Art. 1
1.
Alla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 " Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria" sono apportate le modifiche ed integrazioni che seguono:
a)
il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"
Il Consiglio regionale, con atto amministrativo, individua le organizzazioni professionali e sindacali di cui alle lett. b), c), d), e) del precedente comma, maggiormente rappresentative a livello nazionale e determina su proposta della Giunta regionale il numero delle designazioni a ciascuna di esse spettanti.
"
b)
il termine "
interessati
" di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e sostituito da "
interessi
".
c)
Al quinto comma dell'articolo 9, dopo la parola "
articolo
", è aggiunto: "
7
".
d)
Il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "
Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono comunicate dal Presidente al Consiglio di amministrazione nella prima riunione di questo successiva alla loro adozione
".
e)
Dopo il quarto comma dell'art. 15 è aggiunto il seguente:
"
Tra i provvedimenti di variazione al bilancio dell'Ente, approvati dal Consiglio regionale con atto amministrativo, fanno eccezione gli atti concernenti le variazioni relative alla iscrizione o le modifiche di stanziamenti correlati con assegnazioni di fondi a destinazione vincolata e l'impiego del fondo di riserva, che sono sottoposti al controllo della Giunta regionale
".
f)
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"
Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente. Il direttore generale può essere scelto tra il personale dell'Ente e quello regionale appartenente alla più elevata qualifica e funzione dirigenziale, ovvero al di fuori di detto personale, con rapporto di lavoro regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Nel secondo caso la sua retribuzione sarà definita dalla Giunta regionale all'atto della nomina e non potrà essere superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, tabella c), della legge 20 marzo 1975, n. 70 . Al direttore generale compete: di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e di controfirmare i relativi verbali; di assistere il Presidente; di controfirmare gli atti e i contratti che comportano impegni di spesa; di coordinare i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità e per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del regolamento organico
"
.
g)
L'ultimo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:
"
Il servizio di cassa dell'Ente è affidato all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima. Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di cassa dell'Ente a queste ultime migliori condizioni
".