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Legge regionale 4 maggio 1973, n.22


LEGGE REGIONALE n.22 del 4 Maggio 1973

Date di vigenza

25/05/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/05/1973
24/08/1974 modifica mostra documento vigente dal 24/08/1974
24/03/1984 modifica mostra documento vigente dal 24/03/1984
11/01/1989 abrogazione mostra documento vigente dal 11/01/1989

Documento vigente dal 24/03/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Maggio 1973 ,n. 22
Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale ( art. 40, primo comma, dello Statuto e art. 10 del Regolamento interno ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 10/05/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

1. Al Consiglio regionale è riconosciuta autonomia funzionale e contabile ai sensi dell' art. 40 dello Statuto e dell' art. 10 del proprio Regolamento interno . Il Consiglio regionale esercita l'autonomia contabile nei limiti e con le forme di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2

1. La gestione dei fondi attribuiti al Consiglio nel bilancio regionale spetta all'Ufficio di presidenza.

TITOLO II

IL BILANCIO

ARTICOLO 3

1. L'Ufficio di presidenza, sentiti i capigruppo consiliari, redige annualmente il bilancio preventivo con cui determina il fabbisogno di spesa per il funzionamento del Consiglio ai sensi dell'art. 11, n. 2, del Regolamento interno e lo presenta al Consiglio per la relativa approvazione, la quale deve avvenire entro il 15 giugno.

2. Intervenuta l'approvazione, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta il fabbisogno di spesa necessario per il funzionamento del Consiglio, perchè venga inserito nel bilancio regionale sotto apposita rubrica intestata alla "Presidenza del Consiglio regionale ".

ARTICOLO 4

1. Il bilancio preventivo è suddiviso in capitoli ed in articoli.

2. Non sono consentite gestioni fuori bilancio.

ARTICOLO 5

1. Nel bilancio preventivo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste e per la integrazione dei capitoli divenuti insufficienti.

2. Il prelievo di somme dal fondo di riserva è disposto dal Presidente del Consiglio su conforme decisione dell'Ufficio di presidenza, sentiti i capigruppo consiliari.

ARTICOLO 6

1. Le somme stanziate per le spese del Consiglio vengono trasferite in apposito conto corrente intestato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

ARTICOLO 7

1. L'Ufficio di presidenza redige annualmente il conto consuntivo e lo presenta, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti previsto dall'art. 17 del Regolamento interno, al Consiglio per la relativa approvazione, la quale deve intervenire entro il 30 marzo. Le risultanze del rendiconto approvato dal Consiglio vengono trasmesse alla Giunta che le include nel conto consuntivo della Regione di cui all' art. 75, ultimo comma, dello Statuto .

TITOLO III

IL SERVIZIO DI CASSA

ARTICOLO 8

1. Il servizio di cassa per la gestione dei fondi del Consiglio regionale è affidato al Tesoriere regionale che lo esercita in conformità del presente Regolamento e di apposita convenzione.

ARTICOLO 9

1. La durata della convenzione di cui all' art. 8 non può comunque superare quella stabilita per il servizio di tesoreria regionale.

2. La convenzione dovrà tra l'altro:

a) regolare il conto corrente bancario;

b) stabilire i tassi di interesse;

c) disporre che i pagamenti avvengano sulla base della emissione degli ordinativi di pagamento nei limiti delle somme disponibili;

d) disciplinare la tenuta da parte dell'istituto di credito di un conto di cassa onde consentire all'Ufficio di presidenza la verifica delle operazioni compiute.

3. La convenzione è approvata dal Consiglio regionale.

TITOLO IV

LE SPESE

ARTICOLO 10

1. Tutti gli impegni di spesa sono assunti dall'Ufficio di presidenza nei limiti degli stanziamenti dei capitoli di bilancio, previa eventuale adozione dei provvedimenti di cui all' art. 5 .

2. Ogni impegno di spesa è comunicato alla Ragioneria del Consiglio che ne cura l'annotazione negli appositi registri.

ARTICOLO 11

1. Gli impegni di spesa debbono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, ad eccezione delle spese ripartite dalla legge in più esercizi e di quelle per le quali ciò sia indispensabile al fine di assicurare la continuità della prestazione o del servizio. In tali casi i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

ARTICOLO 12

1. La liquidazione e l'ordinazione della spesa, salvo quanto previsto dall' art. 13 , sono disposte con provvedimento del Presidente del Consiglio. I mandati di pagamento, redatti a norma dell' art. 14 , sono firmati dal Presidente e controfirmati dal responsabile della Ragioneria del Consiglio che verifica la regolarità dell'imputazione e la disponibilità delle somme impegnate nei capitoli di competenza.

2. Al pagamento delle indennità ai componenti del Consiglio, degli stipendi del personale del Consiglio, dei fitti e delle spese di importo e scadenze determinate, si provvede con mandati sulla base dei ruoli approvati dall'Ufficio di presidenza.

[ ARTICOLO 13 ] [6]
ARTICOLO 13

1. Alla liquidazione delle spese per forniture e lavori provvede l'Ufficio di presidenza sulla base dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori, vistati dall'economo quale attestazione dell'avvenuta esecuzione delle forniture o dei lavori in conformità a quanto pattuito, salvo che si tratti di spese effettuate in base ad una precedente deliberazione autorizzativi contenente tutti gli elementi per l'esatta identificazione dell'oggetto della fornitura o del lavoro e dei beneficiari.

[7]
ARTICOLO 14

1. Ogni mandato di pagamento deve contenere:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) il numero d'ordine;

c) il capitolo e l'articolo cui va imputata la spesa;

d) il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

e) la causale di pagamento;

f) l'importo lordo da pagare, le ritenute e l'importo netto;

g) la data di emissione.

2. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti su più articoli o capitoli di bilancio.

3. I mandati, numerati progressivamente, devono essere emessi in ordine cronologico e vanno registrati nell'apposito documento contabile di cui all' art. 21 .

ARTICOLO 15

1. Nel caso di morte del creditore, il mandato deve essere intestato agli eredi legittimi o testamentari i quali dovranno provare la loro qualità nelle forme previste dalla legge.

ARTICOLO 16

1. Per i mandati non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono applicabili le norme contenute nell'art. 68 bis della legge di contabilità generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440.

TITOLO V

I CONTRATTI

[ ARTICOLO 17 ] [8]
ARTICOLO 17

1. Tutti i contratti da cui derivi una entrata o una spesa a carico del bilancio del Consiglio sono stipulati secondo le forme e le modalità stabilite negli articoli seguenti.

[9]
ARTICOLO 17/bis

1. Si procede a licitazione privata invitando, a mezzo avvisi contenenti l' individuazione dell' oggetto e delle condizioni generali e speciali del contratto, le persone o le ditte ritenute idonee in un luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte per iscritto con le modalità indicate nell'avviso stesso.

2. Per i contratti contenenti l' appalto di opere o di servizi si procede invitando persone e ditte ritenute idonee, sulla base di un elenco approvato dall' Ufficio di presidenza.

3. Un funzionario dell' ufficio di segreteria delegato dall' Ufficio di presidenza riceve le offerte, annota su ciascuna di esse il giorno e l' ora di arrivo, decide sulla tempestività delle offerte stesse, procede in pubblica seduta alla loro lettura, delibera l' aggiudicazione del contratto al migliore offerente, dirige ogni altra operazione inerente alla gara.

4. Il funzionario di cui al precedente comma predispone la proposta di aggiudicazione e la trasmette, unitamente ai verbali di gara, all' Ufficio di presidenza per l' approvazione.

5. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

[10]
ARTICOLO 17/ter

1. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

a) quando la licitazione sia andata deserta;

b) per l' acquisto di cose la cui produzione è garantita da privative industriali o da particolari pregi di lavorazioni artigianali;

c) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti;

d) quando si debbano stipulare contratti di locazione concernenti locali destinati a servizi del Consiglio;

e) quando la urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture non consenta il ricorso al procedimento di licitazione privata o comunque sussistano circostanze di carattere eccezionale.

[11]
ARTICOLO 17/quater

1. Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali l'Ufficio di presidenza può ricorrere al procedimento di appalto - concorso, invitando le ditte ritenute idonee a presentare, sulla base di norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

2. Nelle forme e con le modalità stabilite nell' invito l' Ufficio di presidenza procede con giudizio insindacabile alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà delle ditte offerenti.

3. Alle persone o alle ditte che hanno partecipato al concorso non spetta alcun compenso per la compilazione dei progetti presentati, salvo diversa espressa preventiva decisione dell' Ufficio di presidenza.

[12]
ARTICOLO 17/quinquies

1. La deliberazione a contrarre e la scelta della procedura di individuazione del contraente spettano all' Ufficio di presidenza.

2. I contratti devono avere durata determinata e non possono comunque avere scadenza successiva alla legislatura in corso alla data della stipulazione del contratto, esclusi quelli di cui al n. 4) dell' art. 17/ ter.

3. I contratti sono redatti in forma privata salvo i casi in cui la legge prescrive l' atto pubblico.

4. Lo schema di contratto viene predisposto dall' Ufficio di segreteria e quindi sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dall' altro contraente.

5. Il contratto viene quindi sottoposto all' approvazione definitiva dell' Ufficio di presidenza.

6. Gli obblighi derivanti dal contratto sorgono per l'assuntore, al momento dell' aggiudicazione nel caso di licitazione privata di appalto - concorso e al momento della stipulazione nel caso di trattativa privata.

7. I contratti devono contenere l' indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

8. La documentazione comprovante la capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o la società, nonchè quella relativa alla facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere deve essere allegata al contratto, previo accertamento della sua regolarità da parte del funzionario che riceve l' impegno contrattuale.

9. Nei contratti o negli atti di sottomissione deve altresì essere incluso l' obbligo dell' assuntore di sottostare, alle stesse condizioni contrattuali, all' aumento o alla diminuzione delle forniture o prestazioni, che formano oggetto del contratto, sino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

10. L' aliquota del quinto può essere elevata al terzo quando si tratti di forniture di cui è meno sicura la previsione dei quantitativi effettivamente occorrenti.

11. Le forniture devono essere autorizzate per i quantitativi strettamente necessari e, di regola, per periodi non eccedenti l' anno finanziario in corso, evitandosi scorte superiori al fabbisogno normale.

12. Nei contratti può essere pattuito che una parte del prezzo, non superiore ad un decimo, sia trattenuta a garanzia per un periodo di tempo determinato dopo l' esecuzione del contratto.

[13]
[ ARTICOLO 18 ] [14]
ARTICOLO 18

1. Per le spese minute o per quelle di ordinaria manutenzione dei mobili e degli impianti l'Ufficio di presidenza delibera all'inizio di ogni esercizio finanziario l'anticipazione all'economo della somma di lire 10.000.000. L'economo effettua le spese in esecuzione degli ordini di servizio che l'Ufficio di presidenza emette sulla base delle richieste dei vari uffici. L'economo rende periodicamente il conto, con gli allegati documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio di presidenza.

2. Quest'ultimo, approvato il conto, provvede al reintegro del fondo predetto

[15]
TITOLO VI

SPESE DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 19

1. Il Presidente del Consiglio regionale ordina le spese di rappresentanza del Consiglio e della Presidenza del Consiglio.

2. Il Presidente può autorizzare l'Economo ad effettuare anticipazioni sul conto delle minute spese a favore di consiglieri e di funzionari del consiglio i quali debbano recarsi fuori sede per ragioni di lavoro o d'ufficio.

TITOLO VI/bis

SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI, STUDI E RICERCHE

Art. 19/bis.

1. Possono essere conferiti incarichi di studio e di consulenza su problemi di particolare rilievo, attinenti alle funzioni di competenza del Consiglio regionale, a persone di comprovata capacità estranee alla Amministrazione regionale.

2. Tali incarichi possono essere altresì conferiti ad enti, istituti ed organizzazioni che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all' espletamento degli incarichi predetti.

Art. 19/ter

1. Il conferimento dell' incarico viene effettuato con delibera dell' Ufficio di presidenza per oggetti definiti, a tempo determinato, con indicazione dell' ammontare dei compensi od onorari da corrispondere e dell' eventuale rimborso delle spese, nonchè delle modalità di espletamento dell' incarico medesimo.

[17]
Art. 19/quater

1. L' Ufficio di presidenza, anche su richiesta delle commissioni consiliari, può promuovere convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche su problemi di interesse regionale.

[18]
[16]
TITOLO VII

L'UFFICIO DI RAGIONERIA

ARTICOLO 20

1. L'Ufficio di ragioneria è costituito presso la Segreteria del Consiglio dai cui dipende. Esso:
 
1. - provvede alla tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche necessarie a far risultare, in ogni loro particolare, gli effetti degli atti amministrativi in relazione alle entrate, alle spese ed al movimento di cassa;
 
2. - fornisce gli elementi occorrenti per la preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consiglio;
 
3. - vigila e riferisce sul servizio di cassa e di economato;
 
4. - segnala tempestivamente le esigenze per cui possono rendersi necessari prelevamenti dal fondo di riserva o variazioni di bilancio;
 
5. - fornisce gli elementi occorrenti per gli atti dell'Ufficio di presidenza comportanti spesa;
 
6. - allega ai mandati estinti le deliberazioni di impegno, le fatture debitamente liquidate ed ogni altro documento giustificativo delle spese, curandone la conservazione per il rendiconto.

ARTICOLO 21

1. L'Ufficio di ragioneria provvede alla tenuta dei seguenti libri contabili:
 
1. - registro cronologico degli avvisi di introito e dei mandati di pagamento;
 
2. - registro partitario delle spese.

2. Nel registro cronologico si trascrivono tutte le operazioni di entrata e di uscita nel giorno in cui sono disposte.

3. Nel registro partitario si aprono tanti conti quanti sono i capitoli di bilancio e, se del caso, quanti sono gli articoli di uno stesso capitolo e vi si annotano le operazioni di impegno e di pagamento per modo che la situazione degli articoli e dei capitoli sia tenuta in evidenza.

TITOLO VIII

L'ECONOMO

ARTICOLO 22

1. L'incarico di Economo è conferito ad un funzionario dell'Ufficio di segreteria del Consiglio con decisione dell'Ufficio di presidenza.

2. L'Economo è il consegnatario di tutti i beni mobili e degli Uffici del Consiglio e ne cura l'inventario, che costituisce parte integrante dell'inventario della Regione.

3. Gestisce il fondo di cui all' art. 18 ed esercita ogni funzione prevista dal Regolamento.

4. Tratta con i fornitori in ordine ai prezzi, alle quantità e alle altre modalità relative agli acquisti nei limiti del presente Regolamento.

ARTICOLO 23

1. L'Economo, tenuto conto delle ordinarie esigenze degli Uffici e dei servizi del Consiglio, riferisce al funzionario responsabile dell'Ufficio di segreteria e chiede la relativa autorizzazione delle spese a norma dell' art. 18 .

2. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del catalogo generale degli stampati e dei modelli in uso presso i vari uffici, approvati dall'Ufficio di presidenza.

ARTICOLO 24

1. L'Economo, accertata la regolarità di ciascuna fattura o lavoro, promuove gli atti per la relativa liquidazione.

2. A tal uopo, sulla scorta delle fatture inviate dalle ditte fornitrici:

a) esamina se siano stati regolarmente applicati i prezzi e rispettate le altre condizioni prestabilite;

b) rivede l'esattezza dei conteggi;

c) propone all'Ufficio di presidenza l'applicazione di eventuali riduzioni e, se del caso, anche delle penalità , tenuti presenti i termini di consegna e gli altri obblighi assunti dalle ditte fornitrici;

d) indica l'importo definitivo di ogni fornitura o lavoro.

ARTICOLO 25

1. L'Economo provvede alla tenuta delle seguenti scritture:
 
1. - giornale di cassa relativo alla gestione del fondo di cui all' art. 18 ;
 
2. - bollettario delle ordinazioni;
 
3. - bollettario dei buoni di carico;
 
4. - bollettario dei buoni di discarico.

2. Fino a quando non siano entrate in vigore le norme di legge sulla tenuta dell'inventario generale dei beni immobili della Regione, l'Economo provvede alla tenuta di un elenco descrittivo di tutti gli arredi, macchinari, automezzi ed ogni altro bene mobile non di immediato consumo, in uso presso gli Uffici.

3. Le fatture dei fornitori possono essere liquidate solo se accompagnate dai rispettivi buoni di carico.

ARTICOLO 26

1. Nel bollettario dei buoni di carico vengono registrati tutti i beni che entrano in amministrazione.

2. Nel bollettario dei buoni di scarico vengono registrati tutti gli oggetti di consumo distribuiti tra i vari uffici del Consiglio.

TITOLO IX

I CONTROLLI

ARTICOLO 27

1. Il controllo della gestione finanziaria del Consiglio è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti in sede di esame del rendiconto di cui all' art. 7 .

TITOLO X

RINVIO

ARTICOLO 28

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto applicabili.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 maggio 1973

Conti

[1]