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Legge regionale 13 agosto 1984, n.37


LEGGE REGIONALE n.37 del 13 Agosto 1984

Date di vigenza

31/08/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/08/1984
28/09/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 28/09/2013

Documento vigente dal 31/08/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 Agosto 1984 ,n. 37
Interventi straordinari finanziari a sostegno ed integrazione della profilassi e della lotta nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 16/08/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione dell'Umbria, ad integrazione e sostegno dell'azione sanitaria di profilassi e di lotta nei confronti delle malattie infettive ed infestive degli animali di particolare gravità e di spiccata diffusione, interviene con contributi di carattere straordinario per il risanamento degli allevamenti colpiti.

Art. 2

Destinatari

1. Destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono:

a) gli allevatori per compensare la differenza fra costi e ricavi conseguente a perdite subite per l'eradicazione di focolai delle malattie di cui all' art. 1 , nel caso in cui non sono previste dalla vigente normativa sanitaria indennità di abbattimento;

b) le unità locali socio - sanitarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di specifici e straordinari piani di profilassi e lotta per le malattie di cui all' art. 1 .

2. I contributi indicati nella lett. A) sono erogati ad organismi di macellazione qualora gli stessi abbiano provveduto al ritiro presso gli allevatori - al prezzo ufficiale di listino del tempo - degli animali da macellare in attuazione di misure di protezione nei confronti delle infezioni oggetto della presente norma, con relativo stoccaggio e deposito dei prodotti.

Art. 3

Ammissione al contributo

1. Al verificarsi di un epizoozia che presenti le caratteristiche di cui all' art. 1 , l'ULSS territorialmente competente, richiede alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, qualora l'episodio infettivo e diffusivo presenti i caratteri di particolare gravità e di spiccata diffusione, con proprio provvedimento individua:

1) la zona colpita ed il patrimonio zootecnico interessato;

2) il danno subito dagli allevatori e l'ammontare del contributo pro - capite o per allevamento;

3) i destinatari del contributo regionale e le modalità di erogazione;

4) la misura del contributo alle ULSS per gli interventi straordinari, atti ad evitare il diffondersi delle infezioni.

Art. 4

Finanziamento

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 120.000.000 in termini di competenza e di lire 50.000.000 in termini di cassa, da imputare al cap. 2325, di nuova istituzione, denominato: " Contributi della regione per il risanamento degli allevamenti colpiti da malattie infettive e diffusive."

2. All'onere di cui al primo comma si fa fronte con lo stesso stanziamento appositamente previsto nel fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione del bilancio per l'anno 1984 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. ordine 8) al quale vengono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 

       
Parte spesa  Competenza  Cassa 
Cap. 6120
 
in diminuz.  
L. 120.000.000  L. 50.000.000 
Cap. 2325
 
in aumento  
L. 120.000.000  L. 50.000.000 

Art. 5

Norma transitoria

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito provvedimento in conformità al precedente art. 3 , in favore degli organismi di macellazione che hanno provveduto, a seguito del DPGR 31 gennaio 1984, n. 1 relativo al vuoto sanitario degli allevamenti già interessati all'epizoozia pestosa nell'estate del 1983, al ritiro della produzione dei reparti sani con successiva macellazione, stoccaggio, deposito e graduale immissione sul mercati.


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 agosto 1984

Il Vice Presidente Malizia

[1]

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 27/9/2013, n. 19)