ARTICOLO 1
Nuova misura dell'indennità per i componenti del Comitato di controllo
1.
Il primo comma dell'art. 34 della legge regionale luglio 1981, n. 48, è sostituito dal seguente:
"
Ai componenti effettivi e supplenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio nella misura di:
- lire 50.000 al Presidente;
- lire 37.500 agli altri componenti
".
ARTICOLO 2
Decorrenza della nuova misura dell'indennità.
1.
La nuova misura delle indennità di presenza stabilita nell'articolo precedente ha effetto dal 1º gennaio 1983.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria.
1.
L'onere per l'attuazione della presente legge sarà imputato al cap. 250 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1983 in poi e trova copertura finanziaria nella previsione del I settore, I programma, progetto C) del bilancio pluriennale approvato con l'
art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17
.