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Legge regionale , n.35


LEGGE REGIONALE n.35 del

Date di vigenza

02/09/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 02/09/1983
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 02/09/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Agosto 1983 , n. 35
Modificazioni ed integrazioni della LR 29 maggio 1980, n. 62 recante modificazione della LR 23 maggio 1975, n. 34 , sull'ordinamento degli Uffici regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 18/08/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Organico regionale.

1. Il contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali - retributivi, del ruolo unico regionale sono rideterminati, ai sensi e per gli effetti dell' art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2 , come risulta dall'allegata tabella, che sostituisce la tabella " A" allegata alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 62 .

ARTICOLO 2

Dotazioni organiche degli Uffici regionali e degli enti dipendenti.

1. L' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 62 , è così modificato:
 
" Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio e con i Consigli di amministrazione degli enti e aziende dipendenti, ciascuno per i rispettivi uffici, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al precedente art. 1, il numero, i livelli funzionali e i profili professionali del personale costituenti:
 
a) la dotazione organica dei singoli Uffici del Consiglio regionale;
 
b) la dotazione organica dei singoli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale;
 
c) la dotazione organica dei singoli Uffici dei dipartimenti;
 
d) la dotazione organica dei singoli Uffici del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
 
e) la dotazione organica dei singoli enti e aziende dipendenti;
 
f) il contingente numerico complessivo del personale da assegnare agli enti locali e alle loro associazioni per l'esercizio delle funzioni delegate o sub - delegate. Nell'ambito del contingente di cui alla precedente lett. f), la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, il contingente per ciascuno degli enti locali o associazione di enti locali titolari di deleghe regionali
".

ARTICOLO 3

Norma finanziaria

1. L'ampliamento della dotazione organica prevista dall' art. 1 della presente legge, derivante dall'immissione nel ruolo unico regionale del personale inquadrato in soprannumero ai sensi della LR 2/ 1983 e già  a carico del bilancio regionale a norma di specifiche leggi, non comporta variazioni agli stanziamenti del bilancio del corrente esercizio.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà  annualmente con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, delle vigenti norme di contabilità  regionale e nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale 1983/ 85 (programmi 03 e 06 del I settore).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 agosto 1983

MARRI


ALLEGATI:
Tabella "A" - ORGANICO DEL PERSONALE PER CIASCUN LIVELLO FUNZIONALE - RETRIBUTIVO DEL RUOLO REGIONALE

accanto al livello funzionale - retributivo viene indicata la relativa dotazione
 
VIII 145
 
VII 245
 
VI 152
 
V 375
 
IV 400
 
III 55
 
II 70
 
Totale 1.442

[1]