ARTICOLO 1
1.
La Regione provvede alla istituzione di un elenco regionale di esperti in beni ambientali e assetto del territorio.
2.
I Comuni, i Consorzi di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, le Comunità montane e la Regione sceglieranno preferenzialmente gli esperti necessari per la costituzione delle commissioni di cui agli artt. 3, 6 e 8 della
legge regionale 4 marzo 1980, n. 14
tra gli iscritti nel suddetto elenco regionale.
ARTICOLO 2
1.
Nell'elenco regionale degli esperti in beni ambientali e assetto del territorio, possono essere iscritti:
a)
laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, geologia, agraria e docenti abilitati nell'insegnamento della storia dell'arte, con almeno 5 anni di servizio di ruolo nella amministrazione dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;
b)
laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, geologia, agraria iscritti da almeno 5 anni ai relativi albi professionali.
ARTICOLO 3
1.
La inclusione nel suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta come segue:
- un membro della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- tre funzionari di livello VIII, designati dalla Giunta regionale;
- tre membri eletti dal Consiglio regionale nell'ambito degli appartenenti alle categorie di cui al
precedente art. 2
.
2.
Esercita le mansioni di segretario un funzionario amministrativo del Dipartimento per l'assetto del territorio.
3.
Avverso il disposto della commissione di cui al
primo comma
è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.
4.
Per essere iscritti nell'elenco regionale gli interessati devono presentare alla Regione - Dipartimento per l'assetto del territorio - i seguenti documenti:
1)
domanda diretta alla Regione dell'Umbria con le indicazioni delle generalità e della residenza;
2)
documentato curriculum professionale da cui risultino anche eventuali rapporti di dipendenza e/ o collaborazione con enti sia pubblici che privati;
3)
attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti da pubbliche amministrazioni.
4)
certificato di iscrizione all'Albo professionale;
5)
dichiarazione di non avere condanne penali.
ARTICOLO 4
1.
Sono altresì iscritti nell'elenco regionale degli esperti coloro che, risultando già iscritti nell'Albo nazionale ai sensi dell'
art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507
, presentino domanda nei termini previsti dalla presente legge, allegando idonea documentazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici.
ARTICOLO 5
1.
L'elenco regionale degli esperti è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.
2.
L'elenco è tenuto presso il Dipartimento per l'assetto del territorio.
ARTICOLO 6
1.
Alla formazione del primo elenco degli esperti la Giunta regionale provvede entro tre mesi dalla nomina della commissione di cui al
precedente art. 3
, sulla base delle domande presentate entro due mesi dal termine predetto.
ARTICOLO 7
1.
Ai membri della commissione di cui al
precedente art. 3
- estranei all'Amministrazione regionale - è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo stesso trattamento economico previsto per i componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
2.
All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 della parte spesa del bilancio regionale.