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Legge regionale , n.42


LEGGE REGIONALE n.42 del

Date di vigenza

24/11/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/11/1983
23/04/1992 abrogazione mostra documento vigente dal 23/04/1992

Documento vigente dal 24/11/1983

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Novembre 1983 , n. 42
Modificazioni ed integrazioni alla LR 31 luglio 1981, n 48, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 70 del 09/11/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 21 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 , è sostituito dal seguente:
 
" Gli atti ed i relativi processi verbali soggetti al controllo debbono essere trasmessi, in duplice copia autentica e corredati da apposito elenco descrittivo, all'ufficio competente che ne rilascia immediatamente ricevuta. Salvo i casi di esercizio delle funzioni delegate di cui all' art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , modificata dalla legge 22 luglio 1975, n. 382 , la trasmissione deve avvenire, comunque, entro otto giorni dalla data della deliberazione nei casi in cui è prevista la immediata esecutività ed entro venti giorni negli altri casi ".

ARTICOLO 2

1. Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Prima della scadenza del suddetto termine, salvo i casi di palese illegittimità , l'organo di controllo può richiedere all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per la esecutività dell'atto è sospeso e decorre nuovamente dalla data in cui è sospeso e decorre nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente riceve le controdeduzioni che debbono essere depositate entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta di chiarimenti ".

ARTICOLO 3

Relazione annuale.

1. L' art. 30 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 è sostituito dal seguente:
 
" Al fine di consentire al Consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attività di controllo, i presidenti del Comitato e delle sezioni trasmettono al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta durante l'anno. La relazione deve essere approvata, prima dell'invio agli organi regionali, dal rispettivo collegio e deve indicare le osservazioni o contenere in allegato le relazioni eventualmente presentate da membri dissenzienti. Nella relazione, oltre ai dati eventualmente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale, devono essere indicati:
 
a) il numero delle sedute del collegio;
 
b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;
 
c) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal collegio e divenuti esecutivi per scadenza del termine di cui al precedente art. 23;
 
d) il numero degli atti annullati, l'elenco degli enti deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;
 
e) il numero degli atti sottoposti a controllo di merito;
 
f) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame e la indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;
 
g) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
 
h) il numero degli atti inclusi negli elenchi di cui al terzo comma del precedente art. 19, con la specificazione del numero di tali atti che sono stati ritenuti assoggettabili a controllo;
 
i) il numero degli atti trasmessi per il controllo e ritenuti non soggetti al controllo medesimo;
 
l) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;
 
m) le valutazioni in merito all'attività di controllo e alla normativa vigente;
 
n) le eventuali osservazioni e proposte intese a migliorare l'attività di controllo e, in particolare, in ordine all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche e alla dotazione di personale. Le osservazioni della Giunta sulla relazione dell'organo di controllo sono trasmesse direttamente al Consiglio regionale. La relazione è sottoposta, con l'eventuale osservazione della Giunta regionale, all'esame del Consiglio regionale che emana direttive al fine di superare difficoltà riscontrate nell'attività degli enti locali e nell'esercizio di controllo
".

ARTICOLO 4

Rapporti con gli organi regionali.

1. L' art. 31 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 , è sostituito dal seguente: " Il Presidente del Consilio o della Giunta regionale, dandone reciproca comunicazione: a) promuovono e convocano, almeno una volta all'anno, riunioni del Comitato regionale e delle sue sezioni, al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure; b) promuovono e convocano riunioni periodiche del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di favorire l'uniformità di giudizio in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, i problemi inerenti all'interpretazione delle stesse possono essere sottoposti all'esame del Comitato regionale e delle sue sezioni riuniti in sede congiunta, ad iniziativa della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare permanente ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 novembre 1983

MARRI

[1]