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Legge regionale 1 marzo 1984, n.10


LEGGE REGIONALE n.10 del 1 Marzo 1984

Date di vigenza

08/03/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/03/1984
01/01/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 01/01/1999

Documento vigente dal 08/03/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Marzo 1984 ,n. 10
Modificazione alla legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 : Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 07/03/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. All' art. 18, lett. l), della legge regionale del 13 luglio 1983, n. 25 , sono soppresse le parole: " e l'uso dell'amo che abbia una distanza inferiore a millimetri 7 dalla punta dell'asta dello stesso ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

1 marzo 1984

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 43 legge Regione Umbria 2 dicembre 1998, n. 44.

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione della presente legge regionale è stata confermata dalla L.R. 22 ottobre 2008, n. 15, art. 53, comma 1, lett. c)