ARTICOLO 1
1.
La
legge regionale 8 marzo 1982, n. 11
, concernente interventi straordinari a favore di cooperative edilizie è modificata ed integrata come il seguito indicato: Al
primo comma dell'art. 1
sono soppresse le parole «
ricorrendo a mutui agevolati con contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al 60 per cento del costo di intervento
» e sono sostituite con le parole: «
ricorrendo a mutui concessi dal Fondo europeo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al 60 per cento del costo d'intervento
».
2.
Al
secondo comma dell'art. 1
le parole «
50 alloggi
» sono sostituite con «
100 alloggi
».
3.
Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente: «
Per gli interventi finanziati in applicazione della presente legge valgono le norme ed i requisiti soggettivi relativi al finanziamento originario, fatta eccezione per l'accertamento del costo effettuato ai sensi del precedente comma
».
4.
Alla lettera b) dell'art. 3 la parola «
originario
» è sostituita con «
ordinario
».
5.
L'art. 4 è sostituito dal seguente: «
L'erogazione in semestralità del contributo è disposta dalla Giunta regionale direttamente a favore dell'Istituto di credito mutuante, secondo modalità da concordare con lo stesso
».
ARTICOLO 2
1.
Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata in vigore della stessa allegando la documentazione prevista dall'
art. 3
, primo e
secondo comma
, della
legge regionale 8 marzo 1982, n. 11
.
2.
Entro i 30 giorni successivi, la Giunta regionale
sentita la commissione consiliare competente[5]
procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo.
ARTICOLO 3
1.
Per gli interventi previsti dalla
legge regionale 8 marzo 1982, n. 11
- come modificata ed integrata con la presente legge - è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni per l'anno 1984.
2.
Le conseguenti annualità relative agli esercizi dal 1984 al 1993 sono così determinate:
-
lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988;
-
lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993;
e saranno iscritte in aggiunta allo stanziamento del cap. 7001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale inerente agli esercizi dal 1984 al 1993.
3.
Resta confermato il disposto di cui all'art. 5, ultimo comma, della
legge regionale 8 marzo 1982, n. 11
.
4.
Agli oneri annuali di cui al
precedente secondo comma
si farà fronte con quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1983/ 1985 per l'ammontare del mutuo a pareggio del bilancio pluriennale 1983/ 1985 per l'ammortamento del mutuo a pareggio del bilancio regionale dell'esercizio 1982, al ripiano del quale si è provveduto con altri mezzi.
5.
Al bilancio pluriennale 1983/ 1985 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
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Programma operativo
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Anno 1984
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Anno 1985
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| 4.21.2.06 (cap. 7001) -
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| in aumento
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150.000.000
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150.000.000
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| 7.03.2.06 (cap. 6080) -
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| in diminuzione
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150.000.000
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150.000.000
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