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Legge regionale 20 febbraio 1984, n.6


LEGGE REGIONALE n.6 del 20 Febbraio 1984

Date di vigenza

10/03/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/03/1984
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 10/03/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Febbraio 1984 ,n. 6
Modificazione legge regionale 19 ottobre 1982, n. 47 . Norme per il funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio - assistenziali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 24/02/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1982, n. 47 , è sostituito dal seguente: " Al presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori è corrisposto un compenso mensile rispettivamente del settanta per cento e del cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda del Presidente del corrispondente Comitato di gestione dell'ULSS ".

ARTICOLO 2

Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1º gennaio 1984.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 febbraio 1984

Marri

[1]