ARTICOLO 1
1.
L'
art. 21 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48
, è sostituito dal seguente:
"
Gli atti ed i relativi processi verbali soggetti al controllo debbono essere trasmessi, in duplice copia autentica e corredati da apposito elenco descrittivo, all'ufficio competente che ne rilascia immediatamente ricevuta. Salvo i casi di esercizio delle funzioni delegate di cui all'
art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
, modificata dalla
legge 22 luglio 1975, n. 382
, la trasmissione deve avvenire, comunque, entro otto giorni dalla data della deliberazione nei casi in cui è prevista la immediata esecutività ed entro venti giorni negli altri casi
".
ARTICOLO 2
1.
Il
secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48
, è sostituito dal seguente:
"
2. Prima della scadenza del suddetto termine, salvo i casi di palese illegittimità , l'organo di controllo può richiedere all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per la esecutività dell'atto è sospeso e decorre nuovamente dalla data in cui è sospeso e decorre nuovamente dalla data in cui l'ufficio competente riceve le controdeduzioni che debbono essere depositate entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta di chiarimenti
".
ARTICOLO 3
Relazione annuale.
1.
L'
art. 30 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48
è sostituito dal seguente:
"
Al fine di consentire al Consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attività di controllo, i presidenti del Comitato e delle sezioni trasmettono al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta durante l'anno. La relazione deve essere approvata, prima dell'invio agli organi regionali, dal rispettivo collegio e deve indicare le osservazioni o contenere in allegato le relazioni eventualmente presentate da membri dissenzienti. Nella relazione, oltre ai dati eventualmente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale, devono essere indicati:
a) il numero delle sedute del collegio;
b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati;
c) il numero degli atti soggetti a controllo non esaminati dal collegio e divenuti esecutivi per scadenza del termine di cui al precedente art. 23;
d) il numero degli atti annullati, l'elenco degli enti deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;
e) il numero degli atti sottoposti a controllo di merito;
f) il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame e la indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;
g) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
h) il numero degli atti inclusi negli elenchi di cui al terzo comma del precedente art. 19, con la specificazione del numero di tali atti che sono stati ritenuti assoggettabili a controllo;
i) il numero degli atti trasmessi per il controllo e ritenuti non soggetti al controllo medesimo;
l) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;
m) le valutazioni in merito all'attività di controllo e alla normativa vigente;
n) le eventuali osservazioni e proposte intese a migliorare l'attività di controllo e, in particolare, in ordine all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche e alla dotazione di personale. Le osservazioni della Giunta sulla relazione dell'organo di controllo sono trasmesse direttamente al Consiglio regionale. La relazione è sottoposta, con l'eventuale osservazione della Giunta regionale, all'esame del Consiglio regionale che emana direttive al fine di superare difficoltà riscontrate nell'attività degli enti locali e nell'esercizio di controllo
".
ARTICOLO 4
Rapporti con gli organi regionali.
1.
L'
art. 31 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48
, è sostituito dal seguente: "
Il Presidente del Consilio o della Giunta regionale, dandone reciproca comunicazione: a) promuovono e convocano, almeno una volta all'anno, riunioni del Comitato regionale e delle sue sezioni, al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure; b) promuovono e convocano riunioni periodiche del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di favorire l'uniformità di giudizio in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, i problemi inerenti all'interpretazione delle stesse possono essere sottoposti all'esame del Comitato regionale e delle sue sezioni riuniti in sede congiunta, ad iniziativa della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare permanente
".