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Legge regionale 1 luglio 1983, n.22


LEGGE REGIONALE n.22 del 1 luglio 1983

Date di vigenza

28/07/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 28/07/1983
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 28/07/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 luglio 1983 ,n. 22
Modificazione della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 . Legge 10 maggio 1976, n. 352 di attuazione della direttiva CEE n. 268/ 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate - Legge regionale di recepimento. Determinazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 13/07/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 è sostituito dal seguente: " L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 luglio 1983

Marri

[1]