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Legge regionale 12 marzo 1984, n.161


LEGGE REGIONALE n. 16 (1) del 12 Marzo 1984

Date di vigenza

15/03/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/03/1984
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 15/03/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Marzo 1984 ,n. 16 (1)
Modificazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , recante norme sul sistema formativo regionale, così come modificata e integrata dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 14/03/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , così come sostituito dall' art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 , è sostituito dal seguente: " La dotazione globale del predetto ruolo è di 170 posti così ripartiti: VI livello n. 8 posti V livello n. 141 posti IV livello n. 8 posti III livello n. 5 posti II livello n. 3 posti I livello n. 5 posti ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 marzo 1984

Marri

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: legge Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 4.

Note della redazione

(1) - 

L'abrogazione della presente legge è stata riaffermata dall'art. 50, comma 1, lett c) della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.