ARTICOLO UNICO
1.
Al
primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2
, le lett. d) ed e) sono così modificate:
"
d) la proposta dell'amministratore per interventi sull'assetto organizzativo e l'assegnazione all'Ufficio dei mezzi e del personale occorrente, nonchè l'adozione, d'intesa con i responsabili di settore, delle disposizioni per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del livello funzionale e del profilo professionale dei collaboratori, promuovendo la più ampia informazione e partecipazione nella valutazione e nella scelta delle soluzioni organizzative e delle procedure;
e) la relazione informativa o la proposta all'amministratore competente in ordine agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili dei settori in cui si articola l'ufficio e, in particolare, per quanto concerne: il controllo sulla osservanza dei doveri d'ufficio, le disposizioni inerenti allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e al comando in missione, alla concessione del congedo ordinario, nonchè agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari di cui al quinto e
sesto comma dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, alla formulazione di pareri sui congedi straordinari e alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità
".
2.
Al
primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2
, la lett. e) è così modificata:
"
e) provvede, adottando i necessari atti, agli adempimenti di cui alla lett. e) del precedente art. 3, per il personale assegnato al settore, su proposta o sentito, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile di servizio
".
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 65 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.