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Legge regionale , n.3


LEGGE REGIONALE n.3 del

Date di vigenza

04/02/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/02/1984
13/09/2001 modifica mostra documento vigente dal 13/09/2001
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 04/02/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Gennaio 1984 , n. 3
Erogazione di provvidenze a favore degli Enti di tutela e assistenza agli invalidi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 20/01/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione concede annualmente contributi alle seguenti Associazioni allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali:
 
- Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con DPR del 31 marzo 1979 ;
 
- Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978 ;
 
- Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978 ;
 
- Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978 ;
 
- Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978 ;
 
- Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con DPR del 23 dicembre 1978 ;
 
- Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con DPR del 31 dicembre 1979 .

ARTICOLO 2

1. I contributi vengono erogati dalla Giunta regionale sulla base di un programma di riparto adottato dalla Giunta medesima secondo le seguenti percentuali: il 20 per cento dello stanziamento regionale viene assegnato alla Unione italiana ciechi (UIC), il 29 per cento all'ANMIC, il 20 per cento all'ANMIL, il 13 per cento all'ANMIG, il 6 per cento all'ENS, il 6 per cento all'UNMS, e il 6 per cento all'ANVCG.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività svolta, da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 3

1. Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente art. 2 , gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo ed il relativo piano finanziario.

2. La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 2 previa valutazione dei programmi presentati,  sentita la commissione consiliare competente[5]  .

3. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto presentano alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.

4. Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali, prescritti dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.

ARTICOLO 4

Norma transitoria.

1. Per l'esercizio 1984 il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984, la spesa di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2886 - di nuova istituzione nel bilancio regionale - denominato: " Contributi della Regione agli Enti di tutela e assistenza degli invalidi" ( tit. I, sez. 8, rubrica 28, tipo 1.1, cat. 5, settore 07).

2. Per gli anni dal 1985 in poi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, comma secondo, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

3. All'onere di cui al comma primo si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 2885, voce 5040, per le finalità della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 . La stessa riduzione è apportata al programma operativo 5.09.2.02 "Attività assistenziale delle ULSS" del bilancio pluriennale della Regione e gli interventi previsti dalla presente legge saranno inseriti nel programma operativo 5.09.2.03 "Interventi vari in materia di assistenza" dello stesso bilancio pluriennale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 gennaio 1984

MARRI

[1]