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Legge regionale , n.24


LEGGE REGIONALE n.24 del

Date di vigenza

30/07/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/07/1983
23/04/1992 abrogazione mostra documento vigente dal 23/04/1992

Documento vigente dal 30/07/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 Luglio 1983 , n. 24
Modificazione del primo comma dell'art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 , recante norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 46 del 15/07/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Nuova misura dell'indennità per i componenti del Comitato di controllo

1. Il primo comma dell'art. 34 della legge regionale luglio 1981, n. 48, è sostituito dal seguente:
 
" Ai componenti effettivi e supplenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio nella misura di:
 
- lire 50.000 al Presidente;
 
- lire 37.500 agli altri componenti
".

ARTICOLO 2

Decorrenza della nuova misura dell'indennità.

1. La nuova misura delle indennità di presenza stabilita nell'articolo precedente ha effetto dal 1º gennaio 1983.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria.

1. L'onere per l'attuazione della presente legge sarà imputato al cap. 250 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1983 in poi e trova copertura finanziaria nella previsione del I settore, I programma, progetto C) del bilancio pluriennale approvato con l' art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 luglio 1983

MARRI

[1]