Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
20 Febbraio 1984
,n.
6
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
16 del
24/02/1984
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Il
primo comma dell'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1982, n. 47
, è sostituito dal seguente: "
Al presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori è corrisposto un compenso mensile rispettivamente del settanta per cento e del cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda del Presidente del corrispondente Comitato di gestione dell'ULSS
".
ARTICOLO 2
Norma transitoria.
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1º gennaio 1984.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 20 febbraio 1984
Marri
[1]