ARTICOLO 1
Finalità
1.
La presente legge disciplina il funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione regionale ordinati con
legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
, e successive modificazioni e integrazioni, anche in relazione al nuovo ordinamento dei livelli funzionali di cui alle leggi regionali 15 giugno 1979, n. 26 e 26 febbraio 1981, n. 10.
2.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale, ai sensi dell'
art. 2 della legge regionale 24 agosto 1981, n. 62
, provvede con proprio atto alla disciplina degli uffici del Consiglio medesimo, in conformità ai criteri e alle norme della presente legge.
ARTICOLO 2
Direzione politico - amministrativa degli Uffici e dei Dipartimenti
1.
Ferme restando le competenze del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 54, lett. f) ed i) dello
Statuto
, agli assessori, nell'esercizio degli incarichi loro attribuiti, compete:
a)
indicare agli uffici e, collegialmente, ai dipartimenti cui sono preposti gli obiettivi da raggiungere e verificare i risultati, chiamando i rispettivi coordinatori a risponderne sotto il profilo organizzativo;
b)
assicurare che l'attività degli uffici e dipartimenti medesimi sia svolta in coerenza con il piano regionale di sviluppo e con i relativi progetti attuativi, sulla base delle indicazioni di massima espresse dalla Giunta;
c)
esternare mediante decreto, per delega formale del Presidente della Giunta, gli atti della regione a rilevanza esterna nell'ambito delle materie e delle competenze assegnate, nonchè sottoscrivere gli atti loro espressamente attribuiti dalla legge regionale;
d)
proporre i provvedimenti da sottoporre all'esame degli organi istituzionali della regione;
e)
provvedere agli adempimenti di cui alla lett. e) del successivo art. 3 nei riguardi dei rispettivi coordinatori e, su loro relazione, dei responsabili di settore.
2.
Le questioni concernenti la individuazione della competenza tra i diversi uffici o dipartimenti, l'ordine di precedenza del disbrigo degli affari da parte degli uffici o dipartimenti la cui attività sia diretta da più assessori, sono risolti dalla Giunta, su proposta del Presidente.
3.
L'
art. 1 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 24
e l'
art. 10 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
, sono abrogati.
ARTICOLO 3
Attribuzioni del coordinatore
1.
L'incarico di coordinamento di cui all'
art. 10 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, comporta:
a)
il coordinamento delle relazioni interfunzionali o intersettoriali interne ed esterne all'ufficio o alle strutture organizzative equiparate cui il coordinatore è preposto;
b)
la predisposizione e il coordinamento, in coerenza con i programmi della Giunta e le indicazioni dell'assessore preposto all'ufficio, su proposta e in collaborazione con i responsabili di settore, dei programmi di lavoro, da articolarsi per settore;
c)
la verifica dello stato di attuazione dei programmi di lavoro e della funzionalità organizzativa dell'ufficio, avvalendosi delle assemblee periodiche di cui all'
art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
; dei risultati della verifica il coordinatore dà tempestiva comunicazione all'amministratore competente formulando, d'intesa con i responsabili del settore, le proposte per il superamento delle difficoltà e disfunzioni rilevate;
[ d) ]
[5]
d)
la proposta dell?amministratore per interventi sull?assetto organizzativo e l?assegnazione all'Ufficio dei mezzi e del personale occorrente, nonchè l?adozione, d?intesa con i responsabili di settore, delle disposizioni per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del livello funzionale e del profilo professionale dei collaboratori, promuovendo la più ampia informazione e partecipazione nella valutazione e nella scelta delle soluzioni organizzative e delle procedure;
[6]
[ e) ]
[7]
e)
la relazione informativa o la proposta all?amministratore competente in ordine agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili dei settori in cui si articola l?ufficio e, in particolare, per quanto concerne: il controllo sulla osservanza dei doveri d?ufficio, le disposizioni inerenti allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e al comando in missione, alla concessione del congedo ordinario, nonchè agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari di cui al quinto e sesto comma dell?art. 35 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, alla formulazione di pareri sui congedi straordinari e alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità.
[8]
2.
Il coordinatore, oltre che degli atti a lui direttamente imputabili, risponde all'assessore preposto all'ufficio e al Presidente della Giunta del conseguimento degli obiettivi assegnati all'ufficio, della organizzazione e del funzionamento dell'ufficio medesimo e della speditezza dell'azione amministrativa, in relazione ai programmi di attività definiti.
ARTICOLO 4
Attribuzioni del responsabile di settore
1.
Il responsabile di settore nell'esercizio dei compiti di organizzazione delle attività del settore cui è preposto, previsti dal
secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
:
a)
imposta l'attività del settore assegnato in coerenza con i programmi di lavoro dell'ufficio, promuovendo la necessaria collegialità nella impostazione dei programmi predetti, e ne verifica i risultati, anche avvalendosi delle riunioni periodiche di settore di cui all'ultimo comma dell'
art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
;
b)
indirizza l'attività degli addetti al settore, curando, nell'ambito dei programmi di lavoro e in collaborazione con i responsabili di servizio, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale;
c)
dà comunicazione al coordinatore dell'ufficio, al quale risponde sotto il profilo organizzativo, dell'attività complessiva del settore e della tempestività dell'azione amministrativa, che debbono essere orientate al raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore dal programma di lavoro dell'ufficio di appartenenza;
d)
informa il coordinatore della eventuale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati evidenziandone le cause e proponendo le rettifiche da apportare anche a norme e procedimenti amministrativi;
[ e) ]
[9]
e)
provvede, adottando i necessari atti, agli adempimenti di cui alla lett. e) del precedente art. 3, per il personale assegnato al settore, su proposta o sentito, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile di servizio.
[10]
2.
Il responsabile di settore è direttamente responsabile delle attività e dei provvedimenti che, nell'ambito del procedimento amministrativo e delle connesse attività preparatorie, strumentali e istruttorie, afferiscono - ai sensi dell'
art. 9 della predetta legge regionale n. 26/ 1979
- alle posizioni di lavoro comprese nell'ottavo livello funzionale.
ARTICOLO 5
Attribuzioni del responsabile di servizio
1.
Il responsabile del servizio, nell'esercizio dei compiti di organizzazione delle attività del servizio o dell'unità di lavoro flessibile equiparata cui è preposto, previsti dal
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
:
a)
imposta l'attività del servizio in coerenza con i programmi di lavoro del settore, verificandone i risultati;
b)
indirizza l'attività degli addetti al servizio, garantendo la loro partecipazione e informazione nelle diverse fasi del procedimento amministrativo;
c)
comunica al responsabile di settore l'eventuale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il servizio, indicandone le cause e proponendone le rettifiche da apportare;
d)
propone al responsabile di settore il piano di riparto dei congedi ordinari, la necessità di ricorso a prestazioni straordinarie e l'esigenza di effettuare le missioni;
e)
informa il responsabile di settore sulle eventuali carenze di assolvimento dei compiti di ufficio del personale assegnato al servizio, anche in relazione ai procedimenti di cui all'
art. 35 della legge regionale n. 33/ 1973
.
2.
Il responsabile di servizio, oltre che direttamente responsabile delle attività e dei provvedimenti che, ai sensi dell'
art. 8 della legge regionale n. 26/1979
, afferiscono alle posizioni di lavoro comprese nel settimo livello funzionale, risponde al responsabile di settore dell'attività complessiva del servizio e della tempestività dell'azione amministrativa, che sono soggette a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dal programmi di lavoro del settore cui appartiene.
ARTICOLO 6
Responsabilità dei dipendenti regionali
1.
I dipendenti regionali sono direttamente responsabili, ai sensi dell'
art. 78 dello Statuto
e degli articoli dal 2 al 9 della
legge regionale 15 giugno 1979, n. 26
, delle attività e dei compiti ascritti al livello e al profilo professionale di appartenenza, del risultato del lavoro effettuato, dell'attività di controllo e verifica eventualmente attribuita, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni in attività cui sono tenuti.
2.
A tale fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.
3.
I dipendenti regionali, ai vari livelli di responsabilità , collaborano con i responsabili delle strutture in cui sono inseriti, nell'ambito di programmi di attività predisposti; danno comunicazione di eventuali cause che non permettono il raggiungimento degli obiettivi prefissati e partecipano alla individuazione delle rettifiche da apportare alle procedure e ai metodi di lavoro.
ARTICOLO 7
Sostituzioni temporanee
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'
art. 49 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, in caso di assenza non superiore a due mesi dei coordinatori o dei responsabili di settore o di servizio, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore preposto all'ufficio interessato provvede alla loro sostituzione temporanea senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico dei dipendenti interessati, se appartenenti allo stesso livello funzionale - retributivo.
2.
Qualora l'assenza, esclusa quella per congedo ordinario, si protragga per un periodo, anche non continuativo, superiore a due mesi nell'arco dello stesso anno, il Presidente della Giunta o l'assessore preposto all'ufficio nel quale si verifica la vacanza propone alla Giunta regionale, per l'assunzione dei provvedimenti relativi, la sostituzione provvisoria con altro dipendente al quale è attribuito, ove spetti, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa; il coordinatore senza percepire l'indennità di funzione di cui all'
art. 15 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10
.
ARTICOLO 8
Atti a rilevanza esterna
1.
La Giunta regionale, nei casi espressamente previsti dalla legge, può delegare ai funzionari regionali l'esercizio di attribuzioni a rilevanza esterna che abbiano contenuto prevalentemente tecnico o assolutamente vincolato.
2.
I coordinatori e i responsabili di settore e di servizio rilasciano certificazioni o attestazioni connesse all'attività di rispettiva competenza.
ARTICOLO 9
Comitato tecnico di coordinamento
1.
Al fine di assicurare l'integrazione dei vari settori di attività nei quali si riparte la struttura operativa regionale è istituito il comitato tecnico di coordinamento, composto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede, e dai coordinatori degli uffici della Presidenza della Giunta, della Giunta regionale e dei dipartimenti.
2.
Alle riunioni del comitato possono partecipare gli assessori ed essere invitati i coordinatori degli uffici del Consiglio regionale e del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni, nonchè i dirigenti degli enti di cui all'ultimo comma dell'
art. 13 dello Statuto
.
3.
Possono, infine, essere invitati a partecipare, in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, funzionari degli uffici interessati.
4.
Il comitato tecnico di coordinamento è un organo consultivo della Giunta regionale e di verifica, nel quadro degli indirizzi generali della Giunta medesima, del funzionamento complessivo della struttura operativa e della coerenza dell'attività degli uffici con il piano regionale di sviluppo.
5.
A tal fine, oltre ai compiti specificamente assegnati da leggi e regolamenti regionali, spetta al comitato:
a)
contribuire, con pareri e proposte, alla formazione e attuazione del piano regionale di sviluppo;
b)
esaminare i programmi di lavoro annuali dei singoli uffici e dipartimenti, esprimendo pareri e proposte diretti ad assicurarne il coordinamento intersettoriale e la coerenza con le previsioni della programmazione regionale;
c)
contribuire, con pareri e proposte, alla elaborazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, verificandone in particolare la coerenza e l'organicità con la legislazione esistente e il grado di fattibilità in relazione agli obiettivi fissati, nonchè dei regolamenti e degli atti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e delega di funzioni;
d)
proporre la costituzione ai sensi dell'
art. 2 della legge regionale n. 33/ 1973
e del
primo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 34/ 1975
, di gruppi di lavoro interdisciplinari e interdipartimentali, individuando la qualità degli apporti interni alle strutture interessate, nonchè di quelli esterni che si rendano eventualmente necessari;
e)
attuare periodiche verifiche del funzionamento complessivo della struttura operativa, in relazione allo stato di attuazione dei programmi di lavoro dei singoli uffici e dipartimenti e tenuto conto delle indicazioni e proposte eventualmente formulate dalle assemblee di cui all'
art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
, esprimendo osservazioni e proposte;
f)
fornire alla Giunta, su richiesta della medesima o del suo Presidente e agli organi del Consiglio regionale, su richiesta dei medesimi, la consulenza su ogni altro oggetto.
6.
Il comitato si riunisce di norma due volte al mese, secondo il calendario dei lavori concordato trimestralmente.
7.
Sono tenute, peraltro, sedute straordinarie, su iniziativa del Presidente della Giunta o suo delegato ovvero su richiesta di almeno cinque coordinatori.
8.
La Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, disciplina con proprio atto il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento.
ARTICOLO 10
Assemblee periodiche del personale dell'ufficio o dipartimento
1.
All'
art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
, è aggiunto il seguente comma: "
Delle assemblee periodiche e riunioni collegiali di cui ai commi precedenti è redatto un resoconto sommario, che viene conservato agli atti dell'ufficio o del dipartimento a libera visione di tutti i dipendenti. Copia del resoconto è trasmessa all'ufficio organizzazione e metodi e alla segreteria del comitato tecnico di coordinamento
".
ARTICOLO 11
Abrogazione di norme
1.
Sono abrogate le disposizioni di legge e regolamentari incompatibili con la presente legge.