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Legge regionale 1 marzo 1984, n.12


LEGGE REGIONALE n.12 del 1 Marzo 1984

Date di vigenza

22/03/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/03/1984
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 22/03/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Marzo 1984 ,n. 12
Affidamento all'ESAU delle funzioni dell'Osservatorio delle malattie delle piante.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 07/03/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina, in armonia con l' art. 13 dello Statuto regionale l'esercizio delle funzioni amministrative degli Osservatori per malattie delle piante trasferite o delegate alla Regione dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 , con particolare riferimento all'art. 74.

2. Le funzioni riguardano le attività previste dalla legge 18 giugno 1931, n. 987 , e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento di applicazione approvato con RD 12 ottobre 1933, n. 1700 , nonchè dalla legge 9 marzo 1955, n. 471 .

3. Le predette funzioni, salvo quanto disposto dal successivo comma, sono affidate - ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 13 dello Statuto - all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria che le esercita sull'intero territorio regionale.

4. Restano di competenza della Regione:

a) l'approvazione di programmi, piani e progetti specifici inerenti operazioni di difesa delle coltivazioni e di lotta ai parassiti delle piante;

b) le iniziative previste dalla legge regionale 22 agosto 1979, n. 49 e dai programmi regionali attuativi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;

c) l'accertamento di idoneità dei locali e di capacità di colui che chieda l'autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi e per esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi e il rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 .

5. Per quanto attiene al controllo sulle importazioni ed esportazioni, con il relativo rilascio di certificati fitopatologici, e sul transito di piante, loro parti e semi, le connesse funzioni amministrative saranno espletate in conformità delle direttive del competente organo ministeriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 71, 74 e 111 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

ARTICOLO 2

Personale.

1. In attesa della ristrutturazione organica dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il personale in servizio presso l'Osservatorio per le malattie delle piante, sezioni entomologia e patologia vegetale, è assegnato funzionalmente all'ESAU, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordo decentrato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria.

1. Eventuali oneri per l'attuazione della presente legge - oltre a quelli di cui al precedente art. 2 che continueranno a gravare sul cap. 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - saranno previsti nel bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria e finanziati con quota del contributo annuale della Regione nelle spese di funzionamento di detto Ente.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 marzo 1984

Marri

[1]