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Legge regionale 13 agosto 1984, n.39


LEGGE REGIONALE n.n. 39 del 13 agosto 1984

Date di vigenza

17/08/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/08/1984
02/02/1989 MODIFICA mostra documento vigente dal 02/02/1989
12/09/1996 abrogazione mostra documento vigente dal 12/09/1996

Documento vigente dal 17/08/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984 n. 39
Contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 16/08/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione eroga contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica e inselvatichita alle coltivazioni agrarie tipiche di pieno campo e al patrimonio zootecnico nella misura, nei limiti e con le modalità previste ai successivi articoli.

2. L'indennizzo di cui alla presente legge ha carattere integrativo di analoghe provvidenze eventualmente concesse allo stesso titolo da altri enti o associazioni.

ARTICOLO 2

(Danni indennizzabili nei territori protetti: parchi, oasi, zone di riserva integrale, zone di ripopolamento e cattura)

1. Nei territori compresi entro il perimetro delle aree adibite a parchi dal Piano urbanistico territoriale, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di riserva integrale di cui alla legge regionale  3 gennaio 1980, n. 1[5]     , i danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita  al patrimonio zootecnico[7]     e alle produzione agricole sono indennizzabili fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 3

(Danni indennizzabili nei territori non protetti).

1. Sono indennizzabili i danni provocati da lupi, cinghiali e cani inselvatichiti negli ambiti territoriali non soggetti a vincolo di protezione di cui all' art. 2 .

2. I danni al patrimonio zootecnico sono indennizzabili fino al 100 per cento qualora si verifichino nella zona faunistica del rilievo appenninico, individuata dal Piano faunistico regionale e così delimitata:

- ad est, dal confine regionale con la regione Marche;

- ad ovest, dal tratto della SS n. 3 «Flaminia» che va dal passo di Scheggia al ponte sul fiume Nera a Terni;

- a sud, dai fiumi Nera e Velino e dal confine regionale con la regione Lazio.

3. Nel restante territorio della regione i danni al patrimonio zootecnico sono indennizzabili fino al 70 per cento.

4. I danni alle colture agricole provocati dal cinghiale sono indennizzabili fino al 70 per cento in tutto il territorio regionale, a condizione che interessino una quantità di prodotto superiore al 20 per cento di quello totale stimabile delle colture in atto interessate.

ARTICOLO 4

(Valutazione dei danni alle colture agricole).

1. I danni alle colture agricole sono liquidati con riferimento al calore finale delle colture in atto, determinato sulla base del primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al netto delle diminuite spese necessarie a conseguirle.

ARTICOLO 5

(Valutazione dei danni al patrimonio zootecnico).

1. Il valore del patrimonio zootecnico danneggiato è determinato sulla base dei prezzi indicati nella mercuriale provinciale vigente all'epoca del danno.

2. Nel caso di animali giovani di allevamento il prezzo indicato nella mercuriale per capi di prima qualità è aumentato nella misura del 10 per cento. [10]

3. I danni provocati ad animali adulti da allevamento - oltre sei mesi di età per ovini e caprini, oltre diciotto mesi di età per bovini ed equini - sono indennizzati previa ricostituzione del patrimonio danneggiato; qualora il danno riguardi un numero di ovini e caprini adulti inferiore al 20 per cento della normale consistenza del gregge, l'indennizzo può essere concesso indipendentemente dalla ricostituzione del patrimonio danneggiato. [12]

4. L'importo dell'indennizzo è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.

5. Nei territori ricadenti negli ambiti di cui all' art. 2 è altresì corrisposto un indennizzo fino al 100 per cento, su attestato del veterinario dell'ULSS competente, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo.

6. Nel caso in cui il danno sia prodotto dal lupo, l'indennizzo è escluso qualora il selvatico che l'ha determinato sia stato ucciso.

ARTICOLO 6

(Delega di funzioni e rapporti finanziari).

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Amministrazioni provinciali.

2. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Giunta regionale provvede al riparto dei fondi di cui all' art. 9 tra le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, dei 3/ 5 e 2/ 5 dello stanziamento regionale.

3. La Giunta regionale provvede trimestralmente all'assegnazione dei finanziamenti, disponendo l'erogazione previa rendicontazione analitica dei pagamenti effettuati.

4. La Giunta regionale può disporre variazioni al riparto di cui al secondo comma per far fronte a situazioni eccezionali che interessino una singola provincia.

ARTICOLO 7

(Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di indennizzo).

1. La denuncia dei danni deve essere presentata dettagliatamente contestualmente alla domanda per l'indennizzo entro il secondo giorno non festivo successivo alla rilevazione del danno stesso da parte dell'interessato, all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

2. L'Amministrazione provinciale provvede tempestivamente all'accertamento e alla valutazione dei danni, avvalendosi anche del servizio comprensoriale agricolo della Giunta regionale territorialmente competente per quanto riguarda i danni alle colture agricole e dell'ULSS territorialmente competente per quanto riguarda i danni al patrimonio zootecnico, dando altresì comunicazione della denuncia di danno al servizio faunistico regionale.

3. La liquidazione degli indennizzi è disposta sentita la consulta provinciale di cui all' art. 31, secondo comma della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 . [14]

4. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, provvede ad indicare le modalità per la presentazione della domanda di indennizzo e la denuncia dei danni.

ARTICOLO 8

(Integrazione del secondo comma dell'art. 31, legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 ).

1. Al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 , è aggiunto il seguente periodo: « Nella consulta devono in ogni caso essere rappresentate le organizzazioni agricole, le associazioni naturalistiche e le associazioni venatorie maggiormente rappresentative ».

ARTICOLO 9

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è disposto, per l'anno 1984, lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 4196, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, denominato: «Fondo per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico, nonchè per le spese di funzionamento relative all'esercizio delle delega da parte delle Province. »

2. Per lo svolgimento da parte delle Amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative loro delegate con la presente legge la Giunta regionale - con il provvedimento di cui al precedente art. 6, secondo comma - è autorizzata ad attribuire alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma fino al massimo del 10 per cento dello stanziamento di cui al comma precedente.

3. All'onere di cui al primo comma si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 200 milioni con l'apposita quota del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio n. d'ordine 10);

b) quanto a lire 100 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 4190, voce 6260 dello stesso bilancio.

4. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
Cap. 4196 Competenza L. 300.000.000 Cassa L. 300.000.000
 
In diminuzione
 
Cap. 4190 Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 100.000.000
 
Cap. 6120 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 0
 
Cap. 6140( F.do di riserva, di cassa) Competenza L. 0 Cassa L. 200.000.000
 
Totali L. 300.000.000 Cassa L. 300.000.000

5. Per gli anni dal 1985 in poi l'entità della spesa da autorizzare per gli interventi previsti dalla presente legge sarà determinata con legge annuale di bilancio a norma dell' art. 5, secondo comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , entro i limiti della previsione di cui al programma operativo 6.15.2.01 del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 agosto 1984

Vicepresidente Malizia

[1]