ARTICOLO 2
Dotazioni organiche degli Uffici regionali e degli enti dipendenti.
1.
L'
art. 2 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 62
, è così modificato:
"
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio e con i Consigli di amministrazione degli enti e aziende dipendenti, ciascuno per i rispettivi uffici, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al precedente art. 1, il numero, i livelli funzionali e i profili professionali del personale costituenti:
a) la dotazione organica dei singoli Uffici del Consiglio regionale;
b) la dotazione organica dei singoli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale;
c) la dotazione organica dei singoli Uffici dei dipartimenti;
d) la dotazione organica dei singoli Uffici del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
e) la dotazione organica dei singoli enti e aziende dipendenti;
f) il contingente numerico complessivo del personale da assegnare agli enti locali e alle loro associazioni per l'esercizio delle funzioni delegate o sub - delegate. Nell'ambito del contingente di cui alla precedente lett. f), la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, il contingente per ciascuno degli enti locali o associazione di enti locali titolari di deleghe regionali
".
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1.
L'ampliamento della dotazione organica prevista dall'
art. 1
della presente legge, derivante dall'immissione nel ruolo unico regionale del personale inquadrato in soprannumero ai sensi della LR 2/ 1983 e già a carico del bilancio regionale a norma di specifiche leggi, non comporta variazioni agli stanziamenti del bilancio del corrente esercizio.
2.
Per gli esercizi successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, delle vigenti norme di contabilità regionale e nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale 1983/ 85 (programmi 03 e 06 del I settore).