ARTICOLO 1
Finalità
1.
Fino all' entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'
art. 71 dello Statuto
, le funzioni in materia di urbanistica, viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, elencate dagli artt. 1 e seguenti del
DPR 15 gennaio 1972, n. 8
, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Consiglio
1.
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
[ 1) ]
[5]
[ 2) ]
[6]
[ 3) ]
[7]
[ 4) ]
[8]
[ 5) ]
[9]
[ 6) ]
[10]
[ 7) ]
[11]
[ 8) ]
[12]
9)
approva i programmi generali di intervento in materia di viabilità , acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
10)
approva la concessione di contributi e sussidi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi ed agli Enti locali per interventi nelle materie di cui al precedente punto 9 della presente legge;
11)
approva la classificazione di strade costituenti la viabilità locale, provinciale e quella regionale; esprime il parere per la declassificazione delle strade statali;
12)
dichiara l' obbligatorietà per i Consorzi delle spese necessarie agli interventi relativi alle opere idrauliche;
13)
esprime i pareri in ordine:
a)
alla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche;
b)
agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti;
c)
alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo.
ARTICOLO 3
1.
Consiglio regionale esercita, inoltre, le seguenti funzioni in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, attribuite alla Regione dalle leggi dello Stato:
1)
elabora le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al Comitato per l' edilizia residenziale ( CER);
2)
approva i programmi di localizzazione;
3)
autorizza i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, a formare un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
4)
dispone, a richiesta di una delle Amministrazioni comunali interessate, la costituzione dei Consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili;
5)
indica l' ordine di priorità delle richieste di finanziamento per l' acquisizione e l' urbanizzazione delle aree presentate dai Comuni o loro Consorzi ed elabora le proposte da inviare al Ministero dei Lavori Pubblici;
6)
designa i componenti di competenza regionale degli organi e delle Commissioni costituite presso gli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
ARTICOLO 4
Attribuzioni della Giunta
1.
Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'
art. 39 dello Statuto
o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 5
Attribuzioni del Presidente della Giunta
1.
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.
ARTICOLO 6
La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127, comma secondo, della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.