ARTICOLO 1
Finalità.
1.
La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato, concede contributi per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero ad imprese artigiane singole ed associate, aventi sede nel territorio regionale.
ARTICOLO 2
Manifestazioni ammesse a contributo.
1.
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi dalla Giunta regionale:
- per la partecipazione alle fiere, mostre ed esposizioni, iscritte nei calendari ufficiali che si svolgono fuori dal territorio regionale;
- per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed iniziative di carattere promozionale organizzate all'estero, di particolare importanza per lo sviluppo dell'artigianato umbro.
ARTICOLO 3
Ammontare dei contributi
1.
I contributi di cui all'
art. 2
della presente legge sono corrisposti alle imprese artigiane singole ed associate nei seguenti limiti:
- per le manifestazioni che si svolgono in Italia:
a)
per le imprese singole:
- fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammissibile per la prima e seconda partecipazione con contributo regionale, del 20 per cento per la terza e quarta partecipazione e del 10 per cento per la quinta e la sesta partecipazione;
b)
per i consorzi artigiani:
- per iniziative alle quali partecipano collettivamente con una presenza significativa della propria produzione almeno 8 aziende socie il contributo sarà determinato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per la prima e seconda partecipazione con contributo regionale, del 40 per cento per la terza e quarta partecipazione, del 30 per cento per la quinta e la sesta partecipazione;
- per le manifestazioni che si svolgono all'estero:
a)
per le imprese singole:
- il contributo viene determinato fino ad un massimo del 30 per cento della spesa ammissibile per la prima e seconda partecipazione con contributo regionale, del 20 per cento per la terza e quarta partecipazione, del 10 per cento per la quinta e sesta partecipazione;
b)
per i consorzi artigiani:
- per iniziative alle quali partecipano in modo significativo almeno 6 aziende socie il contributo viene determinato fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per la prima e seconda partecipazione con contributo regionale, del 40 per cento per la terza e quarta partecipazione, del 30 per cento per la quinta e sesta partecipazione.
2.
Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:
- per le manifestazioni che si svolgono in Italia: le spese relative all'affitto dell'area espositiva, la quota di iscrizione, gli oneri assicurativi, le spese per l'inserimento nel catalogo della manifestazione e gli eventuali altri oneri pubblicitari inerenti all'iniziativa;
- per le manifestazioni che si svolgono all'estero: oltre alle precedenti voci le spese relative al trasporto della merce e del materiale espositivo e quelle per gli interpreti.
ARTICOLO 4
Presentazione delle domande.
1.
Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le manifestazioni.
2.
La domanda in carta legale, oltre alla richiesta di contributo, deve contenere:
- l'indicazione del tipo, della qualificazione, del luogo e della durata della manifestazione cui si intende partecipare;
- per le imprese singole il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- per i consorzi il certificato di iscrizione nell'apposita sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane con l'indicazione delle imprese socie;
- un dettaglio preventivo della spesa ammissibile a contributo;
- una dichiarazione da cui risulti la quantità della merce da esporre e che la stessa è di propria produzione;
- una dichiarazione dalla quale risultino i contributi richiesti ad altri Enti per la stessa manifestazione e l'indicazione degli eventuali precedenti finanziamenti ottenuti in base alla presente legge;
- per i consorzi artigiani, la domanda, oltre agli elementi che precedono, dovrà contenere l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'iniziativa.
ARTICOLO 5
Riparto disponibilità finanziarie.
1.
La Giunta regionale, nella predisposizione del piano annuale di riparto delle disponibilità finanziarie per la determinazione dell'entità dei contributi concessi in base alla presente legge, dovrà tener conto degli indirizzi programmatici indicati dal piano di sviluppo nonchè delle esigenze di carattere produttivo e occupazione di specifici settori dell'artigianato, privilegiando altresì le aziende che partecipano per la prima volta ad una mostra o fiera.
2.
Il piano annuale di riparto verrà deliberato dalla Giunta regionale dopo aver acquisito il parere della Commissione consultiva regionale di cui all'
art. 18 della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35
.
ARTICOLO 6
Erogazione dei contributi.
1.
Al fine della liquidazione del contributo, gli interessati dovranno presentare, entro sessanta giorni dalla chiusura della manifestazione, pena la decadenza del beneficio concesso, la documentazione della spesa effettivamente sostenuta, con presentazione delle relative fatture, insieme ad una relazione sugli esiti della partecipazione.
2.
Potranno essere erogati acconti fino al 50 per cento del contributo concesso per le singole iniziative a favore dei consorzi artigiani che ne facciano richiesta.
ARTICOLO 7
Contributi a Consorzi
1.
La Giunta regionale può concedere contributi finanziari nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 22 della
legge 21 maggio 1981 n. 240
, a Consorzi artigiani costituiti da almeno 10 imprese nonchè a società consortili fra piccole e medie imprese operanti nel settore dell'artigianato con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, per la realizzazione di investimenti connessi con le attività previste dall'
art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240
, per l'acquisizione di strutture, servizi ed attività promozionali.
ARTICOLO 8
Contributi ad Enti organizzatori.
1.
La Giunta regionale, può concedere contributi ad Enti locali o a Comitati nei quali sono rappresentati gli Enti locali, per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica per il settore dell'artigianato, che si svolgono nel territorio regionale con facilitazioni a favore delle aziende artigiane umbre partecipanti.
2.
La domanda, in carta legale, per la concessione del contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le manifestazioni.
3.
La domanda, in carta legale, deve contenere oltre la richiesta di contributo:
- l'indicazione del tipo, della qualificazione, del luogo e della durata della manifestazione;
- una relazione sul significato economico dell'iniziativa e sugli esiti della precedente edizione;
- un dettaglio preventivo delle spese inerenti l'organizzazione della iniziativa.
4.
Il contributo sarà liquidato per il 50 per cento della somma concessa prima dell'inizio della manifestazione e l'ulteriore 50 per cento a consuntivo sulla base della documentazione di spesa effettivamente sostenuta.
ARTICOLO 9
Attività promozionali della Regione.
1.
La Giunta regionale è autorizzata a svolgere direttamente e/ o tramite altri Enti o Associazioni attività promozionale e pubblicitaria compresa la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, per la qualificazione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato umbro, nonchè attività di ricerca volta a tali scopi.
2.
La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno formula un programma delle manifestazioni che intende organizzare e di quelle cui partecipare nell'anno successivo.
3.
Le iniziative all'estero intraprese dalla Regione avverranno in rispetto di quanto previsto dall'
art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980
.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria.
1.
Per le finalità di cui all'
art. 2
è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 5571 ( Tit. 1 - Sez. 10 - rubr. 48 - cat. 5 - tipo 1.1 - sett. 23) di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio in corso, così denominato: " Contributi della Regione a favore di imprese artigiane singole o consorziate per lo svolgimento di attività promozionali in Italia e all'estero".
2.
Per le finalità di cui all'
art. 7
è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 250.000.000, in termini di competenza e cassa, con imputazione al cap. 9511 ( Tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. econ. 3, sett. 23 - tipo 1.1) di nuova istituzione denominato: " Contributi a Consorzi artigiani nelle spese per l'acquisizione di strutture, per servizi e altre attività promozionali".
3.
Per le finalità di cui all'
art. 8
è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 150.000.000 in termini di competenza e cassa con imputazione al cap. 5572 ( Tit. 1 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 5 - sett. 25 - tipo 1.1) di nuova istituzione denominato: " Contributo ad Enti locali e comitati nei quali sono rappresentati gli Enti locali e a singoli Consorzi, per la organizzazione di manifestazioni fieristiche di particolare importanza economica per l'artigianato".
4.
Per le finalità di cui all'
art. 9
è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 350.000.000, in termini di competenza e cassa, con imputazione al cap. 5505 del bilancio 1983 la cui denominazione è così sostituita: "
Spese per l'organizzazione diretta e/ o tramite altri enti o associazioni, di attività promozionale e pubblicitaria compresa la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, nonchè attività di ricerca
".
5.
Per gli esercizi successivi l'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge sarà annualmente determinata con la legge di bilancio a norma dell'
art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
6.
All'onere complessivo di lire 900.000.000 per l'attuazione della presente legge nell'anno 1983 si farà fronte come segue:
a)
quanto a lire 650.000.000 mediante utilizzo
- ai sensi dell'art. 26, quinto e
sesto comma
, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- delle seguenti disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982, elenco n. 4 ad esso allegato:
- n. d'ordine 1: interventi a favore dell'artigianato per lire 500.000.000;
- n. d'ordine 2: interventi a favore della ceramica artistica per lire 150.000.000.
7.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio 1983 le conseguenti variazioni di competenza e di cassa a norma dell'
art. 28, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
b)
quanto a lire 200.000.000 con lo stanziamento già iscritto al cap. 5505 del bilancio regionale dell'esercizio 1983;
c)
quanto a lire 50.000.000 con la disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio regionale dell'esercizio 1983 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio).
8.
Al bilancio di previsione dell'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
| PARTE SPESA
|
Competenza
|
Cassa
|
| In aumento
|
|
|
| Cap. 5505
|
L. 150.000.000
|
L. 150.000.000
|
| Cap. 5571
|
L. 150.000.000
|
L. 150.000.000
|
| Cap. 5572
|
L. 150.000.000
|
L. 150.000.000
|
| Cap. 9511
|
L. 250.000.000
|
L. 180.000.000
|
| Totale in aumento
|
L. 700.000.000
|
L. 630.000.000
|
| In diminuzione
|
|
|
| Cap. 9700
|
L. 50.000.000
|
L. 50.000.000
|
Utilizzo disponibilità del fondo globale
iscritto al cap. 9700 del bilancio 1982
(art. 26, quinto e
sesto comma
,
LR 23/ 1978
)
|
L. 650.000.000
|
-
|
| Cap. 6140 - Fondo di riserva di cassa
|
-
|
L. 580.000.000
|
| Totale Competenza
|
L. 700.000.000
|
L. 630.000.000
|
9.
Al bilancio pluriennale 1983/ 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Programma operativo 3.03.2.04
a)
lo stanziamento di lire 200.000.000 per l'anno 1983 è elevato a lire 350.000.000;
b)
è iscritta, per l'anno 1983 la somma di lire 150.000.000 in corrispondenza del cap. 5571;
c)
è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 150.000.000 in corrispondenza del cap. 5572.
Programma operativo 3.03.2.05
Il cap. 9700 è sostituito con il cap. 9511 e l'importo di lire 100.000.000 iscritto per l'anno 1983 è elevato a lire 250.000.000.
Gli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sul cap. 5505 del bilancio 1983 per gli interventi di cui all'
art. 8
della presente legge, sono trasferiti al cap. 5572.
ARTICOLO 12
Norma transitoria.
1.
Nella prima attuazione della presente legge il termine di cui all'
art. 4
deve intendersi quello di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.