Titolo I
CONCORSI DI ASSUNZIONE
ARTICOLO 2
Attivazione delle procedure concorsuali.
1.
Le ULSS, con atto deliberativo, presentano annualmente alla Giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti di organico vacanti ai sensi dell'
art. 12 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
e dell'
art. 2
del DMS 30 gennaio 1982, alle date:
a)
del 1º gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del
DPR 20 dicembre 1979, n. 761
:
- ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I;
- ruolo tecnico: tabelle A, B;
b)
del 1º luglio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle rimanenti tabelle e precisamente:
- ruolo sanitario: tabelle L, M, N;
- ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
- ruolo tecnico: tabelle C, D, E, F;
- ruolo amministrativo: tabelle A, B, C.
2.
Le richieste di indizione dei concorsi per la copertura di posti di cui al
primo comma
devono pervenire alla Giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
3.
Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'
art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
4.
I posti di cui al primo e
secondo comma
per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'
art. 13, comma terzo
e quarto, del
DPR 20 dicembre 1979, n. 761
.
ARTICOLO 3
Indizione dei concorsi.
1.
La Giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi sulla base delle richieste pervenute da parte delle ULSS, nella prima seduta utile rispettivamente al 28 febbraio per i posti di cui alla lettera a) del primo comma del precedente art. 1, ed al 31 agosto per i posti di cui alla lettera b) del primo comma dello stesso articolo.
ARTICOLO 4
Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente.
1.
Le ULSS, per motivate esigenze di carattere urgente, che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, possono chiedere alla Giunta regionale, fuori dai termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al
precedente art. 2
e dei quali non sia stato possibile prevedere la vacanza per collocamento a riposo.
2.
La Giunta regione indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante l'utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.
ARTICOLO 5
Pubblicità dei bandi.
1.
La Giunta regionale emana i bandi di concorso, ai sensi dell'
art. 12 del DPR n. 761/ 1979
e dell'art. 2 del DM 30 gennaio 1982, e provvede alla loro diffusione anche tramite le ULSS.
2.
Il bando di concorso può indicare le sedi ed il calendario delle prove di esame. In tal caso non si provvede alla comunicazione di cui all'art. 8, primo comma del DM 30 gennaio 1982.
3.
Eventuali modifiche del calendario delle prove dovranno essere comunicate ai candidati nelle forme e nei modi previsti dal citato DM.
ARTICOLO 6
Domande di ammissione.
1.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentante, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'Ufficio competente, ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.
2.
Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione debitamente sottoscritta con l'indicazione delle ULSS in cui il candidato è disposto a prestare servizio. Tale indicazione può comprendere una o più o tutte le ULSS elencate in ordine preferenziale.
3.
Nei concorsi per il personale sanitario medico i candidati devono altresì indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
4.
Il bando di concorso deve recare l'avvertenza che il termine entro cui le domande devono pervenire è perentorio; le domande di ammissione al concorso si considerano prodotto in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
5.
Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio competente rilascerà , a titolo di ricevuta, copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.
ARTICOLO 7
Registrazione delle domande.
1.
Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.
2.
Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'Ufficio competente e l'impiegato addetto all'archivio e protocollo procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.
3.
Nel protocollo di arrivo, dopo la chiusura, sono registrate anche le domande presentate oltre i termini.
ARTICOLO 8
Ammissione dei concorrenti.
1.
L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta regionale che dispone, altresì, motivandola, la eventuale non ammissione, tenuto conto degli artt. 1, 3, 4 e 5 - secondo comma - del DM 30 gennaio 1982.
ARTICOLO 9
Commissione di sorteggio.
1.
La Giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio di cui all'art. 7 del DM 30 gennaio 1982, individua il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa e, eventualmente, indica le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di candidati non inferiori a dieci, nonchè i dieci nominativi necessari per l'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopracitato
art. 7
.
ARTICOLO 10
Procedura per il sorteggio.
1.
Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura: la commissione di sorteggio dispone di un'urna e di dieci palline uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove.
2.
Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.
3.
Prima di ciascun sorteggio viene accertato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio.
4.
Viene altresì verificato che i nominativi cui si riferisce il sorteggio siano numerati in ordine progressivo.
5.
Per ciascun sorteggio vengono effettuate tante estrazioni quante sono le cifre che compongono il numero complessivo degli iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, iniziando dalle unità e proseguendo con le decine, le centinaia, le migliaia e così via.
6.
Se il numero degli iscritti nel ruolo è pari a dieci, lo zero rappresenta quest'ultimo numero; se è superiore a dieci, per l'estrazione dell'ultima cifra si inseriscono nell'urna le palline contrassegnate dallo zero e dai numeri relativi alle decine, centinaia, migliaia rispettivamente corrispondenti al numero degli iscritti.
7.
Il sorteggio di un numero superiore a quello degli iscritti nel ruolo, ovvero di un numero corrispondente ad iscritti che al momento del sorteggio risultino cessati dal servizio o che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso, deve essere interamente ripetuto.
8.
Dopo ciascuna estrazione, la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e ricollocata nell'urna.
9.
Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.
10.
Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.
11.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio di professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del DM 30 gennaio 1982, nonchè per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'
art. 6, quinto comma
, dello stesso.
12.
Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nei locali in cui si svolgono le estrazioni.
ARTICOLO 11
Commissioni esaminatrici.
1.
Le commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale, dalla quale deve risultare l'eventuale delega delle funzioni di presidente delle commissioni stesse da parte del Presidente della Giunta regionale a un consigliere regionale o a un componente di Comitato di gestione delle ULSS della regione.
2.
Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
3.
La Giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle ULSS da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
4.
Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal DM citato nonchè ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della commissione. Cura altresì la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature, coordina il personale messo a disposizione della commissione ai sensi del successivo comma.
5.
La Giunta regionale individua le ULSS tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a mettere a disposizione il personale per le attività delle commissioni.
6.
Il personale messo a disposizione dalla Regione o dalle ULSS per l'attività della commissione esaminatrice risponde, per gli adempimenti connessi alle operazioni concorsuali, alla commissione stessa.
7.
Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzione assolte.
8.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'
art. 41, comma quarto, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
.
ARTICOLO 12
Comitati di vigilanza.
1.
I comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati di cui all'art. 6, ottavo comma, del DM 30 gennaio 1982, sono nominati dalla Giunta regionale.
2.
Il segretario deve essere in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea. Il comitato è integrato da due dipendenti del ruolo amministrativo, messi a disposizione dalla Regione o dalle ULSS, di qualifica corrispondente a quella del segretario.
ARTICOLO 13
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.
1.
Al termine dei lavori della commissione esaminatrice, il presidente trasmette alla Giunta regionale e verbali ed ogni altro atto del concorso.
2.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria e procede alla dichiarazione dei vincitori.
3.
La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 14
Posti conferibili.
1.
Sono conferibili secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse:
a)
i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'
art. 40 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
;
b)
i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del DPR citato;
c)
i posti che entro la data di nomina della commissione esaminatrice si siano resi vacanti e per i quali l'ULSS abbia presentato richiesta di copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione;
d)
i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, semprechè l'ULSS ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.
ARTICOLO 15
Assegnazione dei vincitori.
1.
La Giunta regionale, con atto deliberativo, dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice in base alle preferenze espresse dai candidati, alle ULSS in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'
art. 21
della presente legge.
2.
Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un'assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse viene escluso dalla graduatoria stessa.
ARTICOLO 16
Utilizzazione della graduatoria.
1.
Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le ULSS possono chiedere alla Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa, per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando entro tre mesi dalla vacanza o disponibilità.
2.
Entro gli stessi termini e con le stesse condizioni e modalità può essere richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al bando esclusi quelli di nuova istituzione.
3.
La Giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del
successivo art. 21
il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle ULSS in cui risultino posti da ricoprire.
ARTICOLO 17
Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate.
1.
La percentuale dei posti eventualmente riservati in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate ai sensi dell'
art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
con ULSS della regione, che cessino il rapporto convenzionale, è stabilita dalla Giunta regionale nei relativi bandi, nei limiti indicati dal
primo comma dell'art. 15 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
.
2.
La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al
successivo art. 23
deve essere corredata:
a)
da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno, entro il biennio precedente la data del bando, nonchè l'intervenuto licenziamento per cessazione del rapporto convenzionale;
b)
da una attestazione rilasciata dal presidente del Comitato di gestione dell'ULSS comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
ARTICOLO 18
Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
1.
Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali, l'apposita commissione di cui all'
art. 41 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
formula la graduatoria unica comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 14, lettera c), nonchè di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.
2.
I posti non coperti mediante la graduatoria unica sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
Titolo II
TRASFERIMENTI
ARTICOLO 19
Pubblicazione dei posti disponibili.
1.
Ai fini dei trasferimenti di cui all'
art. 40 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle ULSS i posti messi a concorso, mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
Per i posti di personale medico devono essere indicati quelli per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'
art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
.
3.
Le ULSS sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della Giunta regionale.
ARTICOLO 20
Domande di trasferimento.
1.
Le domande di trasferimento ad altra ULSS della regione, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del Comitato di gestione dell'ULSS di appartenenza.
2.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
3.
Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del
precedente art. 19
. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
4.
Il personale laureato, appartenente alle posizioni funzionali intermedie, deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.
5.
Nella graduatoria devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le ULSS richieste anche se non indicate sul bando di trasferimento.
6.
Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
7.
Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
ARTICOLO 21
Graduatoria dei trasferimenti.
1.
Prima dell'inizio dei singoli concorsi pubblici, la Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti.
2.
Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.
3.
Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza. In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.
4.
Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone il trasferimento presso le ULSS in cui risultino posti disponibili.
5.
Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio, salvo il caso previsto al
primo comma del successivo art. 23
.
6.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle ULSS interessate e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Titolo III
ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE
ARTICOLO 22
Delega alle ULSS.
1.
Ai sensi del
secondo comma dell'art. 9 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, è delegata alle ULSS la selezione per l'assunzione di personale appartenente ai seguenti profili professionali:
- Ruolo tecnico:
Tabella G, profilo professionale:
Agenti tecnici.
- ruolo amministrativo:
Tabella D, profilo professionale:
Commessi.
2.
I relativi atti sono adottati dal Comitato di gestione.
ARTICOLO 23
Individuazione dei posti da ricoprire.
1.
Le ULSS individuano annualmente, con deliberazione del Comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno, che intendono ricoprire ai sensi del
precedente art. 22
.
2.
Ai fini della determinazione dei posti disponibili, si considerano tali solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzioni con ordini religiosi, di cui al terzo e
quarto comma dell'art. 12 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, entro il successivo 31 dicembre.
3.
La deliberazione di cui al
terzo comma
deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 20 e 21.
ARTICOLO 24
Indizione delle selezioni.
1.
Il Comitato di gestione dell'ULSS, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento, nonchè di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.
2.
Il bando di selezione deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso anche con altri mezzi.
3.
Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso, oltre che dei titoli di studio di cui al comma secondo dell'art. 159 del DM 30 gennaio 1982, anche del prescritto titolo abilitativo.
ARTICOLO 25
Commissione esaminatrice.
1.
La commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di gestione dell'ULSS ed è composta da un componente del Comitato stesso con funzioni di presidente; da un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale; da due dipendenti dell'ULSS, o, in mancanza, tra i dipendenti compresi nel ruolo nominativo regionale, ed uno designato dalle Organizzazioni sindacali a livello regionale; da un dipendente della ULSS del relativo profilo professionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'ULSS.
ARTICOLO 26
Norme applicabili.
1.
Per quanto non espressamente disciplinato da presente titolo, si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di straferimento e del DM 30 gennaio 1982.
Titolo V
NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL
DPR 20 DICEMBRE 1979, n. 761
.
ARTICOLO 31
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
1.
Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'
art. 16 del DPR n. 761/ 1979
, è disposto dalla Giunta regionale su richiesta del Comitato di gestione dell'ULSS o a domanda dell'interessato.
2.
Il Comitato di gestione dell'ULSS dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'
art. 16 del DPR numero 761/ 1979
.
3.
Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia utilizzabile, il Comitato di gestione acquisito il consenso dell'interessato, propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento.
ARTICOLO 32
Assegnazione di personale per soppressione del posto.
1.
Il personale di cui all'
art. 29
, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso la ULSS di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede di ufficio l'ULSS alla quale il personale appartiene.
2.
Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze alle ULSS in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
3.
Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al
primo comma
è collocato in disponibilità con provvedimento del Comitato di gestione dell'ULSS di appartenenza ai sensi degli artt. 72 e segg. del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
, e successive modificazioni e integrazioni.
4.
In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, la Giunta regionale può disporre con proprio atto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra ULSS della regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.
5.
Il personale trasferito da altra ULSS della regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'ULSS di precedente appartenenza.
6.
Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.
7.
Le norme di cui al secondo e
quinto comma
del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.
ARTICOLO 34
Autorizzazione a comando per aggiornamento tecnico - scientifico.
1.
I comitati di gestione delle ULSS, su proposta dell'Ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico - scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
2.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'
art. 45
, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:
a)
gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;
b)
i servizi interessati;
c)
il numero dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico - scientifico.
3.
L'autorizzazione è rilasciata con atto della Giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4.
Sulla base dell'autorizzazione regionale i comitati di gestione adottano i programmi ed i relativi provvedimenti di comando.
ARTICOLO 35
Riammissione in servizio.
1.
La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'
art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'ULSS di precedente appartenenza. Il Comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette gli atti alla Giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.
2.
L'ULSS comunica alla Giunta regionale la data di definitiva immissione in servizio ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.
ARTICOLO 36
Accordi a livello regionale.
1.
Gli accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'
articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale, dall'Associazione di comuni italiani( ANCI) e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di lavoro, sono resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 37
Adeguamento delle piante organiche.
1.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'
art. 17
, ultimo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
, le ULSS, nella determinazione delle piante organiche di cui all'
art. 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, devono tenere conto delle esigenze funzionali delle divisioni e servizio nell'ambito dei presidi ospedalieri delle stesse.
2.
La eventuale proposta motivata di trasformazione dei posti di assistente ospedaliero in aiuto corresponsabile e vice direttore sanitario, deliberata dall'organo competente dell'ULSS, deve essere sottoposta alla Giunta regionale che adotta il relativo provvedimento, sentita la competente commissione consiliare.
ARTICOLO 38
Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario.
1.
In applicazione delle norme di cui all'
art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
, la Giunta regionale indice, su richiesta delle ULSS, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice direttore sanitario.
2.
La Giunta regionale, sulla base delle risultanze di lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultanti idonei di ciascuna ULSS.
3.
La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per ULSS, sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.
4.
Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario si applicano le norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge e del DM 30 gennaio 1982.
ARTICOLO 39
Accesso alla posizione funzionale di dirigenti dei servizi di assistenza sanitaria di base.
1.
Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'
art. 69 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle ULSS interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.
2.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 40
Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente.
1.
In applicazione delle norme di cui all'
art. 69 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti dalla Giunta regionale, mediante concorsi per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.
2.
I posti vacanti in ciascuna ULSS sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati alla ULSS.
3.
La valutazione dei titoli è effettuata, in base ai criteri previsti dall'art. 52 del DM 30 gennaio 1982, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle ULSS interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.
4.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
5.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per i posti che non risultino già assegnati dalla Giunta regionale ai sensi del quarto comma art. 66 del DPR 761 citato, per le ULSS che abbiano posti vacanti, al personale che risulti in soprannumero a seguito dell'applicazione del terzo comma dello stesso art. 66, tenendo conto delle preferenze da questi espresse.
ARTICOLO 41
Trasferimento di collaboratori regionali comandati.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, i collaboratori regionali di ruolo che prestino servizio in posizione di comando presso ULSS, possono esservi trasferiti decorso almeno un anno dal comando, a condizione che esista la disponibilità di posti di organico corrispondenti alla qualifica di ruolo rivestita.
2.
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali si applicano le disposizioni e le tabelle di cui all'
art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
.
3.
Il provvedimento di trasferimento e di contestuale iscrizione nei ruoli nominativi regionali è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con la ULSS interessata.
4.
L'inquadramento nei ruoli nominativi regionali decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dal ruolo regionale.
ARTICOLO 42
Trasferimenti riservati.
1.
Nei concorsi indetti entro il 1 marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili ai sensi del
precedente articolo 14
, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'
art. 72 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.
2.
Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al
precedente art. 20
.
3.
La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.
4.
I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli artt. 19 e segg. della presente legge, e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli artt. 40 e 41 del
DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede la Giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.
5.
I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 43
Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle ULSS.
1.
Nei casi previsti dal
terzo comma dell'art. 66 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, i posti vacanti nelle piante organiche delle ULSS sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel DM 30 gennaio 1982 e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.
2.
Il Comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.
3.
La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal Comitato di gestione e composta dal presidente del comitato di gestione dell'ULSS, che la presiede, o un componente da lui designato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal DM 30 gennaio 1982.
4.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'ULSS appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
5.
Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'
art. 66 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761
, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del
precedente art. 41
, è assegnato alle ULSS in conformità alle procedure di cui al
precedente art. 32
.
ARTICOLO 44
Conferimento di incarichi per avviso pubblico.
1.
Il Comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili può , per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purché messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.
2.
Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.
3.
L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.
4.
Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato l'ULSS, può stabilire che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposite prove d'esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.
5.
L'avviso deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.
7.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.
ARTICOLO 45
1.
Per particolari indilazionabili esigenze, adeguatamente motivate, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare l'applicazione delle norme di cui al
precedente art. 16
alle graduatorie di concorsi già banditi dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.