79 a favore dei progetti ammessi ai benefici previsti dal Regolamento CEE n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 in termini di competenza e di lire 100.000.000 in termini di cassa, con iscrizione:
 
- nel cap. 7676 - voce 9998 - della spesa del bilancio per l'esercizio 1983;
 
- nel programma operativo 2.06.2.01.2. della colonna 1983 del relativo bilancio pluriennale 1983- 1985.

2. All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità di pari importo del fondo globale del capitolo 9710 dell'esercizio 1982: " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - numero d'ordine 2", a norma di quanto previsto dall'art. 26, quinto e sesto comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'esercizio 1983 e al relativo bilancio pluriennale 1983/ 1985, le conseguenti variazioni ai sensi dell' art. 28, secondo comma, della legge regionale 23/ 1978 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 giugno 1983

Marri

[1]