ARTICOLO 1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina, in armonia con l'
art. 13 dello Statuto regionale
l'esercizio delle funzioni amministrative degli Osservatori per malattie delle piante trasferite o delegate alla Regione dal
DPR 24 luglio 1977, n. 616
, con particolare riferimento all'art. 74.
2.
Le funzioni riguardano le attività previste dalla
legge 18 giugno 1931, n. 987
, e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento di applicazione approvato con
RD 12 ottobre 1933, n. 1700
, nonchè dalla
legge 9 marzo 1955, n. 471
.
3.
Le predette funzioni, salvo quanto disposto dal successivo comma, sono affidate - ai sensi dell'ultimo comma dell'
art. 13 dello Statuto
- all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria che le esercita sull'intero territorio regionale.
4.
Restano di competenza della Regione:
a)
l'approvazione di programmi, piani e progetti specifici inerenti operazioni di difesa delle coltivazioni e di lotta ai parassiti delle piante;
b)
le iniziative previste dalla
legge regionale 22 agosto 1979, n. 49
e dai programmi regionali attuativi della
legge 27 dicembre 1977, n. 984
;
c)
l'accertamento di idoneità dei locali e di capacità di colui che chieda l'autorizzazione per l'impianto di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi e per esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'
art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987
.
5.
Per quanto attiene al controllo sulle importazioni ed esportazioni, con il relativo rilascio di certificati fitopatologici, e sul transito di piante, loro parti e semi, le connesse funzioni amministrative saranno espletate in conformità delle direttive del competente organo ministeriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 71, 74 e 111 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616
.
ARTICOLO 2
Personale.
1.
In attesa della ristrutturazione organica dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il personale in servizio presso l'Osservatorio per le malattie delle piante, sezioni entomologia e patologia vegetale, è assegnato funzionalmente all'ESAU, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordo decentrato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.