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Legge regionale 4 marzo 1980, n.14


LEGGE REGIONALE n.14 del 4 marzo 1980

Documento vigente dal 29/06/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 marzo 1980 ,n. 14
Norme per l' esercizio delle funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 06/03/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni con l' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali, per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni.

ARTICOLO 2

Proposte di indicazione sui vincoli

1. La Giunta regionale, i Comuni ed i Consorzi urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 nonchè le Comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 , possono formulare proposte ed indicazioni alle commissioni provinciali di cui al successivo articolo in ordine agli elenchi ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 .

ARTICOLO 3

Commissioni provinciali

1. La commissione regionale tecnico - amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 , articolata in due sottocommissioni con competenza l' una per la provincia di Perugia e l' altra per la provincia di Terni ed integrata così come stabilito ai successivi commi, esercita le funzioni di cui all' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .

2. La sottocommissione è presieduta dall' assessore regionale presidente della commissione tecnico - amministrativa o dall' altro assessore membro della medesima ed è composta da tre esperti dipendenti regionali e da 8 membri esperti in urbanistica, assetto del territorio, programmazione, economia, beni culturali e ambientali e materie giuridiche designati dal Consiglio regionale tratti per suddivisione dalla totalità degli esperti membri della commissione tecnico - amministrativa con atto regolamentare della commissione stessa.

3. Le sottocommissioni sono integrate dal Sovrintendente per i beni architettonici ed artistici e dal Sovraintendente per i beni archeologici o da un loro delegato nonchè dal sindaco e dal presidente del Consorzio comprensoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o dal presidente della Comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 nelle cui competenze territoriali ricada la proposta di vincolo, o da loro delegato.

[7]
[ ARTICOLO 4 ] [8]
ARTICOLO 4

Approvazione degli elenchi delle cose e località soggette a tutela

1. Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , predisposti dalle commissioni provinciali, di cui al precedente art. 3, sono approvati dalla Giunta regionale  , sentita la commissione consiliare competente,[10]  e sono notificati ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della stessa legge.

2. Gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , predisposti dalle commissioni provinciali, dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono approvati dalla Giunta regionale che decide, altresì, sulle opposizioni di cui all'art. 3 della legge medesima  , sentita la commissione consiliare competente[11]  .

3. Le commissioni predispongono gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , nell'ambito delle indicazioni del Piano urbanistico territoriale, relative alla tutela delle risorse territoriali, dell'ambiente naturale e di quello storico artistico. [12]

4. La Giunta regionale  , sentita la competente commissione consiliare,[13]  decide i ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma, e 6, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497

[9]
[ ARTICOLO 5 ] [14]
ARTICOLO 5

Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane

1. Sono subdelegate ai Consorzi economico - urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, alle Comunità montane, nell'ipotesi di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 , nel cui territorio ricadono le zone includenti cose immobili comprese negli elenchi delle bellezze naturali, le funzioni amministrative di cui agli artt. 7, 8, 9, 11, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .

2. Nelle zone soggette ai vincoli di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , i soggetti delegatari disciplinano con propri atti i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni deve essere subordinato alla previa approvazione dello strumento attuativo redatto ai sensi dell'art. 9 bis e alla previa approvazione di atti di disciplina di arredo urbano.

3. Gli enti subdelegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati.

4. Per la determinazione dell'indennità, di cui agli artt. 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , l'Ente può avvalersi, ai sensi dell' art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , oltrechè dell'Ufficio tecnico erariale, anche di altri organi tecnici statali, regionali e comunali.

[15]
[ ARTICOLO 6 ] [16]
[ ARTICOLO 7 ] [17]
[ ARTICOLO 8 ] [18]
ARTICOLO 8

Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali

1. Le autorizzazioni e i provvedimenti, di cui all'art. 5, sono assunti dagli Enti subdelegati, sentito il parere di una commissione comprensoriale composta da tre esperti in materia sia di beni storico - artistici che di beni ambientali.

2. I membri esperti sono designati dall'assemblea del Consorzio o dal Consiglio delle Comunità montane con voto limitato. Con la stessa procedura sono designati i rispettivi membri supplenti.

3. Gli esperti componenti la commissione comprensoriale durano in carica fino al rinnovo dell'assemblea e del Consiglio del Consorzio o della Comunità montana.

[19]
[ ARTICOLO 9 ] [20]
ARTICOLO 9

Poteri sostitutivi e cautelari

1. L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti. [22]

2. In caso di inerzia dell'Ente subdelegato, la Giunta regionale invita l'Ente stesso a provvedere entro 15 giorni, decorsi i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta stessa. [23]

3. I provvedimenti cautelari di cui all' art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , adottati dall'Ente subdelegato, si intendono revocati se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la commissione provinciale, di cui all'art. 3, ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione a intraprendere i lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

4. I provvedimenti cautelari, di cui al precedente comma, possono essere adottati in via alternativa dalla Giunta regionale.

[21]
ARTICOLO 9 bis

Strumenti urbanistici generali ed attuativi

1. Gli strumenti urbanistici generali devono recepire i contenuti dei vincoli ambientali di cui all' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed adeguare ad essi la relativa disciplina urbanistica.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi, ad eccezione di quelli di iniziativa regionale, e gli atti di disciplina di arredo urbano sono approvati, limitatamente alle zone soggette ai vincoli indicati ai punti 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , previo parere vincolante del competente Consorzio economico urbanistico, a condizione che gli strumenti urbanistici generali siano adeguati ai sensi del precedente comma.

3. Il parere del Consorzio si intende favorevole qualora non sia comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali non siano adeguati ai sensi del primo comma , i relativi strumenti attuativi, sono approvati previo parere vincolante delle commissioni provinciali di cui all'art. 3.

5. Gli strumenti urbanistici generali, di cui al primo comma , devono specificare i contenuti del vincolo ed in particolare:

  • prevedere le modalità per la tutela e la conservazione degli elementi che connotano l'ambiente;  
  • definire destinazioni e forme di utilizzazione dell'ambiente appropriate alla sua valorizzazione, stabilendo tipologie, indici ed altri parametri urbanistici adeguati alle particolari caratteristiche del sito;  
  • individuare quali parti del territorio debbono essere oggetto di pianificazione ambientale particolareggiata.  
  •  

6. Gli strumenti urbanistici attuativi, i regolamenti e le norme riguardanti parchi, riserve naturali e zone protette e gli atti di disciplina di arredo urbano, relativi a zone soggette al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , devono in particolare possedere i seguenti requisiti:

a) essere corredati da analisi e indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;

b) definire per ciascun elemento la varietà degli interventi delle opere ammissibili, specificando quali elementi debbano essere conservati e quali invece possono essere modificati, integrati o sostituiti;

c) indicare il contenuto e i limiti degli interventi consentiti, nonchè le caratteristiche tecniche e le particolari modalità di esecuzione.

[24]
ARTICOLO 10

Criteri per l' esercizio delle funzioni subdelegate e annullamento straordinario degli atti subdelegati

1. Per l' esercizio delle funzioni subdelegate la Giunta e il Consiglio regionale impartiscono direttive agli Enti subdelegatari.

2. Le direttive impartite dal Consiglio possono contenere disposizioni vincolanti ed in tal caso tali disposizioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

[ 3. ] [25]

3. La Giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli Enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all' art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [26]

ARTICOLO 10 bis

Enti, aziende pubbliche e tutela ambientale

1. Ai fini delle competenze di cui agli artt. 12 e 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , nonchè degli artt. 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , gli Enti e Aziende pubbliche, che intendano realizzare opere incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi, devono inviare alla Giunta regionale copia del progetto di massima, relativo alle opere medesime.

[27]
[ ARTICOLO 11 ] [28]
ARTICOLO 11

Individuazione dell' organo competente ambientale

1 Tutte le funzioni indicate nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 , che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, sono esercitate dalla Giunta regionale quando nella legge e nel decreto predetti si legge " Ministro", " Ministero" e " Governo".

[29]
ARTICOLO 12

Norma finanziaria

1. All' onere per per l' esercizio delle funzioni amministrative subdelegate con la presente legge   [ ... ] [30]  ai Consorzi comprensoriali ed alle Comunità montane, sarà fatto fronte con i fondi da assegnarsi da parte dello Stato per le finalità previste dall' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

2. All' iscrizione in bilancio dei fondi suddetti si provvederà con le modalità di cui all' art. 28, primo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 13

Norma transitoria

[ 1. ] [32]

2. Fino a quando il Consiglio di amministrazione del Consorzio comprensoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e la Giunta della Comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 non potranno avvalersi della commissione di esperti di cui all' art. 8 della presente legge, le funzioni amministrative subdelegate all' Ente sono esercitate dalla Giunta regionale.

[31]
ARTICOLO 14

Norma finale

1. Per permettere una corretta programmazione e gestione della attività e delle funzioni amministrative connesse al territorio, nella sua accezione comprensiva dell' ambiente, delle risorse naturali e dei beni culturali, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali n. 6 del 17 gennaio 1977 e n. 66 del 5 dicembre 1978, le funzioni di cui alla legge regionale n. 39 del 3 giugno 1975 sono esercitate dai Consorzi disciplinati dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , sempre che gli statuti dei medesimi Consorzi vengano adeguati agli scopi ed ai principi di cui agli art. 1 e 4 della citata legge regionale n. 39, in quanto applicabili. I Consorzi previsti dalla legge regionale n. 40 del 3 giugno 1975 si sostituiscono, a tutti gli effetti, ai Consorzi previsti dalla legge regionale n. 39 del 3 giugno 1975 , anche ai fini dell' esercizio delle funzioni delegate.

[33]
ARTICOLO 15

Efficacia delle norme

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Note sulla vigenza

[7] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 26 luglio 1994, n. 20.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[10] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 20 agosto 2001, n. 23.

[11] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 20 agosto 2001, n. 23.

[12] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[13] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 20 agosto 2001, n. 23.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[16] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[17] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 2 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29. - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[22] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[23] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[24] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[27] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[30] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[31] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[32] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 8 giugno 1984, n. 29.

[33] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.