Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Denominazione.
1.
L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, istituito con
DPR 14 febbraio 1966, n. 253
e trasferito alla Regione ai sensi dell'
art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11
, già regolato dalla
legge 30 aprile 1976, n. 386
, è strumento tecnico e promozionale della Regione, degli enti locali e degli operatori agricoli.
2.
Esso opera conformemente alla programmazione regionale e zonale e nel rispetto delle scelte compiute da province, comunità montane, comuni singoli o associati nell'esercizio delle funzioni amministrative agli stessi attribuite o delegate in materia.
Art. 2
Attività.
1.
L'Ente promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo dell'economia agricola regionale e la elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra.
2.
L'Ente partecipa alla formazione del piano regionale di sviluppo e dei piani di zona per il settore agricolo e cura la esecuzione di piani e programmi regionali di interesse agricolo che la Regione provveda ad affidargli.
3.
L'ente presta opera di consulenza e di assistenza in materia di agricoltura alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, nonché agli operatori agricoli singoli ed associati.
4.
L'Ente assicura la partecipazione delle categorie agricole allo svolgimento dei propri compiti, stabilendone le modalità con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
5.
I compiti affidati all'Ente sono coordinati dalla Regione con le funzioni delegate a province, comuni singoli o associati e con i programmi delle comunità montane, sulla base del programma regionale di sviluppo e dei piani zonali.
Art. 3
Compiti dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
1.
All'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, in quanto ente strumentale dotato di capacità e specializzazione tecnica, sono affidati i seguenti compiti, da svolgere secondo le direttive regionali, nel quadro della programmazione regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia:
a)
ristrutturazione, riordino e miglioramento fondiario;
b)
attività di assistenza tecnica, dimostrativa e divulgativa, nonchè di informazione tecnica e socio - economica di cui alla
legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41
;
c)
promozione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
d)
promozione e sviluppo della piccola proprietà diretto coltivatrice;
e)
promozione della ricerca e della sperimentazione di interesse regionale in agricoltura e, più in generale, sull'uso produttivo delle risorse ambientali;
f)
attività di ricerca di mercato e di assistenza nella fase di commercializzazione, a sostegno dei produttori agricoli e loro associazioni;
g)
assistenza economico - finanziaria a favore dei produttori agricoli, con preferenza alle società cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli, mediante prestazione di garanzie fidejussorie ed assunzione di quote di partecipazione a società di interesse agricolo;
h)
progettazione, realizzazione in concessione ed eventuale gestione che ad esso verranno affidate dalla Regione, delle opere di irrigazione e di bonifica integrale già di competenza dell'Ente autonomo di bonifica, irrigazione e valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, nei limiti delle funzioni trasferite alla Regione in applicazione del
DPR 24 luglio 1977, n. 616
;
i)
realizzazione in concessione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli e loro eventuale gestione diretta in fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a cinque anni;
l)
gestione diretta di aziende agricole, zootecniche, forestali e faunistiche nel caso di comprovati motivi di interesse sociale e previo parere della Giunta regionale per un periodo non superiore a cinque anni, trascorso il quale la gestione deve essere ritrasferita ai produttori interessati, salvo che la medesima non rivesta particolari valori di sperimentazione e ricerca.
2.
La gestione diretta degli impianti e delle aziende di cui ai punti i) e l) sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.
3.
L'Ente stesso provvede altresì :
m)
alla progettazione di piani agricoli regionali di zona, di settore ed aziendali ad esso affidata dalla Giunta regionale e dagli Enti delegati, in accordo con le indicazioni regionali. Provvede, inoltre, su richiesta della Giunta regionale, degli Enti e degli operatori indicati al
precedente art. 1, secondo comma
, della presente legge, alla elaborazione dei piani di settore e di progetti in materia di silvicoltura, nonchè all'espletamento di incarichi di consulenza e di assistenza tecnica per la forestazione;
n)
alla unificazione degli indirizzi relativi alle attività di forestazione e di silvicoltura, secondo i compiti affidatigli dalla Giunta regionale.
4.
L'Ente svolge infine ogni altro compito allo stesso affidato dalla Regione.
Titolo II
ORGANI E LORO COMPETENZE
Art. 4
Organi.
1.
Gli organi dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria sono:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 5
Consiglio di amministrazione.
1.
Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 26 membri dei quali:
a)
n. 13 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a nove;
b)
n. 2 membri designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori non coltivatori diretti;
c)
n. 5 membri designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti;
d)
n. 3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra;
e)
n. 2 membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole;
f)
n. 1 membro eletto dal personale dell'Ente con votazione segreta.
2.
La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente individua le organizzazioni professionali e sindacali di cui alle lett. b), c), d), e) del precedente comma, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè il numero delle designazioni a ciascuna di esse spettanti in relazione alla loro effettiva rappresentatività a livello regionale.
[5]
3.
Il Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui alla
lett. a) del primo comma
e al
secondo comma
del presente articolo entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i membri.
5.
Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al
secondo comma
del presente articolo, richiede ai soggetti interessati le relative designazioni.
6.
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7.
In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, la sostituzione viene effettuata con le procedure, i criteri e nei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo.
Art. 6
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.
1.
Al Consiglio di amministrazione spetta la gestione dell'Ente. Sono comunque di competenza esclusiva ed indelegabile del Consiglio di amministrazione le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti, i contratti e le convenzioni comportanti spese superiori a 100 milioni, lo stare e il resistere in giudizio.
Art. 7
Funzionamento del Consiglio di amministrazione.
1.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione ed un terzo in seconda convocazione.
2.
Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
3.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando ne faccia richiesta scritta al presidente almeno un terzo dei consiglieri.
4.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per oltre tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti, previa deliberazione di decadenza adottata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 8
Presidente. Nomina ed attribuzioni.
1.
Il presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio regionale. Nelle prime due votazioni occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice.
2.
Il presidente dell'Ente dura in carica per la legislatura del Consiglio regionale.
3.
Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, dà esecuzione alle deliberazioni degli organi suddetti e sovraintende al loro funzionamento.
4.
Il presidente può direttamente deliberare, nell'ambito delle competenze di cui al
primo comma del successivo art. 10
, l'adozione di provvedimenti di spesa sino a trenta milioni, dandone comunicazione al Comitato esecutivo.
5.
In caso di assenza o altro legittimo impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il vice presidente vicario.
6.
Il presidente ha facoltà di adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza non esclusiva del Consiglio di amministrazione, il cui ritardo può arrecare grave pregiudizio agli
interessati [7]
dell'Ente; i provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima riunione dello stesso successiva alla loro adozione.
Art. 9
Comitato esecutivo e vice presidenti.
1.
Il Comitato esecutivo è composto da sette membri, ivi compresi il presidente dell'Ente e due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie.
2.
I vice presidenti e gli altri componenti il Comitato esecutivo sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno e nella prima seduta.
3.
L'elezione dei vice presidenti e dei componenti il Comitato esecutivo avviene nel modo seguente:
- per i vice presidenti con voto limitato ad uno;
- per i quattro membri del Comitato esecutivo con voto limitato a tre.
4.
I membri del Comitato esecutivo durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
5.
Per le votazioni del Comitato esecutivo si applicano le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo
.
6.
Il funzionamento del Comitato esecutivo è disciplinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione e da sottoporsi al controllo di cui al
quarto comma del successivo art. 15
.
7.
Ai componenti il Comitato esecutivo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del
precedente art. 7
.
Art. 10
Attribuzioni del Comitato esecutivo.
1.
Il Comitato esecutivo concorre alla gestione dell'ente, adottando i provvedimenti connessi con le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione.
2.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione dello stesso successiva alla loro adozione.
[10]
3.
Il Consiglio di amministrazione dispone la delega delle attribuzioni al Comitato esecutivo contestualmente al provvedimento di nomina del Comitato stesso.
Art. 11
Collegio dei revisori dei conti.
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:
a)
il presidente, eletto dal Consiglio regionale;
b)
due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
c)
due membri effettivi e due supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.
2.
Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i membri.
3.
Il Presidente della Giunta regionale richiede le designazioni di cui alla
lett. c) del precedente primo comma
entro quindici giorni dalla data dei provvedimenti di cui alle lett. a) e b) dello stesso, che sono adottati dal Consiglio regionale nel termine di giorni sessanta dal proprio insediamento.
4.
In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Collegio dei revisori dei conti, la sostituzione viene effettuata con le procedure e nei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo.
Art. 12
Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti.
1.
Il collegio dei revisori dei conti:
a)
esamina i bilanci ed i conti consuntivi dell'Ente, predisponendo apposite relazioni illustrative;
b)
controlla la gestione finanziaria dell'Ente, rimettendo semestralmente una relazione sull'andamento della gestione stessa e di quella amministrativa al presidente dell'Ente ed alla Giunta regionale, formulando a questi ultimi osservazioni e rilievi ogni qualvolta occorra;
c)
assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e può intervenire a quelle del Comitato esecutivo.
2.
Il collegio, nella sua prima seduta, nomina, tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale, il vice presidente, il quale esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o altro legittimo temporaneo impedimento di quest'ultimo.
Art. 13
Incompatibilità.
1.
Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, nè del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria i consiglieri regionali e i componenti di altri enti regionali, nonchè i sindaci, i presidenti di amministrazioni provinciali, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti di associazioni intercomunali e di comunità montane e i membri degli esecutivi di tali Enti, i membri dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
2.
Non possono, inoltre, far parte del Consiglio di amministrazione, nè del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso gli imprenditori e gli amministratori di società comunque costituite, che effettuano forniture di beni o prestazioni di servizi all'Ente, anche se operanti al di fuori della circoscrizione territoriale dello stesso.
Titolo III
CONTROLLO E VIGILANZA
Art. 15
Controllo sugli atti.
1.
Le deliberazioni degli organi dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricevimento dei relativi processi verbali o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.
2.
L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al
primo comma
la Giunta regionale chiede chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. In tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni degli organi suddetti.
3.
Agli effetti del decorso dei termini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale rilascia ricevuta delle deliberazioni e delle controdeduzioni, che debbono essere inviata dall'Ente entro sette giorni dalla data di adozione.
4.
Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico del personale, i regolamenti interni, i bilanci e le relative variazioni, i programmi di attività, la relazione annuale ed il conto consuntivo sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.
5.
Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.
Art. 16
Vigilanza.
1.
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la stessa, può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.
2.
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto ed uno o più dei suoi componenti possono essere dichiarati decaduti, per gravi violazioni di legge o dei regolamenti dell'Ente, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.
3.
Il Consiglio di amministrazione può inoltre, essere sciolto in caso di sua persistente inattività o di inefficienza dell'Ente, secondo le procedure stabilite dallo
statuto
.
4.
In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.
Titolo IV
PERSONALE, BILANCIO PATRIMONIO
Art. 17
Struttura operativa e personale.
1.
Con successiva legge regionale verrà definito, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino organico e funzionale dei servizi dell'Ente.
2.
La struttura operativa, ordinata in armonia con le strutture amministrative regionali e con le procedure della programmazione, è organizzata in modo da corrispondere alla sua funzione di strumento operativo della Regione per l'attuazione dei compiti di cui all'
art. 3
della presente legge.
3.
Le norme del regolamento organico relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dell'Ente dovranno uniformarsi, ai sensi della
legge 29 marzo 1983, n. 93
, a quelle che regolano il rapporto d'impiego dei dipendenti della Regione.
4.
All'impiego nell'Ente si accede per pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge e dall'ordinamento regionale.
5.
E'ammessa deroga a quanto previsto nel comma precedente per l'assunzione del direttore generale, nel caso in cui il medesimo sia scelto al di fuori del personale dell'Ente.
Art. 18
Direttore generale.
1.
Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.
2.
Al direttore generale compete di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e di controfirmare i relativi verbali; di controfirmare gli atti ed i contratti che comportano impegni di spesa; di coordinare i servizi dell'Ente, adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità e per la migliore utilizzazione del personale, nel rispetto del regolamento organico.
3.
Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
4.
La sua retribuzione sarà definita dalla Giunta regionale all'atto della nomina e non potrà essere superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, tabella c) della
legge 20 marzo 1975, n. 70
.
[13]
Art. 19
Esercizio finanziario. Bilanci. Contabilità.
1.
La gestione economica e finanziaria dell'Ente è regolata dalle norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.
2.
Al
primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- come integrato con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
- è soppresso il seguente periodo: "
salvo quanto disposto dall'articolo 14, terzo comma, della
legge regionale 3 giugno 1977, n. 26
, per l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria il cui bilancio sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale con atto amministrativo soggetto al controllo di legittimità
".
3.
Il bilancio di previsione dell'Ente è approvato dalla Regione con il procedimento di cui all'
articolo 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, come modificato con il comma precedente.
4.
Il rendiconto dell'Ente è trasmesso annualmente alla Giunta regionale entro il 30 marzo e dalla Giunta presentato al Consiglio che lo approva con apposito articolo della legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.
5.
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente da parte della Regione, è consentito all'Ente stesso l'esercizio provvisorio con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.
6.
Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni praticate a quest'ultima. Nel caso di condizioni più vantaggiose offerte da altri istituti di credito, il tesoriere della Regione ha facoltà di assumere il servizio di tesoreria dell'Ente a queste ultime migliori condizioni.
[15]
Art. 20
Patrimonio dell'Ente.
1.
Il patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria è costituito, oltre che dal fondo di dotazione di cui all'
articolo 13 del DPR 14 febbraio 1966, n. 253
, dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario annesso al bilancio dell'Ente stesso.
Art. 21
Finanziamenti.
1.
Alle spese per il funzionamento dell'attività dell'Ente si provvede:
a)
con il fondo di dotazione iniziale;
b)
con i finanziamenti ordinari e straordinari della Regione;
c)
con i proventi riscossi per servizi ed attività prestate;
d)
con i finanziamenti previsti per le attività e le varie iniziative istituzionali dalle leggi regionali, statali e comunitarie.
Art. 22
Rappresentanza e difesa.
1.
Per la rappresentanza e difesa in giudizio l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.