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Legge regionale 17 gennaio 1974, n.5


LEGGE REGIONALE n.5 del 17 Gennaio 1974

Documento vigente dal 10/03/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Gennaio 1974 ,n. 5
Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 23/01/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Costituzione.

1. Sono costituite le seguenti tre Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, comprendenti i territori dei comuni per ciascuna indicati:

a) Ternano: comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Narni, Polino, Terni e Sangemini;

b) Tuderte: comuni di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello Vibio e Todi;

c) Trasimeno: comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Piegaro.

Art. 2

Compiti.

1. Ciascuna delle Aziende di cui all' articolo precedente ha il compito di incrementare il movimento dei forestieri e in genere di ogni forma di turismo attivo, nonchè di provvedere al miglioramento e allo sviluppo turistico della zona.

2. In particolare essa deve:

a) promuovere ed attuare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessati;

b) provvedere alla propaganda per la conoscenza della località ;

[ c) ] [7]

c) istituire, previo nulla - osta della Giunta regionale, uffici d'informazione e di accoglienza turistica denominati IAT. [8]

d) promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione e miglioramento di impianti e di comunicazione di prevalente interesse turistico;

e) svolgere attività per la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico e storico e per il miglioramento estetico della zona;

f) promuovere iniziative dirette alla organizzazione del tempo libero;

g) provvedere all' assistenza tecnica alle piccole aziende ed alle associazioni dei lavoratori operanti nel settore del turismo;

h) promuovere ogni altra iniziativa in armonia con le proprie finalità ;

i) promuovere opportune forme di collegamento tra le associazioni e gli organismi che operano nel settore.

[ Art. 3 ] [9]
Art. 3

Organi dell' azienda

1. Sono organi dell' Azienda:

a) il presidente;

b) il comitato esecutivo;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori

[10]
Art. 4

Composizione del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione per ciascuna Azienda è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dai sindaci dei Comuni indicati all' art. 1 o dagli assessori comunali dagli stessi delegati;

b) da due rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e da quattro rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, designati dai rispettivi Consigli comunali con voto limitato;

[ c) ] [11]

c) dal Presidente dell' Amministrazione provinciale nel cui ambito territoriale è compresa l' Azienda o da un suo delegato e da due rappresentanti della stessa Amministrazione designati dal Consiglio provinciale con voto limitato; [12]

d) da tre membri rappresentanti dei lavoratori, appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti dal Consiglio regionale con voto limitato su nomi indicati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) da due membri rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico  (albergatori, gestori di campeggi, ristoratori, agenti di viaggio)[13]  , scelti dal Consiglio regionale con voto limitato su nomi indicati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

f) da due membri rappresentanti degli artigiani, scelti dal Consiglio regionale con voto limitato su nomi indicati dalle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

g) da due membri rappresentanti le associazioni democratiche per il tempo libero, scelti dal Consiglio regionale con voto limitato su nomi indicati dalle Associazioni;

h) da un membro designato dalle Associazioni turistiche Proloco operanti nel territorio dell' Azienda.

i) da un membro rappresentante del movimento cooperativo, scelto dal Consiglio regionale su nomi indicati dalle Associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale. [14]

Art. 5

Durata in carica del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni, in ogni caso, decade in occasione del rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali dei comuni tra i quali è costituita l' Azienda.

Art. 6

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il presidente e delibera:

a) i programmi di attività ;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) il regolamento giuridico ed economico del personale;

d) i regolamenti concernenti l' organizzazione dei servizi dell' Azienda;

e) gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili;

f) le liti attive e passive.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

[ 1. ] [15]

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno quattro volte all'anno e, in ogni caso, quando sia necessario deliberare sulle materie di cui al precedente art. 6. [16]

2. Il presidente deve inoltre convocare il Consiglio di amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui gli pervenga richiesta in tal senso da parte di almeno un quinto dei membri del Consiglio.

[ 3. ] [17]

3. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. [18]

Art. 7/bis

Composizione del Comitato esecutivo e sua elezione.

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del Consiglio di amministrazione, membro di diritto, che lo presiede e da sei componenti a scelta del Consiglio di amministrazione, eletti dal Consiglio stesso nel proprio seno con voto limitato a quattro.

[19]
Art. 7/ter

Durata in carica

1. Il comitato esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e decade con esso.

2. Il comitato esecutivo ed il suo presidente rimangono comunque in carica sino alla loro sostituzione.

[20]
[ Art. 7/quater ] [21]
Art. 7/quater

Attribuzioni

1. Il Comitato esecutivo:

a) emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio e adotta deliberazioni di spesa entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, approvato dall'organo di controllo;

b) predispone annualmente il programma di attività, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

c) esercita tutte le attività di ordinaria amministrazione e delibera su quant'altro ad esso è demandato dal Consiglio di amministrazione;

d) adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti in materia contrattuale e patrimoniale e quelli relativi alle liti attive e passive, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima riunione.

[22]
Art. 7/quinquies

Funzionamento

1. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente in sessione ordinaria ogni mese, in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei componenti.

2. Il comitato esecutivo delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

[23]
Art. 8

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell' azienda, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive da sottoporre alla ratifica del Consiglio e gli altri provvedimenti ad esso demandati dal Consiglio stesso.

2. Il presidente delega un componente del Consiglio che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

Art. 8

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell' Azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e dal comitato stesso.

2. Il presidente può affidare a ciascun componente del comitato specifici compiti e nomina uno dei componenti affinchè , in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisca in tutte le sue attribuzioni.

[24]
Art. 9

Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori per ciascuna Azienda è composto di tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e designati dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. Uno dei componenti deve, in ogni caso, essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti della provincia di competenza.

3. I revisori durano in carica 5 anni   [ ... ] [25]  .

4. Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. [26]

5. I componenti il Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione. [27]

6. Il Collegio dei revisori, almeno semestralmente, provvede:

  • al riscontro degli atti di gestione;  
  • all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;  
  • a verifiche di cassa. 
  •  
[28]

7. Provvede, inoltre, ad esaminare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Giunta regionale a corredo di detti documenti contabili. [29]

8. I revisori, anche individualmente, possono, in qualsiasi momento, procedere ad ispezioni e controlli. [30]

9. In caso di accertate irregolarità, il Collegio è tenuto a trasmettere apposita relazione alla Giunta regionale. [31]

Art. 10

Entrate.

1. Costituiscono entrate dell' Azienda:

a) i proventi di natura tributaria previste dalle leggi vigenti;

b) i redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

c) i contributi della Regione;

d) gli eventuali contributi di altri Enti pubblici e di associazioni private;

e) altre entrate eventuali.

Art. 11

Esercizio finanziario.

1. L' esercizio finanziario dell' Azienda ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 15 settembre di ciascun esercizio l' Azienda sottopone all' approvazione della Giunta regionale il bilancio preventivo per l' esercizio seguente, corredato dal programma dell' attività da svolgersi durante l' esercizio stesso.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno l' Azienda sottopone all' approvazione della Giunta regionale il conto consuntivo dell' esercizio precedente, corredato dalle relazioni del Consiglio dei revisori.

Art. 12

Controllo.

1. Sono sottoposte all' approvazione della Giunta regionale le seguenti deliberazioni:

a) i programmi di attività ;

b) i bilanci preventivi e relative variazioni;

c) i conti consuntivi;

d) il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni dei beni immobili;

f) le liti attive e passive.

2. La Giunta regionale può procedere allo scioglimento del Consiglio dell' Azienda ed alla nomina di un commissario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell' Azienda.

3. La ricostituzione del Consiglio va effettuata entro il termine dei sei mesi, prorogabile per una sola volta di tre mesi.

Art. 13

Prima applicazione - Norma transitoria.

1. I soggetti cui compete la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori ai sensi degli artt. 4 e 9 della presente legge, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della stessa, ne comunicheranno i nominativi al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunirà entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 gennaio 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 12 agosto 1986, n. 32.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1979, n. 71.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1979, n. 71.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 1978, n. 64.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 3 novembre 1978, n. 64.

[13] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[14] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[19] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1979, n. 71.

[20] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1979, n. 71.

[21] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1979, n. 71. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[23] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1979, n. 71.

[24] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 1979, n. 71.

[25] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[26] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[27] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[28] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[29] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[30] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

[31] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 20 febbraio 1984, n. 7.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 109, comma 2, lettera a), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 e dall'art. 93, comma 2, lettera d), L.R. 12 luglio 2013, n. 13