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Legge regionale , n.36


LEGGE REGIONALE n.36 del

Date di vigenza

19/08/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/08/1983
31/08/1984 abrogazione mostra documento vigente dal 31/08/1984

Documento vigente dal 19/08/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Agosto 1983 , n. 36
Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2 , recante norme sul funzionamento delle strutture organizzative della Regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 18/08/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2 , le lett. d) ed e) sono così modificate:
 
" d) la proposta dell'amministratore per interventi sull'assetto organizzativo e l'assegnazione all'Ufficio dei mezzi e del personale occorrente, nonchè l'adozione, d'intesa con i responsabili di settore, delle disposizioni per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del livello funzionale e del profilo professionale dei collaboratori, promuovendo la più ampia informazione e partecipazione nella valutazione e nella scelta delle soluzioni organizzative e delle procedure;
 
e) la relazione informativa o la proposta all'amministratore competente in ordine agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei responsabili dei settori in cui si articola l'ufficio e, in particolare, per quanto concerne: il controllo sulla osservanza dei doveri d'ufficio, le disposizioni inerenti allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e al comando in missione, alla concessione del congedo ordinario, nonchè agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari di cui al quinto e sesto comma dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , alla formulazione di pareri sui congedi straordinari e alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità
".

2. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2 , la lett. e) è così modificata:
 
" e) provvede, adottando i necessari atti, agli adempimenti di cui alla lett. e) del precedente art. 3, per il personale assegnato al settore, su proposta o sentito, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile di servizio ".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 agosto 1983

MARRI

[1]