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Legge regionale 31 dicembre 1984, n.50


LEGGE REGIONALE n.50 del 31 Dicembre 1984

Date di vigenza

19/01/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/01/1984
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 19/01/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Dicembre 1984 ,n. 50
Modificazioni ed integrazioni della LR 20 febbraio 1984, n. 5. Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 04/01/1985

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 " Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria" sono apportate le modifiche ed integrazioni che seguono:

a) il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
 
" Il Consiglio regionale, con atto amministrativo, individua le organizzazioni professionali e sindacali di cui alle lett. b), c), d), e) del precedente comma, maggiormente rappresentative a livello nazionale e determina su proposta della Giunta regionale il numero delle designazioni a ciascuna di esse spettanti. "

b) il termine " interessati " di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e sostituito da " interessi ".

c) Al quinto comma dell'articolo 9, dopo la parola " articolo ", è aggiunto: " 7 ".

d) Il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: " Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono comunicate dal Presidente al Consiglio di amministrazione nella prima riunione di questo successiva alla loro adozione ".

e) Dopo il quarto comma dell'art. 15 è aggiunto il seguente:
 
" Tra i provvedimenti di variazione al bilancio dell'Ente, approvati dal Consiglio regionale con atto amministrativo, fanno eccezione gli atti concernenti le variazioni relative alla iscrizione o le modifiche di stanziamenti correlati con assegnazioni di fondi a destinazione vincolata e l'impiego del fondo di riserva, che sono sottoposti al controllo della Giunta regionale ".

f) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
 
" Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente. Il direttore generale può essere scelto tra il personale dell'Ente e quello regionale appartenente alla più elevata qualifica e funzione dirigenziale, ovvero al di fuori di detto personale, con rapporto di lavoro regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Nel secondo caso la sua retribuzione sarà definita dalla Giunta regionale all'atto della nomina e non potrà essere superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, tabella c), della legge 20 marzo 1975, n. 70 . Al direttore generale compete: di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e di controfirmare i relativi verbali; di assistere il Presidente; di controfirmare gli atti e i contratti che comportano impegni di spesa; di coordinare i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità e per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del regolamento organico " .

g) L'ultimo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente:
 
" Il servizio di cassa dell'Ente è affidato all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima. Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di cassa dell'Ente a queste ultime migliori condizioni ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 dicembre 1984

Marri

[1]