link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 17 agosto 1984,, n.41


LEGGE REGIONALE n.n. 41 del 17 agosto 1984,

Date di vigenza

01/09/1984 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/09/1984
29/04/1997 abrogazione mostra documento vigente dal 29/04/1997

Documento vigente dal 01/09/1984

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 41
Nuovo ordinamento degli uffici regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64 del 30/08/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI

Art. 1

Principi informatori

1. Il nuovo ordinamento degli uffici regionali, informandosi ai principi sanciti dagli artt. 97 e 118 della Costituzione , 13 , 16 e 78 dello Statuto regionale , tende a modellarsi come sistema aperto che, interagendo con altre realtà istituzionali, sociali, economiche, sindacali, civili e culturali, è finalizzato alla determinazione e al perseguimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, sono riservati agli Organi regionali i compiti di collegare l'organizzazione all'ambiente esterno, di determinare le strategie, gli obiettivi e le politiche generali, nonchè di indirizzare e controllare; compete al livello dirigenziale di attuare la specificazione operativa degli obiettivi indicati dagli organi regionali, di coordinare le attività interne; compete, infine, al livello operativo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi in modo efficiente ed efficace.

Art. 2

Finalità e caratteri della struttura organizzativa

1. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare:

a) la chiarezza e la trasparenza delle strutture nel preminente interesse del cittadino;

b) la corrispondenza dei compiti e delle missioni attribuite agli uffici a materie e obiettivi omogenei e la individuazione e il coordinamento sia politico che amministrativo di aree di attività omogenee;

c) la flessibilità della struttura e l'integrazione interdisciplinare delle attività in relazione agli obiettivi della programmazione, nonchè ai fini della formazione e dell'attuazione dei progetti intersettoriali;

d) la valorizzazione del momento collegiale, sia politico che amministrativo, mediante la costituzione del dipartimento e del gruppo di lavoro;

e) il decentramento delle decisioni attuative;

f) la responsabilità individuale ad ogni livello nell'ambito della unità organizzativa;

g) lo sviluppo e la valorizzazione della professionalità dei collaboratori, realizzati anche con interventi permanenti di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale;

h) la mobilità e la rotazione del personale, fatti salvi i requisiti di professionalità, come fattori essenziali per l'efficienza funzionale e la economicità dell'amministrazione.

TITOLO II

DELLA FUNZIONE ORGANIZZATIVA DEGLI ORGANI REGIONALI


Capo I

Del Consiglio regionale

Art. 3

Organizzazione interna e funzionamento del Consiglio.

1. Il funzionamento del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi consiliari è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento interno.

Art. 4

Attribuzioni e compiti dell'Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale, provvede con proprio atto alla disciplina del funzionamento degli uffici del Consiglio, in conformità ai criteri e alle norme della presente legge.


Capo II

Della Presidenza della Giunta regionale

Art. 5

Compiti del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e di coordinamento, previste dall' art. 54 dello Statuto, lett. f) ed i) :

a) sovrintende agli uffici e servizi regionali, anche a mezzo degli assessori, di cui stabilisce le competenze;

b) coordina le iniziative e le proposte degli assessori deferendone l'esame, se necessario, alla Giunta.


Capo III

Della Giunta regionale

Art. 6

Organizzazione interna e compiti della Giunta regionale.

1. La Giunta coordina l'attività della struttura organizzativa mediante l'adozione di direttive di carattere generale tendenti alla semplificazione, unificazione o integrazione delle procedure, onde superare le disarticolazioni tra le strutture e i difetti di raccordo con le linee della programmazione. Con il regolamento per l'esercizio della propria attività di cui all'ultimo comma dell' art. 56 dello Statuto , la Giunta definisce altresì la procedura per la predisposizione e l'esecuzione degli atti collegiali, anche in relazione alle specifiche attribuzioni dei dirigenti, dei funzionari e degli altri dipendenti previste dalla presente legge.

2. Gli assessori, in ordine alle materie e agli incarichi attribuiti agli stessi dal Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 54, lett. f) d i), dello Statuto , sono responsabili dell'esercizio delle funzioni svolte di fronte al Presidente della Giunta medesima.

3. La Giunta assicura che l'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative siano costantemente adeguate agli obiettivi individuati nel piano regionale di sviluppo.

4. La Giunta, sulla base delle priorità e degli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei progetti e programmi in cui esso si articola, definisce gli indirizzi organizzativi e adotta i provvedimenti relativi alla utilizzazione delle strutture e del personale, nonchè le disposizioni di massima occorrenti per il funzionamento interno delle strutture medesime, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

5. Ai sensi dell' art. 57 dello Statuto , le attribuzioni con rilevanza esterna degli assessori sono fissate con legge.

6. La legge può altresì attribuire ai dirigenti l'esercizio di funzioni amministrative a contenuto prevalentemente tecnico o assolutamente vincolato.

Art. 7

Coordinamento dipartimentale.

1. Ai fini della definizione delle politiche regionali per le attività produttive e l'occupazione, per il territorio e per i servizi sociali e per il coordinamento dei relativi progetti, nonchè per obiettivi che presuppongono apporti che non si esauriscono all'interno delle singole aree operative, di cui al successivo art. 12 , possono essere costituiti appositi dipartimenti.

2. La Giunta regionale determina gli obiettivi da realizzare in ambito dipartimentale e le aree operative interessate, costituisce il comitato di coordinamento formato dagli assessori e dai coordinatori ad esse preposti e ne affida la soprintendenza ad uno degli assessori.

3. Il comitato può avvalersi della collaborazione dei dirigenti degli uffici e settori interessati, nonchè dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca delle aree funzionali ed operative, in relazione alle specializzazioni richieste.

Art. 8

Compiti degli assessori.

1. Ferme restando le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 54, lett. f) ed i), dello Statuto , e della Giunta regionale come organo collegiale, gli assessori, nell'ambito delle competenze loro attribuite:

a) indicano agli uffici e/ o alle aree funzionali od operative cui siano preposti gli obiettivi da raggiungere e ne verificano i risultati;

b) assicurano che l'attività degli uffici e delle aree funzionali od operative, nelle quali i primi sono ricompresi, sia svolta sulla base delle direttive adottate dalla Giunta;

c) propongono gli atti e i provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta;

d) curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;

e) esternano mediante decreto, con delega formale del Presidente della Giunta, gli atti e i provvedimenti della regione, nell'ambito delle materie e delle competenze loro assegnate;

f) provvedono agli adempimenti di cui alla lett. r) del successivo art. 63 nei riguardi dei rispettivi coordinatori.

2. Gli assessori fanno pervenire alla Segreteria della Giunta regionale, per il tramite delle segreterie di cui al successivo art. 52 l'elenco dei provvedimenti adottati da essi direttamente o dai dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze. Gli elenchi vengono allegati all'ordine del giorno della seduta di Giunta.

3. Con il regolamento interno della Giunta verranno individuati i provvedimenti da inserire nell'elenco di cui al comma precedente e i tempi entro i quali debbono essere fatti pervenire.

4. Le questioni concernenti l'individuazione della competenza tra uffici della stessa area sono definite dall'assessore, e risolte su proposta del coordinatore. Quelle tra gli uffici appartenenti ad aree funzionali od operative diverse e l'ordine di precedenza del disbrigo degli affari da parte degli uffici o aree la cui attività sia diretta da più assessori, sono risolti dalla Giunta, su proposta del Presidente, sentiti i coordinatori delle aree interessate.


Capo IV

Dell'organo regionale di controllo

Art. 9

Funzionamento del Comitato regionale di controllo.

1. La struttura, l'articolazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo sono disciplinati dalla legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 , e successive modificazioni ed integrazioni.


Capo V

Degli enti, istituti ed altri organismi regionali

Art. 10

Dipendenza funzionale delle strutture organizzative degli enti e istituti regionali

1. Le strutture organizzative degli enti, istituti ed altri organismi regionali, che utilizzano personale appartenente al ruolo unico regionale, dipendono funzionalmente dagli organi degli enti medesimi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

2. Al governo funzionale del personale assegnato, provvedono - nel rispetto della vigente normativa regionale in materia - gli organi medesimi, nonchè i dirigenti e i funzionari responsabili delle strutture degli enti, per le rispettive competenze, intendendosi i predetti sostituiti ai competenti organi regionali e ai dirigenti e funzionari responsabili delle corrispondenti o equiparabili strutture regionali, secondo le norme dei regolamenti interni degli enti.

TITOLO III

LINEAMENTI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO REGIONALE

Art. 11

Articolazione della struttura

1. Il sistema organizzativo regionale si realizza nelle strutture organizzative del Consiglio regionale, della Presidenza e della Giunta regionale e del Comitato di controllo.

2. Tale struttura si articola nelle aree funzionali ed operative, negli uffici e nelle posizioni individuali di responsabilità di studio, ricerca ed elaborazione complesse individuati nel titolo IV della presente legge.

3. Gli uffici regionali sono di norma articolati in settori, che ne costituiscono le strutture organizzative di base.

4. Gli uffici possono inoltre essere articolati in servizi, che fanno capo ai settori o agli uffici o direttamente alle aree funzionali ed operative di cui al successivo art. 12 .

5. L'articolazione degli uffici deve uniformarsi ai principi della necessità e della economicità e rendere la struttura amministrativa più trasparente per l'utente e più adeguata alle esigenze del cittadino.

6. Alle articolazioni previste al terzo e quarto comma , nonchè alle relative attribuzioni, provvedono, per le rispettive competenze, l'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta, su proposta del Presidente per gli uffici della Presidenza della Giunta.

Art. 12

Aree funzionali ed operative.

1. Al fine di assicurare il collegamento fra l'indirizzo politico - amministrativo e la struttura organizzativa, sono istituite le aree funzionali ed operative di cui al capo I del titolo IV della presente legge.

2. Le aree funzionali provvedono al funzionamento degli organi e alle attività di supporto alla struttura regionale e a quella degli enti e istituti regionali, in relazione alle funzioni di coordinamento generale, programmazione, legislazione, acquisizione e organizzazione delle risorse di impiego regionale.

3. Le aree operative provvedono al raggiungimento degli obiettivi della Regione nelle materie elencate nell' art. 117 della Costituzione , secondo le ridefinizioni contenute nel DPR 616/ 77 e sue integrazioni e modificazioni, in relazione alle priorità definite dal piano regionale di sviluppo e dei programmi e progetti di intervento in cui esso si articola.

4. Per garantire la coerenza tra gli obiettivi e le politiche generali adottati dagli organi regionali e il sistema organizzativo, l'assetto delle aree di cui al capo I del titolo IV può essere modificato con legge, anche sulla base delle indicazioni del piano regionale di sviluppo.

Art. 13

Uffici.

1. Gli uffici costituiscono le unità organiche fondamentali della struttura organizzativa, aventi sfere di competenza, risorse umane e mezzi materiali atti ad assicurarne l'autonomia tecnica.

2. Essi sono individuati in relazione sia alle esigenze di funzionamento degli organi e della struttura sia alle competenze della Regione, per lo svolgimento di funzioni di normativa, programmazione, amministrazione, impulso, coordinamento e controllo.

3. A ciascuno degli uffici previsti dalla presente legge è preposto un dirigente di secondo livello.

Art. 14

Settori

1. I settori sono individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale, con riguardo a finalità operative o in relazione a problemi e competenze di notevole complessità che esigano per il loro esercizio propria separata evidenza, specializzazione e professionalità specifiche, nonchè, ove occorra, a esigenze di decentramento su base provinciale o comprensoriale. In quest'ultimo caso, essi hanno competenza delimitata sul territorio individuato nell'atto costitutivo, e fanno capo direttamente alle aree operative di cui al terzo comma del precedente art. 12 .

2. Possono essere istituiti altresì settori funzionali cui sono affidati compiti di utilità generale delle predette aree funzionali e operative.

3. A ciascuno dei settori istituiti con i criteri e le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'art. 11 è preposto un dirigente di primo livello.

Art. 15

Servizi.

1. I servizi costituiscono unità operative individuate, come strutture di amministrazione attiva o di supporto, sulla base delle esigenze risultanti dai procedimenti amministrativi, dalla introduzione di sistemi di controllo di gestione o di fattibilità e avanzamento dei progetti e verifica del conseguimento degli obiettivi.

2. I servizi rispondono, altresì, ad esigenze di decentramento su base comprensoriale o sub - comprensoriale.

3. I servizi, di norma, esplicano le attività loro attribuite mediante lavoro di gruppo o articolandosi in nuclei operativi.

4. A ciascuno dei servizi istituiti con i criteri e le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'art. 11 è preposto un dipendente con la qualifica di funzionario.

Art. 16

Posizioni di ricerca.

1. All'interno delle aree funzionali ed operative possono essere definite posizioni individuali di responsabilità di studio, ricerca ed elaborazione complesse, volte a fornire all'amministrazione e alla struttura funzionale - organizzativa in cui sono inserite elementi di conoscenza e di valutazione tecnica nei settori di competenza regionale sotto il profilo giuridico - amministrativo, economico - sociale e tecnico - scientifico.

2. Con riferimento alle attività e funzioni di cui al successivo art. 66 , compete in particolare alle predette posizioni, con responsabilità diretta, di:

a) identificare i bisogni, fornendo proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi;

b) specificare obiettivi e definire programmi e controlli nelle materie e nei campi di attività attribuiti;

c) esaminare, coordinare e redigere relazioni e pareri tecnico - amministrativi sulle varie proposte;

d) coordinare o partecipare ai gruppi di lavoro interfunzionali, ai comitati e commissioni, cui siano designati, apportando il proprio contributo specialistico;

e) tenere aggiornati i vari livelli di responsabilità della struttura organizzativa sugli sviluppi funzionali e tecnologici inerenti alle materie di propria competenza.

3. Alla precisa definizione delle funzioni, degli obiettivi, dei limiti di competenza e responsabilità della posizione funzionale e dei relativi rapporti con gli organi o con la struttura si provvede contestualmente all'assegnazione dei predetti dirigenti alle aree funzionali od operative.

4. Le posizioni individuali di responsabilità, di cui al presente articolo, di seguito denominate posizioni di staff, sono conferite a dirigenti di secondo livello.

TITOLO IV

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA


Capo I

Strutture organizzative di secondo livello

Art. 17

Collocazione nel sistema organizzativo.

1. Le strutture organizzative della Regione si articolano in:

a) aree funzionali del Consiglio regionale;

b) area funzionale della Presidenza della Giunta;

c) aree funzionali ed operative della Giunta;

d) uffici del Comitato regionale di controllo.

2. Le aree di cui al primo comma, lett. a) , b) e c), ricomprendono più uffici e posizioni di staff, tra di loro complementari e coordinati secondo i criteri di funzionalità e per le esigenze di ricomposizione unitaria, previste dall' art. 12 .

3. Le competenze e le missioni degli uffici e delle posizioni di staff, articolati per aree funzionali ed operative, sono indicate nella tabella A) allegata alla presente legge.

4. Rispetto alle predette materie e missioni, se non altrimenti ordinato, si intendono attribuiti in modo esclusivo alla competenza di ciascun ufficio o posizione di staff i provvedimenti tecnico - amministrativi e giuridici e connesse attività preparatorie e strumentali finalizzati al conseguimento degli obiettivi assegnati all'ufficio o alla posizione di staff.

5. La stessa tabella A) individua per ciascun ufficio o posizione di staff una competenza concorrente e le relative interrelazioni con altre unità organizzative sia in ordine ai procedimenti attinenti alla programmazione, legislazione e organizzazione sia nel caso di attività che necessitino di momenti di verifica interdisciplinare e/ o intersettoriale.


Capo I

Strutture organizzative di secondo livello

Sezione I

Strutture organizzative del Consiglio.

Art. 18

Uffici del Consiglio regionale.

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Consiglio regionale e di quelli connessi al suo funzionamento sono istituite le seguenti aree funzionali:

a) segreteria del Consiglio e commissioni;

b) affari legislativi, documentazione e informazione.

Art. 19

Area funzionale: Segreteria del Consiglio e commissioni

1. Per lo svolgimento dei compiti connessi al funzionamento del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza e delle Commissioni, sono istituiti, nell'ambito dell'area funzionale di cui alla lett. a) dell'art. 18, i seguenti uffici:

1) Ufficio di Segreteria del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza;

2) Ufficio delle Commissioni consiliari.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e la posizione di staff correlata alla predetta area funzionale sono specificate nell'allegato A/ 1/ 1 alla presente legge.

Art. 20

Area funzionale: Affari legislativi, documentazione ed informazione.

1. Per lo svolgimento di compiti di coordinamento tecnico - legislativo, di informazione e documentazione connessi alle competenze e all'attività del Consiglio, sono istituiti, nell'ambito dell'area funzionale di cui alla lett. b) dell'art. 18, i seguenti uffici:

1) Ufficio legislativo;

2) Ufficio documentazione, informazione e studi.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area funzionale sono specificate nell'allegato A/ 1/ 2 alla presente legge.

Art. 21

Segreterie dei gruppi consiliari, del Presidente, dei vicepresidenti del Consiglio e dei presidenti delle commissioni.

1. Fanno parte delle strutture del Consiglio regionale le segreterie dei gruppi consiliari e le segreterie per l'espletamento di attività collaborativa al presidente e ai vice presidenti del Consiglio, nonchè dei presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

2. Le attribuzioni, la dotazione organica, l'assegnazione del personale e le nomine dei responsabili sono indicate nel successivo art. 54 e seguenti.

Sezione II

Strutture organizzative della Presidenza della Giunta.

Art. 22

Uffici della Presidenza.

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Presidente della Giunta, sono istituiti, nell'ambito dell'area delle funzioni di gabinetto, i seguenti uffici:

1) Uffici affari generali della presidenza, informazione e stampa;

2) Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari.

2. Le materie di competenze degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area funzionale sono specificate nell'allegato A/ 2 alla presente legge.

Art. 23

Segreterie del Presidente e del vicepresidente della Giunta.

1. Fanno parte della struttura della presidenza della giunta le segreterie per l'espletamento di attività collaborativa al Presidente e al vicepresidente.

2. Le attribuzioni, la dotazione organica, l'assegnazione del personale e le nomine dei responsabili sono indicate nel successivo art. 54 e seguenti.

Sezione III

Strutture degli uffici funzionali generali e degli uffici operativi dipendenti dalla Giunta.

Art. 24

Uffici funzionali generali della Giunta.

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Giunta regionale nonchè delle funzioni di sostegno agli uffici delle aree operative, sono istituite le seguenti aree funzionali:

a) segreteria della Giunta e affari giuridici;

b) affari generali e del personale;

c) bilancio e programmazione.

2. Le predette aree funzionali dipendono funzionalmente dal Presidente della Giunta o da uno o più assessori, a ciò incaricati dal Presidente medesimo ai sensi dell'art. 54, lett, f) ed i), dello Statuto .

Art. 25

Area funzionale: Segreteria della Giunta e affari giuridici

1. Per lo svolgimento dei compiti connessi al funzionamento della Giunta regionale nonchè di quelli inerenti al coordinamento delle iniziative legislative e regolamentari del predetto organo, sono istituiti, nell'ambito dell'area funzionale di cui alla lett. a), primo comma, del precedente art. 24 , i seguenti uffici:

1) Ufficio segreteria della Giunta;

2) Ufficio affari giuridici, legale e contenzioso.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area funzionale sono specificate nell'allegato A/ 3 alla presente legge.

Art. 26

Area funzionale: Affari generali e del personale.

1. Per lo svolgimento delle attività di coordinamento generale e delle attività istruttorie inerenti al funzionamento delle strutture organizzative regionali di amministrazione diretta e indiretta, nonchè all'acquisizione e alla gestione coordinata delle risorse umane e strumentali di impiego generale per l'amministrazione regionale, sono istituiti, nell'ambito dell'area funzionale di cui alla lett. b), primo comma, del precedente art. 24 , i seguenti uffici:

1) Ufficio organizzazione e metodi, sistema informativo, personale, enti regionali e locali;

2) Ufficio provveditorato, demanio e patrimonio.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e la posizione di staff correlata alla predetta area funzionale sono specificate nell'allegato A/ 4 alla presente legge.

Art. 27

Area funzionale: bilancio e programmazione.

1. Per lo svolgimento delle attività di coordinamento generale inerente alla formulazione degli indirizzi per la programmazione regionale e alla verifica della loro attuazione, nonchè della gestione finanziaria e contabile, sono istituiti, nell'ambito dell'area funzionale di cui alla lett. c), primo comma, del precedente art. 24 , i seguenti uffici:

1) Ufficio bilancio, ragioneria, finanza e tributi;

2) Ufficio del piano;

3) Ufficio del piano urbanistico territoriale.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area funzionale sono specificate nell'allegato A/ 5 alla presente legge.

Art. 28

Uffici operativi della Giunta.

1. Per il concorso alla formazione degli strumenti della programmazione e per lo svolgimento delle attività inerenti alla elaborazione e per l'attuazione dei progetti di intervento individuati nel piano regionale di sviluppo, nonchè delle connesse attività amministrative, sono istituite le seguenti aree operative dipendenti dalla Giunta regionale:

a) agricoltura e foreste;

b) economia e lavoro;

c) assetto del territorio;

d) ambiente e infrastrutture;

e) istruzione e cultura;

f) servizi socio - sanitari.

2. Ciascuna delle aree di cui al comma precedente dipendono funzionalmente da uno o più assessori, a ciò incaricati dal Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 54, lett. f) ed i), dello Statuto regionale .

Art. 29

Area funzionale: agricoltura e foreste.

1. Per il concorso alla formazione degli strumenti della programmazione e per lo svolgimento delle attività inerenti alla definizione di politiche unitarie per le attività agricolo - forestali, nonchè per la elaborazione e per l'attuazione dei relativi progetti individuati nel piano regionale di sviluppo, sono istituiti, nell'ambito dell'area operativa di cui alla lett. a), primo comma, del precedente artº 28 , i seguenti uffici:

1) Ufficio affari giuridico - amministrativi, direttive comunitarie e credito agrario;

2) Ufficio piani agricoli;

3) Ufficio miglioramenti fondiari;

4) Ufficio produzioni agricole e interventi di mercato;

5) Ufficio foreste ed economia montana.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area operativa sono specificate nell'allegato A/ 6 alla presente legge.

Art. 30

Area operativa: economia e lavoro.

1. Per i compiti e gli obiettivi di cui al primo comma dell'art. 29 , inerenti all'economia e al lavoro, sono istituiti, nell'ambito dell'area operativa di cui alla lett. b), primo comma, del precedente art. 28 , i seguenti uffici:

1) Ufficio industria ed energia;

2) Ufficio artigianato, commercio e cooperazione;

3) Ufficio formazione professionale e mercato del lavoro;

4) Ufficio turismo e industria alberghiera.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area operativa sono specificate nell'allegato A/ 7 alla presente legge.

Art. 31

Area operativa: assetto del territorio.

1. Per i compiti e gli obiettivi di cui al primo comma dell'art. 29 , inerenti all'assetto del territorio, ai trasporti e alla viabilità, sono istituiti, nell'ambito dell'area operativa di cui alla lett. c), primo comma, dell'art. 28 , i seguenti uffici: 1) Ufficio urbanistica e beni ambientali; 2) Ufficio viabilità e trasporti. 2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area operativa sono specificate nell'allegato A/ 8 alla presente legge.

Art. 32

Area operativa: ambiente e infrastrutture.

1. Per i compiti e gli obiettivi di cui al primo comma dell'art. 29 , inerenti alla difesa dell'ambiente, alle infrastrutture e all'edilizia, sono istituiti, nell'ambito dell'area operativa di cui alla lett. d), primo comma, del precedente art. 28 , i seguenti uffici:

1) Ufficio edilizia e attrezzature per servizi;

2) Ufficio difesa del suolo, dell'ambiente naturale e delle infrastrutture.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area operativa sono specificate nell'allegato A/ 9 alla presente legge.

Art. 33

Area operativa: istruzione e cultura.

1. Per i compiti e gli obiettivi di cui al primo comma dell'art. 29 , inerenti alla istruzione e alla cultura, sono istituiti, nell'ambito dell'area operativa di cui alla lett. e), primo comma, del precedente art. 28 , i seguenti uffici:

1) Ufficio per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici, e per gli istituti e servizi culturali connessi;

2) Ufficio per i beni e i servizi bibliotecari, archivistici e per le attività dello spettacolo e del tempo libero;

3) Ufficio per la istruzione e il diritto allo studio.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area operativa sono specificate nell'allegato A/ 10 alla presente legge.

Art. 34

Area operativa: servizi socio - sanitari.

1. Per i compiti e gli obiettivi di cui al primo comma dell'art. 29 , inerenti ai servizi socio - sanitari, sono istituiti, nell'ambito dell'area operativa di cui alla lett. f), primo comma, del precedente art. 28 , i seguenti uffici:

1) Ufficio per la programmazione socio - sanitaria, la formazione, l'informazione, la ricerca finalizzata;

2) Ufficio per l'economia e la finanza del Sistema sociosanitario e per la gestione delle risorse;

3) Ufficio per l'indirizzo e il coordinamento delle attività socio - sanitarie di competenza delle ULSS.

2. Le materie di competenza degli uffici di cui al comma precedente e le posizioni di staff correlate alla predetta area operativa sono specificate nell'allegato A/ 11 alla presente legge.

Art. 35

Segreterie degli assessori.

1. Fanno parte delle aree funzionali ed operative dipendenti dalla Giunta le segreterie per lo svolgimento di attività collaborativa agli assessori. 2. Le attribuzioni, la dotazione organica, l'assegnazione del personale e le nomine dei responsabili sono indicate nel successivo art. 54 e seguenti.

Sezione IV

Strutture dell'organo regionale di controllo.

Art. 36

Uffici del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate.

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organo regionale di controllo presso il Comitato regionale di controllo e ciascuna delle sezioni decentrate è istituito un ufficio per gli adempimenti istruttori ed esecutivi.

2. Le competenze dei predetti uffici sono specificate nell'allegato A/ 12.

3. Ai sensi dell' art. 17 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 , e successive modificazioni e integrazioni, spetta al Presidente della Giunta regionale - in conformità alla normativa della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 - di nominare con proprio decreto, fra i dirigenti di secondo livello appartenenti al ruolo unico regionale, i funzionari che esercitano le funzioni di segretario del comitato e di ciascuna delle sezioni decentrate, nonchè i loro sostituti per i casi di assenza o impedimento.

Art. 37

Articolazione degli Uffici del comitato.

1. Gli uffici del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate possono essere articolati in settori e servizi, secondo i criteri in cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 11 .

2. Alle predette articolazioni provvede con proprio atto la Giunta regionale, su proposta del comitato regionale e di ciascuna delle sezioni decentrate.

Sezione V

Strutture degli enti, istituti e altri organismi regionali.

Art. 38

Strutture organizzative degli enti e istituti regionali.

1. Le strutture operative degli enti, istituti e altri organismi regionali, di cui al precedente art. 10 , sono costituite nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge.

2. Le relative dotazioni organiche sono comprese nei contingenti di cui al successivo art. 58 .

3. Le strutture organizzative dei seguenti enti e istituti sono così costituite:

a) Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario( ERSU): si struttura in un unico ufficio, il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge regionale 1 settembre 1981, n. 66 , e successive modificazioni e integrazioni;

b) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES): si struttura in un'area funzionale, con un ufficio e due posizioni di responsabilità di ricerca (staff), aventi gli ambiti di competenza specificati nell'allegato A/ 13.

4. I regolamenti interni dell'ERSU e dell'IRRES determinano l'eventuale articolazione degli uffici di cui al comma precedente, in settori e servizi, secondo i criteri di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 11 . La nomina e la revoca dei responsabili delle strutture organizzative, salvo quanto previsto dalle leggi istitutive, sono disposte dalla Giunta regionale, su proposta degli organi degli enti medesimi.

5. La segreteria dell'Ufficio del difensore civico è equiparata a settore.


Capo II

Sistemi d'integrazione delle strutture

Sezione I

Coordinamento funzionale.

Art. 39

Ambiti di coordinamento.

1. In attuazione del quarto comma, lett. d) dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , le aree funzionali ed operative possono costituire, in relazione alle priorità e agli obiettivi del piano regionale di sviluppo e dei progetti e programmi in cui esso si articola, ambiti di coordinamento.

2. Nel caso in cui, in relazione ad esigenze funzionali, siano istituiti ambiti di coordinamento comprendenti due o più uffici di diversa area funzionale od operativa, la Giunta regionale individua l'assessore o gli assessori che vi sono preposti.

Art. 40

Comitato tecnico di coordinamento

1. Al fine di assicurare l'integrazione delle varie aree di attività nelle quali si riparte la struttura operativa regionale è istituito il comitato tecnico di coordinamento, composto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede, e dai coordinatori delle aree funzionali e operative della Presidenza e della Giunta regionale.

2. Alle riunioni del comitato possono partecipare gli assessori ed essere invitati i coordinatori delle aree funzionali del Consiglio regionale, nonchè i responsabili degli enti di cui all'ultimo comma dell' art. 13 dello Statuto .

3. Possono, infine, essere invitati a partecipare, in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, i dirigenti degli uffici del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni e i dirigenti e funzionari degli altri uffici interessati.

4. Il comitato tecnico di coordinamento è un organo consultivo della Giunta regionale e di verifica, nel quadro degli indirizzi generali della Giunta medesima, del funzionamento complessivo della struttura operativa e della coerenza dell'attività degli uffici con il piano regionale di sviluppo.

5. A tal fine, oltre ai compiti specificamente assegnati da leggi e regolamenti regionali, spetta al comitato:

a) esaminare i programmi di lavoro annuali dei singoli uffici e delle aree funzionali ed operative, esprimendo pareri e proposte diretti ad assicurarne il coordinamento intersettoriale e la coerenza con le previsioni della programmazione regionale;

b) proporre la costituzione ai sensi della presente legge dei gruppi di lavoro interdisciplinari e indipartimentali, individuando la qualità degli apporti interni alle strutture interessate, nonchè di quelli esterni che si rendano eventualmente necessari;

c) attuare periodicamente verifiche del funzionamento complessivo della struttura operativa, in relazione allo stato di attuazione dei programmi di lavoro dei singoli uffici e delle aree funzionali ed operative e tenuto conto delle indicazioni e proposte eventualmente formulate dalle conferenze di organizzazione e dalle assemblee di cui ai successivi artt. 45 e 47, esprimendo osservazioni e proposte;

d) fornire alla Giunta, su richiesta della medesima o del suo presidente e agli organi del Consiglio regionale, su richiesta dei medesimi, la consulenza su ogni altro oggetto.

6. Il comitato si riunisce secondo il calendario dei lavori concordato trimestralmente.

7. Sono tenute, peraltro, sedute straordinarie, su iniziativa del Presidente della Giunta o suo delegato ovvero su richiesta di almeno cinque coordinatori. 8. La Giunta regionale disciplina con proprio atto il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento e della segreteria, che è assicurata dall'ufficio organizzazione e metodi.

Art. 41

Unità operative integrate.

1. Allo scopo di garantire l'apporto di tutte le competenze necessarie alla realizzazione di procedure amministrative che coinvolgono uffici non ricompresi in una singola area di coordinamento, possono essere costituite apposite unità operative integrate.

2. La Giunta regionale determina l'oggetto della integrazione operativa individuando le strutture interessate, eventuali posizioni di staff, nonchè l'ufficio cui spetta la competenza primaria.

Art. 42

Compiti specifici degli uffici e delle aree operative nel processo di programmazione regionale.

1. Nell'ambito delle procedure della programmazione definite dalla legge, compete a ciascun ufficio operativo della Giunta - con le integrazioni, ove occorra, nell'ambito delle rispettive aree di coordinamento - per quanto di propria competenza:
 
- di concorrere con l'Ufficio del piano nella predisposizione del piano regionale di sviluppo, e relativo aggiornamento, delle relazioni programmatiche e previsionali; con l'Ufficio del PUT nella predisposizione del Piano urbanistico regionale e relativo aggiornamento; con l'Ufficio bilancio per la predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale;
 
- di collaborare con l'Ufficio del piano per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, nonchè per lo sviluppo di sottosistemi informativi del SIRP;
 
- di elaborare ed attuare, con la collaborazione degli uffici dell'area funzionale per il bilancio e la programmazione (Piano, PUT e Bilancio), i progetti di intervento individuati nel piano regionale di sviluppo;
 
- di curare, con la collaborazione dell'Ufficio affari giuridici delle correlate posizioni di staff e degli altri uffici interessati, le iniziative legislative da adottare per l'attuazione di ciascun progetto;
 
- ogni altra funzione attribuibile in relazione alla programmazione che non rientrino nella competenza dell'Ufficio del piano.

2. Gli uffici costituiscono, altresì, lo strumento operativo mediante il quale gli organi regionali svolgono le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento nelle materie delegate ad enti sub - regionali.

3. Al fine di attuare il controllo del processo di programmazione e la verifica dell'impatto della spesa pubblica sulla realtà economica e sociale regionale, la Giunta regionale definisce, con proprio atto, l'ampiezza dei controlli di gestione, nonchè i criteri, le modalità e gli strumenti di analisi e valutazione.

Sezione II

Strutture flessibili.

Art. 43

Costituzione di unità organizzative aventi carattere temporaneo.

1. Per realizzare particolari obiettivi, connessi ad esigenze straordinarie di interventi e di programmazione, la Giunta regionale può istituire, con provvedimenti indicanti il termine finale, speciali unità organizzative anche complesse a carattere temporaneo, alle quali vengono assegnati, a tempo pieno o parziale, i dipendenti degli uffici competenti per materia.

2. Le predette unità organizzative temporanee sono soppresse e i dipendenti ad esse assegnati ritornano agli uffici di competenza nel momento in cui siano raggiunti gli obiettivi di cui al primo comma .

3. Nell'atto costitutivo delle unità organizzative temporanee deve essere indicata a quale delle strutture tipiche, previste nel titolo III della presente legge, esse vengano equiparate nonchè l'area funzionale od operativa cui debbano fare riferimento.

Sezione III

Collegialità operativa.

Art. 44

Gruppi di lavoro.

1. Per l'espletamento dei compiti di studio e programmazione, per la verifica della fattibilità delle leggi regionali, nonchè per la elaborazione di schemi di disegni di legge, progetti intersettoriali e direttive di coordinamento che richiedono un apporto pluridisciplinare possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da dipendenti regionali individuati in relazione alle attività svolte negli uffici e nelle aree in cui operano, nonchè alle qualifiche funzionali e ai profili professionali rivestiti.

2. Dei gruppi di lavoro possono far parte dipendenti appartenenti a qualsiasi qualifica funzionale e consulenti esterni.

3. Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, dei singoli assessori, o del comitato tecnico di coordinamento; la deliberazione determina la composizione, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento del gruppo e dispone contestualmente la nomina del coordinatore che di norma è individuato nel dirigente di ufficio o di staff il cui apporto, in relazione alle funzioni attributive all'ufficio medesimo, sia considerato prevalente.

4. Il gruppo di lavoro risponde collegialmente della tempestività dei lavori in rapporto al termine fissato per il loro compimento.

5. Alla formazione e organizzazione dei gruppi di lavoro all'interno di ciascuna area funzionale ed operativa provvede il coordinatore, sentiti i dirigenti degli uffici; alla costituzione dei gruppi di lavoro nell'ambito dei singoli uffici o dei singoli settori eventualmente individuati provvedono rispettivamente i dirigenti di ufficio o di settore, che assumono la responsabilità.

Art. 45

Conferenze di organizzazione.

1. Almeno una volta all'anno, in via ordinaria, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e l'Ufficio di presidenza del Consiglio convocano e presiedono, nell'ambito di ciascuna area funzionale od operativa, conferenze di tutto il personale assegnato all'area medesima. In modo analogo provvedono i presidenti del Comitato regionale di controllo e di ciascuna sezione decentrata.

2. La conferenza esamina il programma di lavoro e l'organizzazione dei servizi necessari per l'esecuzione del programma stesso; formula proposte per migliorare l'organizzazione delle strutture, le procedure e i metodi di lavoro.

3. Alla conferenza partecipa l'assessore al personale o il dirigente dell'ufficio OM.

4. In occasione di mutamenti organizzativi o di ristrutturazioni a carattere generale il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, con i presidenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, e con i presidenti degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, può convocare la conferenza regionale di organizzazione.

5. Le organizzazioni sindacali possono partecipare alle conferenze di cui al presente articolo presentando, ove lo ritengano, proprie proposte.

6. Delle conferenze di organizzazione è redatto un resoconto sommario, che viene conservato agli atti degli uffici interessati a libera visione di tutti i dipendenti. Copia del resoconto è trasmessa all'Ufficio organizzazione e metodi e alla segreteria del Comitato tecnico di coordinamento, nonchè, per il tramite dello stesso Ufficio OM, alle OOSS.

Art. 46

Comitato di direzione.

1. E' istituito nell'ambito di ciascuna area di coordinamento il Comitato di direzione composto dal coordinatore e dai dirigenti di ufficio e di staff.

2. Il Comitato di direzione si riunisce almeno una volta al mese ed esamina i problemi dell'area ai fini di una organica attuazione delle direttive dell'amministrazione.

Art. 47

Assemblee periodiche.

1. L'impostazione dell'attività e la verifica della funzionalità degli uffici e dei settori sono attuate in riunioni collegiali periodiche di tutti gli addetti, che vengono convocate, almeno due volte l'anno, rispettivamente dal dirigente di ufficio e dal dirigente di settore.

2. L'assemblea dell'ufficio è sentita sulla proposta di programmi semestrali di lavoro; esprime il proprio parere in ordine alle proposte di intervento sull'assetto organizzativo e sull'assegnazione all'ufficio del personale e dei mezzi occorrenti; verifica lo stato di attuazione del programma di lavoro, esaminando il grado complessivo di efficienza e produttività raggiunte; individua eventuali disfunzioni, proponendo le rettifiche da apportare a norme e procedimenti amministrativi.

3. L'assemblea di settore collabora nella impostazione dei programmi di settore e nella ripartizione del lavoro fra i collaboratori, verifica i risultati, individua eventuali anomalie funzionali o strutturali, proponendo le rettifiche da apportare a norme e procedimenti amministrativi.

4. Delle assemblee periodiche viene redatto un resoconto sommario, che viene conservato agli atti dell'ufficio a libera visione di tutti i dipendenti. Copia del resoconto dell'assemblea d'ufficio è trasmessa all'Ufficio organizzazione e metodi e alla segreteria del Comitato tecnico di coordinamento, nonchè, per il tramite dello stesso Ufficio OM, alle OOSS.

Sezione IV

Archivi e collegamenti informativi.

Art. 48

Ordinamento degli archivi.

1. Il protocollo e l'archivio della Giunta regionale sono articolati in una struttura centrale organizzata nell'ambito dell'Ufficio segreteria della Giunta e in strutture operative dislocate presso le sedi decentrate in funzione delle aree funzionali od operative (singole o integrate), o presso gli uffici o unità organizzative collocate in sede diversa da quella dell'area di appartenenza.

2. Sono istituiti e gestiti un archivio a carattere corrente per la conservazione degli atti inerenti ai procedimenti in via di svolgimento, correlato, di norma, ad un unico registro di protocollazione per l'entrata e l'uscita della corrispondenza, e un archivio deposito per la custodia degli atti relativi ai procedimenti conclusi.

3. Il dirigente dell'Ufficio segreteria della Giunta emana le direttive intese a garantire la gestione unitaria del protocollo e dell'archivio della Giunta regionale in ogni sua articolazione. A tali fini attiva la necessaria collaborazione dei responsabili degli archivi decentrati.

4. La Giunta regionale, assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale degli uffici degli altri organi e degli enti dipendenti, la necessaria uniformità e integrazione degli archivi.

5. Con regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento degli archivi verrà disciplinato in relazione agli obblighi e alle incombenze previsti dagli artt. 30 e seguenti del dPR 30 settembre 1963, n. 1409 .

Art. 49

Custodia di atti e documenti

1. Con l'osservanza della normativa recata dal precedente art. 48 , atti e documenti possono essere microfilmati e/ o memorizzati su supporti magnetici, allo scopo di assicurare la conservazione nel tempo e la più agevole ricerca, consultazione e trattamento dei testi.

2. Qualora un atto vada distrutto per qualsiasi evento, le suddette riproduzioni hanno il valore legale riconosciuto dalle norme vigenti in materia.

Art. 50

Collegamenti informativi

1. L'acquisizione, la produzione, la circolazione dell'informazione è elemento essenziale per il corretto ed efficace funzionamento dell'amministrazione. A tale scopo la Giunta regionale promuove e garantisce la funzionalità del processo informativo anche attraverso opportuni momenti di formalizzazione e regolamentazione, assumendo le necessarie intese con gli altri organi regionali e con gli enti dipendenti e gli istituti regionali.

2. In particolare in rapporto ai compiti di programmazione, indirizzo e controllo, si procederà :
 
- ad acquisire informazioni da fonti esterne (norme legislative e regolamentari, documenti, studi, ecc.) in funzione del ruolo e delle competenze di istituto dell'ente;
 
- a sistematizzare la produzione interna delle informazioni: a) di carattere giuridico - formale (normativa regionale); b) di carattere operativo; - a realizzare compiutamente il SIRP quale luogo di raccordo ed elaborazione dei flussi informativi per i principali fenomeni economici e sociali.

3. A tali fini, la Giunta regionale assicura la circolazione di tutto il patrimonio di informazioni costituito, anche per mezzo di strumentazioni e tecnologie avanzate di cui cura il continuo aggiornamento.


Capo III

Gestione unitaria delle risorse

Sezione I

Gestione del personale

Art. 51

Raccordo tra l'Ufficio organizzazione e la struttura regionale

1. L'Ufficio organizzazione e metodi sarà organizzato in funzione di struttura aperta e flessibile di supporto a tutta la struttura regionale, nel rispetto dell'autonomia funzionale del Consiglio regionale, del Comitato di controllo e degli enti e istituti regionali e di quella tecnica delle altre strutture organizzative della Giunta regionale.

2. Compete al predetto Ufficio l'elaborazione delle proposte in ordine alle disposizioni e alle procedure riguardanti la gestione unitaria del personale cui i dirigenti e i funzionari responsabili delle strutture organizzative per le rispettive competenze debbono attenersi.

3. Il personale regionale, in particolare quello dirigente e i funzionari, è tenuto a collaborare con l'Ufficio organizzazione, fornendo, previa intesa con gli assessori competenti, tutte le informazioni e tutti i dati occorrenti per l'elaborazione dei progetti annuali e pluriennali di competenza dell'ufficio.

4. La Giunta regionale autorizza l'Ufficio organizzazione e metodi a svolgere le indagini e gli studi necessari per l'adempimento dei compiti attribuitigli dalla presente legge o demandatigli dagli organi regionali.

5. Collabora, altresì, all'analisi e alla formulazione delle proposte sull'assetto e lo sviluppo delle strutture organizzative e sul riordino e definizione delle procedure. In tale caso, possono essere istituiti gruppi di lavoro secondo le modalità di cui all' art. 44 della presente legge con la partecipazione dei dirigenti e dei funzionari degli uffici interessati.

6. Per l'espletamento di specifici compiti assegnati all'Ufficio organizzazione, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla organizzazione amministrativa d'intesa con gli assessori competenti e sentiti gli interessati, può disporre il distacco di dipendenti, compresi i dirigenti, da altri uffici. Il distacco può essere disposto anche a tempo parziale.

Sezione II

Servizi di sede.

Art. 52

Segreterie di sede o di area

1. Il movimento delle deliberazioni, la gestione degli archivi e della copia, l'amministrazione del personale, le funzioni di economato, biblioteca e documentazione, nonchè la gestione decentrata dei beni, degli automezzi e delle attrezzature tecniche in dotazione, sono espletati da servizi di segreteria annessi alle sedi regionali o alle aree di coordinamento, in collegamento con gli uffici dell'area funzionale affari generali e del personale, nonchè con l'Ufficio di segreteria della Giunta secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento della Giunta.

2. A tali servizi sono preposti dipendenti con la qualifica di funzionario, che rispondono direttamente al coordinatore di area o ad uno dei coordinatori delle aree competenti dell'attività complessiva del servizio, su designazione degli assessori competenti, nonchè funzionalmente, per quanto di competenza, agli uffici di area funzionale generale di cui al comma precedente.

Art. 53

Delegati e consegnatari.

1. I dipendenti incaricati delle funzioni di cui agli artt. 49 e seguenti della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , e i consegnatari di beni mobili previsti dall' art. 9 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 , sono - di norma - individuati all'interno dei servizi di segreteria di cui all'articolo precedente.

2. Alla attribuzione degli incarichi provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio provveditorato, sentiti i coordinatori interessati.


Capo IV

Segreterie degli Amministratori e dei gruppi consiliari

Art. 54

Istituzione segreterie degli Amministratori.

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, al vicepresidente della Giunta e agli assessori, ai vicepresidenti del Consiglio e ai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti sono istituite apposite segreterie, i cui organici non possono eccedere:

a) le tre unità per il Presidente della Giunta;

b) le due unità per il Presidente del Consiglio, il vicepresidente della Giunta e gli assessori;

c) una unità per i vicepresidenti del Consiglio;

d) una unità per i presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

2. Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione normale degli uffici nè sostituirsi ad essi.

3. La dotazione organica delle segreteria, nei limiti di cui al precedente comma, è determinata con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, secondo la rispettiva competenza. Di tale dotazione si terrà conto nella determinazione delle dotazioni organiche degli uffici regionali di cui al successivo art. 58 .

4. Alle Segreterie di cui al presente articolo e a quelle di cui al successivo art. 56 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai servizi.

Art. 55

Assegnazione personale alle segreterie.

1. I responsabili delle segreterie rivestono livello funzionale non superiore all'ottavo; il restante personale livello non superiore al sesto.

2. L'assegnazione del personale è disposta con provvedimento della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il rispettivo personale, su proposta dei soggetti indicati nell' art. 54 .

3. Alle predette segreterie possono essere, altresì, assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali o degli enti pubblici, in posizione di comando disposta dall'amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale.

4. Con le stesse modalità di cui ai precedenti secondo e terzo comma è disposta la revoca dell'assegnazione alle predette segreterie e, ove ne ricorra il caso, del comando, che decadono comunque con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che li ha proposti.

Art. 56

Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per l'espletamento delle funzioni connesse all'attività dei gruppi consiliari sono costituite segreterie di supporto tecnico - amministrativo, secondo quanto previsto dall'apposita legge regionale.


Capo V

Organigramma

Art. 57

Organico.

1. Il contingente globale e i contingenti delle qualifiche dirigenziali e delle singole qualifiche funzionali del ruolo regionale sono determinati dall'allegata tabella «B».

2. Nell'ambito di ciascuna qualifica di cui al comma precedente l'allegata tabella «C» stabilisce i profili professionali necessari per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale ovvero di quelle attribuite agli enti e istituti regionali che utilizzano esclusivamente personale regionale assegnato funzionalmente.

3. Nell'ambito di ciascun profilo professionale possono essere definite le mansioni specifiche che il personale è tenuto a svolgere, sulla base del contenuto di professionalità, del tipo di prestazione e degli specifici requisiti culturali richiesti, delle aree omogenee di funzioni o settori di attività.

4. Le mansioni specifiche sono definite con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti - per le rispettive competenze - l'Ufficio di presidenza, il Comitato di controllo, gli enti e gli istituti regionali, nonchè le organizzazioni sindacali del personale regionale.

5. La posizione funzionale di ciascun dipendente è definita dall'assegnazione ad uno dei profili professionali della propria qualifica di inquadramento, ad eventuali mansioni specifiche comprese nello stesso profilo, nonchè ad una delle articolazioni della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale di cui al successivo art. 58 . L'assegnazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, del Comitato di controllo e degli enti dipendenti, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

6. L'allegato D) alla presente legge definisce i requisiti per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale, nonchè per la mobilità verticale e quella orizzontale.

Art. 58

Determinazione degli organici degli uffici regionali e degli enti dipendenti.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio, con il Comitato di controllo e sue sezioni e con i consigli di amministrazione degli enti e istituti regionali dipendenti, ciascuno per i rispettivi uffici, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al precedente art. 57 , il numero, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale costituenti:

a) la dotazione organica dei singoli uffici ed aree funzionali del Consiglio regionale;

b) la dotazione organica dei singoli uffici ed area funzionale della Presidenza della Giunta regionale;

c) la dotazione organica dei singoli uffici e delle aree funzionali ed operative della Giunta regionale;

d) la dotazione organica degli uffici del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

e) la dotazione organica dei singoli enti dipendenti, istituti regionali e segreteria del Difensore civico;

f) il contingente numerico complessivo del personale da assegnare agli enti locali e alle loro associazioni per l'esercizio delle funzioni delegate o sub - delegate.

2. Nell'ambito del contingente di cui alla precedente lett. f), la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, il contingente per ciascuno degli enti locali o associazione di enti locali titolari di deleghe regionali.

3. La spesa relativa al trattamento economico del personale assegnato funzionalmente agli enti dipendenti e istituti regionali, nonchè agli enti locali e alle loro associazioni nei limiti del contingente definito ai sensi del precedente secondo comma , è iscritta in appositi capitoli del bilancio regionale.

Art. 59

Variazioni al ruolo unico regionale.

1. Alle variazioni del contingente globale e dei contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo unico regionale si provvede con legge regionale.

2. Alle variazioni del numero dei posti per profilo professionale compreso nella stessa qualifica funzionale, nel caso che le variazioni non comportino modificazioni del contingente globale e dei contingenti delle singole qualifiche funzionali, provvede, con propria deliberazione, il Consiglio regionale.

3. Le variazioni sono proposte dalla Giunta, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, al Consiglio regionale, di norma in sede di presentazione del bilancio annuale di previsione unitamente ad una comunicazione sullo stato della struttura organizzativa degli uffici regionali, dei consorzi e degli enti, istituti regionali e sulla consistenza del personale in servizio.


Capo VI

Adeguamento della struttura

Art. 60

Decentramento

1. L'ordinamento previsto dalla presente legge viene adeguato, nella struttura e nelle funzioni, alle esigenze connesse con l'attuazione del decentramento ai sensi dell' art. 13 dello Statuto .

2. A tale fine le unità organizzative che svolgono, in tutto o in parte, funzioni di amministrazione attiva di competenza regionale diretta o delegata, sono soppresse o modificate in sede di adozione dei provvedimenti di delega, con la contestuale disciplina delle modalità di utilizzazione del relativo personale previste dall' art. 10 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .

3. Analogamente si provvede in relazione alle necessità funzionali derivanti dalla istituzione di enti e istituti di cui all'ultimo comma del predetto art. 13 dello Statuto , o dall'affidamento agli stessi di funzioni amministrative e missioni che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegate.

Art. 61

Attribuzioni di ulteriori competenze.

1. La Giunta regionale è autorizzata a determinare con proprio atto, in via transitoria e in attesa di apposita disposizione di legge, a quale area di attività ed, eventualmente, a quali ambiti di uffici siano da attribuire le attività connesse all'esercizio di funzioni derivanti da eventuali nuove competenze della Regione o ad essa trasferite o delegate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

DISCIPLINA COMUNE DEL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE


Capo I

Funzioni dirigenziali e direttive

Art. 62

Qualifiche e compiti dei dirigenti.

1. Nell'ambito dell'ordinamento amministrativo regionale, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue:

a) dirigente d'ufficio o qualifiche equiparate;

b) dirigente di settore o qualifiche equiparate.

2. I dirigenti regionali, nell'ambito delle attribuzioni previste nel capo II del titolo II della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , attendono a compiti di direzione degli uffici e dei settori cui sono preposti e/ o a compiti di studio, ricerca, consulenza, programmazione e progettazione, di cui agli artt. 16 e 66, terzo comma, lett. a).

3. Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle due qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti.

4. Per la responsabilità dei dirigenti nell'espletamento delle funzioni loro attribuite si fa riferimento alle norme contenute nel presente titolo e a quanto previsto nell' art. 20 della predetta legge regionale n. 46/ 83 .


Capo II

Attribuzioni dei dirigenti e dei funzionari

Art. 63

Attribuzioni specifiche dei dirigenti d'ufficio.

1. I dirigenti di ufficio:

a) organizzano e dirigono le attività rientranti nelle competenze dell'ufficio, mediante istruzioni e disposizioni di carattere generale, coordinandone le relazioni esterne;

b) assicurano che le predette attività siano coordinate con quelle degli uffici preposti a campi di attività affini in modo da garantire che l'azione complessiva dell'ente si esplichi su base interdisciplinare e in forma integrata tra i vari livelli di funzione;

c) predispongono e coordinano, in coerenza con i programmi della Giunta e con la collaborazione dei dirigenti di settore, i programmi di lavoro, da articolarsi per settore;

d) verificano lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e la funzionalità organizzativa dell'Ufficio, promuovendo la più ampia informazione e partecipazione nella valutazione e nella scelta delle soluzioni organizzative e delle procedure anche avvalendosi delle riunioni periodiche di ufficio di cui all' art. 47 ;

e) dispongono per il migliore impiego del personale e delle risorse strumentali assegnati all'ufficio, curando, nell'ambito dei programmi di lavoro, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, in collaborazione con i dirigenti dei settori e con i responsabili dei servizi;

f) promuove le intese con i dirigenti non preposti alle strutture organizzative, che esercitano nell'ambito dell'ufficio, le funzioni di esperto o di ricercatore indicate nel successivo art. 66 ;

g) propongono al coordinatore dell'area in cui l'ufficio è ricompreso gli interventi sull'assetto organizzativo e l'assegnazione all'ufficio medesimo del personale e dei mezzi occorrenti;

h) valutano l'attività sotto il profilo della speditezza amministrativa e della economicità della gestione ed informano il coordinatore della eventuale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati, individuandone le cause e proponendo le rettifiche da apportare anche a norme e procedimenti amministrativi;

i) amministrano gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni proprie dell'ufficio di cui hanno la responsabilità ;

l) firmano le proposte di assunzione di impegno di spesa e di liquidazione delle stesse, relative ad atti a contenuto vincolato o attuative di provvedimenti già esecutivi;

m) firmano i contratti e le convenzioni qualora tale adempimento sia loro attribuito nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

n) emanano gli atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali;

o) emanano istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

p) partecipano ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione regionale;

q) rappresentano l'amministrazione regionale e curano gli interessi della stessa, nei limiti fissati dalla vigente normativa;

r) provvedono, adottando i necessari atti, in ordine agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei dirigenti dei settori in cui si articola l'ufficio medesimo, e in particolare al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, alla valutazione delle prestazioni rese in relazione alla professionalità e ai risultati ottenuti secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento, a disporre lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e ad autorizzarne l'effettuazione entro i limiti stabiliti dalla legge e dall'amministrazione, al comando in missione, alla concessione del congedo ordinario, nonchè agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari di cui al quinto e sesto comma dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , infliggendo la sanzione disciplinare prevista nel successivo articolo 36 o trasmettendo gli atti alla Commissione per i provvedimenti disciplinari, alla formazione di pareri su congedi straordinari e alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità;

s) fanno parte, ai sensi dell' art. 14 della legge n. 93/ 83 , della delegazione pubblica per gli accordi decentrati relativi al funzionamento degli uffici cui sono preposti.

2. I dirigenti di ufficio, oltre che degli atti e provvedimenti loro direttamente imputabili e delle direttive impartite, rispondono - ai sensi dell' art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 - del conseguimento dei risultati, dell'azione e degli obiettivi assegnati all'ufficio medesimo direttamente all'assessore preposto all'area della quale fa parte l'ufficio medesimo e al Presidente della Giunta.

3. Della organizzazione e del funzionamento dell'ufficio, nonchè della speditezza dell'azione amministrativa in relazione ai programmi di attività definiti per la struttura cui sono preposti, rispondono al rispettivo coordinatore.

Art. 64

Attribuzioni specifiche dei dirigenti di settore.

1. I dirigenti di settore:

a) dirigono l'attività del settore loro affidato in coerenza con i programmi di lavoro dell'ufficio;

b) promuovono la necessaria collegialità nella impostazione dei programmi di lavoro del settore e ne verificano i risultati, anche avvalendosi delle riunioni periodiche di settore di cui all' art. 47 ;

c) indirizzano l'attività degli addetti al settore, curando, nell'ambito dei programmi di lavoro e in collaborazione con i responsabili di servizio eventualmente previsti, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro e individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più dipendenti;

d) informano il dirigente preposto all'ufficio della eventuale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati evidenziandone le cause e proponendo le rettifiche da apportare anche a norme e procedimenti amministrativi;

e) provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti di cui al primo comma lett. r) del precedente art. 63 , per il personale assegnato al settore, su proposta o sentito, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile di servizio. Per quanto attiene agli adempimenti di cui all' art. 35 della LR n. 33/ 73 , i dirigenti di settore trasmettono, per il seguito di competenza, gli atti al rispettivo dirigente d'ufficio.

2. I dirigenti di settore sono responsabili degli atti e provvedimenti loro direttamente imputabili e rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al dirigente preposto all'ufficio cui fa capo il settore.

Art. 65

Attribuzioni dei responsabili di servizio.

1. Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di funzionario, preposti ai servizi eventualmente istituiti ai sensi del quarto comma dell'art. 11 , compete:

a) di impostare l'attività del servizio in coerenza con i programmi di lavoro del settore o comunque assegnati nell'ambito dell'ufficio o dell'area di coordinamento, verificandone i risultati;

b) di indirizzare l'attività degli addetti al servizio, garantendo la loro partecipazione e informazione nelle diverse fasi del procedimento amministrativo;

c) di proporre al responsabile della struttura organizzativa cui fa capo il servizio il piano di riparto dei congedi ordinari, la necessità di ricorso a prestazioni straordinarie e l'esigenza di effettuare missioni o trasferte;

d) di informare il responsabile della struttura di cui alla precedente lett. c) qualora accerti l'impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il servizio, indicandone le cause e proponendo le rettifiche da apportare alla organizzazione del lavoro o alle procedure amministrative;

e) di informare il responsabile della struttura sopra richiamata sulle eventuali carenze di assolvimento dei compiti di ufficio del personale assegnato al servizio, anche in relazione ai procedimenti di cui all' art. 35 della legge regionale n. 33/ 1973 .

2. Il responsabile di servizio, oltre che direttamente responsabile delle attività e dei provvedimenti che, ai sensi dell' art. 23 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , afferiscono alle posizioni di lavoro comprese nella qualifica di funzionario, risponde al responsabile di settore o al responsabile di ufficio o al coordinatore, a seconda della collocazione nella struttura, dell'attività complessiva del servizio e della tempestività dell'azione amministrativa.

Art. 66

Attribuzioni particolari dei dirigenti e dei funzionari non preposti alla direzione delle strutture organizzative.

1. I dirigenti regionali delle due qualifiche dirigenziali e i funzionari appartenenti all'ottavo livello retributivo, che non siano preposti alla direzione di uffici, settori o servizi, esercitano, nell'ambito delle indicazioni del coordinatore o del responsabile della struttura in cui sono inseriti, le attività e i compiti di studio e ricerca di seguito specificati:

a) studi, ricerche o rilevazioni tecniche o amministrative concernenti questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica nell'ambito delle competenze delle singole aree di attività, uffici o settori;

b) attività di collaborazione con i coordinatori e con i dirigenti preposti agli uffici e ai settori nella formulazione delle proposte di programmazione e nella elaborazione di schemi di disegni di legge e di regolamento;

c) attività connesse ad affari non rientranti nelle attribuzioni di singoli uffici e non comportanti l'individuazione di apposite strutture o aventi carattere intersettoriale;

d) attività ispettive di vario livello ordinate sia con riferimento alla organizzazione interna sia nell'esercizio di funzioni di vigilanza previste dalla legge;

e) elaborazione di relazioni e di sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro.

2. Nella qualifica di dirigente di secondo livello non preposto alla direzione di ufficio sono individuate le posizioni individuali di responsabilità di staff di cui al precedente art. 16 .

3. Nelle qualifiche di dirigente di primo livello e di funzionario non preposti alla direzione, rispettivamente, di settore o di servizio, sono individuate le seguenti posizioni di lavoro: a) esperto, corrispondente alla prima qualifica dirigenziale; b) ricercatore, corrispondente alla qualifica di funzionario.

4. Ai dirigenti e ai funzionari di cui al presente articolo possono essere altresì affidati incarichi speciali o la direzione delle strutture temporanee indicate nell' art. 43 , in relazione a situazioni particolari o ad eventi di carattere straordinario.

Art. 67

Attribuzioni dei coordinatori.

1. Nell'ambito delle funzioni dirigenziali, sono attribuiti in particolare ai coordinatori, relativamente alle aree di competenza:

a) il raccordo della struttura amministrativa con gli organi politico - istituzionali;

b) il coordinamento delle relazioni esterne alle aree;

c) il coordinamento dei programmi di lavoro, all'interno delle aree di competenza, in coerenza con i programmi della Giunta e con le indicazioni dell'assessore o degli assessori preposti all'area, su proposta dei dirigenti degli uffici e di staff e in collaborazione con essi;

d) la verifica dello stato di attuazione dei programmi di lavoro e della funzionalità organizzativa degli uffici, anche avvalendosi delle assemblee periodiche di cui all' art. 46 , nonchè delle conferenze annuali d'organizzazione;

e) gli adempimenti di cui alle lett. h), i), l), ed o) dell' art. 63 , connessi alle funzioni riferibili all'intera area cui sono preposti;

f) l'adozione degli adempimenti di cui alla lett. e) del predetto art. 63, connessi alle prestazioni di servizio da parte dei dirigenti di ufficio e dei dirigenti di secondo livello non preposti alla direzione delle strutture e assegnati a funzioni nell'ambito dell'area.

2. I coordinatori provvedono, inoltre, sulla base delle indicazioni e dei criteri formulati dal Comitato di direzione di cui al precedente art. 46 :

a) ad inoltrare all'amministrazione competente la proposta per interventi sull'assetto organizzativo e l'assegnazione agli uffici del personale e dei mezzi occorrenti;

b) alla adozione di disposizioni in ordine alla utilizzazione dei dirigenti e dei funzionari non preposti alle strutture organizzative, che esercitano, nell'ambito dell'area di competenza, funzioni di staff e di studi e ricerca di cui ai precedenti artt. 16 e 66;

c) all'adozione delle disposizioni aventi carattere d'urgenza e di temporaneità per la utilizzazione del personale in ufficio diverso rispetto a quello di assegnazione nell'ambito dell'area cui è preposto, nel rispetto della qualifica funzionale e del profilo professionale dei collaboratori.


Capo III

Attribuzioni ai dipendenti delle altre qualifiche funzionali

Art. 68

Compiti del personale all'interno degli uffici.

1. Nell'ambito delle attribuzioni specificate nella presente legge, all'interno degli uffici, settori o servizi la determinazione e l'assegnazione di compiti individualmente spettanti al personale, in relazione ad obiettivi, programmi di lavoro e progetti predisposti ai sensi degli artt. 63 e seguenti del capo II del titolo V , sono disposte dai rispettivi dirigenti e funzionari responsabili delle strutture.

2. All'assegnazione dei compiti deve farsi luogo in conformità alle declaratorie della qualifica funzionale di inquadramento e del profilo professionale assegnato, nonchè alle eventuali mansioni specifiche comprese nello stesso profilo.

3. All'interno della stessa qualifica funzionale potranno essere periodicamente attuate anche su domanda del dipendente, forme di rotazione del personale, in considerazione di esigenze particolari specificatamente individuate sulla base dei criteri oggettivi di cui all' art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , al fine di consentire lo sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali e la collocazione del dipendente nella posizione funzionale a lui congeniale.


Capo IV

Conferimento e revoca delle funzioni

Sezione I

Preposizione dei dirigenti agli uffici e settori e dei funzionari ai servizi.

Art. 69

Nomina dei dirigenti di ufficio.

1. I dirigenti di ufficio sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio e del Presidente della Giunta, per i rispettivi uffici, tra i funzionari con qualifica dirigenziale di 2º livello, con profilo professionale, di norma, attinente alle competenze dell'ufficio.

Art. 70

Nomina dei dirigenti di settore.

1. I dirigenti di settore sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli assessori e del Comitato del controllo e delle sezioni decentrate per i rispettivi uffici, tra i funzionari con qualifica dirigenziale di 1º livello, sentiti i dirigenti degli uffici interessati.

Art. 71

Nomina dei responsabili dei servizi.

1. I responsabili dei servizi sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli assessori e del Comitato di controllo e delle sezioni decentrate per i rispettivi uffici, tra i dipendenti con qualifica di funzionario, sentiti i dirigenti degli uffici interessati.

Art. 72

Conferimento dell'incarico di coordinatore.

1. L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, ad uno dei dirigenti di 2º livello, il quale continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni proprie della qualifica dirigenziale.

2. L'incarico predetto è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque ed è rinnovabile e revocabile.

Art. 73

Mobilità dei dirigenti.

1. In attuazione del principio della mobilità delle qualifiche dirigenziali di cui al sesto comma dell'art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , e al fine di consentire il necessario rinnovamento dell'azione amministrativa, possono essere attuate, anche su domanda degli interessati, forme di rotazione negli incarichi previsti negli articoli precedenti, nonchè tra questi e le posizioni di studio e ricerca di cui agli artt. 16 e 66, fatto comunque salvo il possesso dei requisiti professionali specifici richiesti.

Sezione II

Revoca delle funzioni.

Art. 74

Revoca delle funzioni di direzione di ufficio e di coordinatore.

1. Le funzioni di cui ai precedenti artt. 69 e 72 possono essere revocate qualora siano stati rilevati risultati dell'azione dell'ufficio o dell'area di coordinamento non corrispondenti alle attribuzioni affidate o per inattività.

2. La richiesta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata al Presidente della Giunta:

a) dal Presidente del Consiglio, su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza, per gli uffici del Consiglio;

b) dagli assessori competenti.

3. L'istanza di revoca deve essere preceduta da una diffida con un intervallo minimo di 30 giorni tra l'una e l'altra.

4. La Giunta regionale esamina l'istanza di revoca e decide, sentito l'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia, ovvero delegare la propria difesa all'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato in conformità di quanto previsto dall' art. 40 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 . L'Ufficio di presidenza, per gli uffici del Consiglio, trasmette alla Giunta il verbale dell'audizione del dipendente interessato o suo delegato.

5. La revoca è altresì disposta rispettivamente per soppressione dell'ufficio e soppressione o modifica dell'area di coordinamento.

6 . I dirigenti cui sta stato revocato il solo incarico di coordinatore continuano ad esercitare le funzioni di dirigente di ufficio eventualmente conferite; negli altri casi esercitano le attività e i compiti di cui al precedente art. 66 .

Art. 75

Revoca delle funzioni di direzione del settore e di responsabile di servizio.

1. Per la revoca delle funzioni di dirigente di settore e di responsabile di servizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate nel precedente articolo.

2. L'istanza di revoca viene inoltrata dai dirigenti di ufficio tramite i soggetti indicati alle lett. a) e b) del secondo comma del precedente articolo o direttamente dai soggetti medesimi. Per gli uffici del Comitato di controllo provvedono i dirigenti dei rispettivi uffici per il tramite del Comitato di controllo o della sezione competente o direttamente gli organi predetti.

Sezione III

Sostituzioni temporanee.

Art. 76

Sostituzioni in caso di assenza.

1. Nei casi di assenza dei dipendenti, per fruizione di congedi straordinari, aspettative o malattie, per periodi superiori a sessanta giorni, ove non sia possibile assicurare la sostituzione con personale della stessa qualifica funzionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Comitato di controllo e degli enti di cui alla lett. e), primo comma, dell'art. 58 per il rispettivo personale, può incaricare altri dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore di esercitarne le funzioni.

2. In questo caso, il dipendente incaricato della sostituzione ha diritto di percepire la differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche funzionali.

3. Ogni periodo di sostituzione non può comunque eccedere i due mesi.

4. In caso di assenza non superiore a due mesi dei coordinatori, dei dirigenti d'Ufficio e dei responsabili di settore o di servizio, i soggetti di cui al primo comma provvedono alla loro sostituzione temporanea, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico dei dirigenti e dei funzionari interessati.

5. Qualora l'assenza, esclusa quella per congedo ordinario, si protragga per un periodo, anche non continuativo, superiore a due mesi nell'arco dello stesso anno, i soggetti predetti propongono alla Giunta regionale, per l'assunzione dei provvedimenti relativi, la sostituzione provvisoria con altro dirigente e funzionario nei modi seguenti:

a) con dirigente di altro ufficio facente parte dell'area di coordinamento o, in mancanza altro dirigente di secondo livello, al quale è attribuita l'indennità prevista all' art. 32, primo comma, lett. a) della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , quando l'assenza riguardi il dirigente coordinatore;

b) con dirigente appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale non preposto alla direzione di ufficio quando l'assenza riguardi il dirigente di ufficio;

c) con dirigente appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale non preposto alla direzione di settore, al quale, per il periodo di durata della sostituzione, è attribuita l'indennità prevista all' art. 32, primo comma, lett. c), della predetta LR n. 46/ 83 , quando l'assenza riguardi il dirigente di settore;

d) con altro dipendente appartenente alla qualifica di funzionario non preposto alla direzione di unità operativa, al quale per il periodo di durata della sostituzione, è attribuita l'indennità prevista all' art. 32, primo comma, lett. d), della predetta LR 46/ 83 , quando l'assenza riguardi il responsabile di servizio.

Art. 77

Sostituzione provvisoria in caso di vacanza del posto.

1. In caso di vacanza di posti si può procedere, in attesa dell'espletamento dei concorsi, al conferimento di attribuzioni corrispondenti alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella alla quale il dipendente incaricato è inquadrato, con le modalità di cui all'articolo precedente, per un periodo comunque inferiore a tre mesi e per una sola volta.

2. Il conferimento dà diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche funzionali e non costituisce titolo valutabile per la copertura del posto vacante.


Capo V

Attività stampa e informazione degli organi regionali

Art. 78

Personale addetto alla stampa e all'informazione.

1. Le responsabilità delle attività della stampa e dell'informazione del Consiglio e della Giunta regionale possono essere affidate a contratto ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti.

2. In tale caso, per lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI


Capo I

Accesso alla seconda qualifica dirigenziale

Art. 79

Determinazione dei posti e articolazione delle selezioni.

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, vengono ricoperti mediante selezioni per titoli, ai sensi dell' art. 42, quarto comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , i posti di seconda qualifica funzionale dirigenziale corrispondenti alla direzione degli uffici e alle posizioni di responsabilità di studio, ricerca ed elaborazioni complesse, come risultano individuati nell'allegata tabella «E».

2. Le selezioni sono articolate per singoli uffici e per singole posizioni di responsabilità di studio e ricerca.

3. Alle selezioni è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 .

4. Alle selezioni relative alle posizioni di staff individuate presso l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES) è ammesso a partecipare il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale istitutiva del predetto Istituto, deliberata dal Consiglio regionale in seduta del 12 luglio 1984 (atto n. 1247).

Art. 80

Modalità di partecipazione.

1. I candidati alle selezioni di cui all'articolo precedente debbono presentare, nel termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato al Presidente della Giunta regionale - Ufficio organizzazione e metodi.

2. Nella domanda debbono essere specificati gli uffici e le posizioni di ricerca per i quali i candidati chiedono di essere selezionati. Ciascun dipendente può richiedere di partecipare a non più di cinque selezioni, indicandone l'ordine di priorità.

3. La domanda deve essere correlata da un curriculum professionale compilato dall'interessato su apposito modulo (allegato F) distribuito dall'amministrazione regionale, nel quale il candidato illustra l'attività svolta presso l'ente di provenienza e presso gli uffici regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le sottoscrizioni in calce alla domanda e al curriculum debbono essere autenticate a norma di legge.

5. Le domande per la partecipazione alle selezioni delle posizioni di staff indicate nel quarto comma dell'art. 79 debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 18 della legge istitutiva dell'IRRES.

Art. 81

Valutazione dei titoli.

1. Per la formazione delle graduatorie per il primo inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, sono valutati i seguenti titoli:

A) Titoli di servizio: fino ad un massimo di 30 punti:
 
- servizio di ruolo nell'ottavo livello (ex LR n. 26/ 79 ) e nella sesta qualifica (ex LR n. 33/ 73 ) del ruolo unico regionale punti 2 per anno.
 
- servizio di qualifiche dirigenziali ex DPR n. 748/ 72 punti 2 per anno.
 
- servizio di carriere direttive o equiparabili e servizio in altre qualifiche dirigenziali (altri ordinamenti) punti 1 per anno.
 
- servizi in altre posizioni (atipiche o con responsabilità della massima struttura dell'ente di provenienza) punti 0,50 per anno.

B) Titoli di studio e culturali: fino ad un massimo di 15 punti:
 
- laurea punti 12.
 
- seconda laurea o abilitazione all'esercizio di professioni per le quali è richiesta la laurea punti 3.

C) Svolgimento di funzioni: fino ad un massimo di 55 punti

C/1 incarico in atto delle funzioni di coordinamento punti 3.

C/2 svolgimento pregresso della funzione di coordinamento (fino ad un massimo di 10 punti) punti 1,50 per anno.

C/3 svolgimento delle funzioni di responsabile di settore (fino ad un massimo di 12 punti) cumulabili, ove ne ricorra il caso, con il punteggio di cui al punto C/ 2 punti 1,00 per anno.

C/4 svolgimento delle funzioni di responsabile di uffici periferici soppressi in forza del dPR 616/ 77 e successive modificazioni e integrazioni (fino ad un massimo di 5 punti) punti 0,50 per anno.

C/5 attività svolta, incarichi speciali e attitudine alle funzioni proprie della qualifica cui si concorre: fino ad un massimo di 30 punti

2. Le frazioni di anno sono valutate in mesi, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio pari a un dodicesimo di quello annuo. Non sono valutate le frazioni di mese inferiori a 16 giorni.

Art. 82

Formazione e utilizzo delle graduatorie.

1. Le graduatorie sono approvate distintamente per ogni ufficio o posizione di ricerca oggetto di selezione, con deliberazione della Giunta regionale.

2. La deliberazione di cui al comma precedente riguardante gli uffici e le posizioni di ricerca del Consiglio regionale è adottata su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio. A tale fine il Presidente della Giunta trasmette all'ufficio di presidenza copia delle domande presentate per le selezioni relative a tali uffici e/ o posizioni di ricerca con i dati necessari per la valutazione dei titoli di cui ai punti A), B) e C/ 1- 4 dell'articolo precedente risultanti dai fascicoli personali.

3. Ai fini dell'accertamento e valutazione di cui al punto C/ 5 dell'articolo precedente, la Giunta regionale e, per gli uffici e le posizioni di ricerca del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza esaminano il curriculum presentato dal candidato, effettuando le opportune verifiche d'ufficio.

4. La Giunta regionale, e l'Ufficio di presidenza del Consiglio per quanto di competenza, debbono preliminarmente determinare i criteri di valutazione dei titoli di cui al punto C/ 5 predetto, tenendo complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie del posto cui si riferisce la selezione, degli incarichi speciali formalmente attribuiti, del grado di autonomia e responsabilità del candidato nell'esercizio delle funzioni stesse, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti anche in corsi di formazione e aggiornamento in materie proprie o assimilabili a quelle richieste dal posto, delle pubblicazioni o lavori originali concernenti compiti di istituto, nonchè delle attitudini alle funzioni proprie della qualifica, desunte anche dai risultati conseguiti. Qualora la Giunta, e l'Ufficio di presidenza del Consiglio per quanto di competenza, reputino necessari ulteriori elementi di valutazione comparativa dei candidati, in particolare sull'attitudine alle funzioni proprie della qualifica, possono invitare gli stessi ad un colloquio.

5. La votazione complessiva è determinata sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli per le singole categorie indicate nel precedente art. 81 . L'idoneità all'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale viene dichiarata per quei candidati che abbiano conseguito complessivamente un punteggio non inferiore ai 60 punti.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede, sulla base delle graduatorie, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale entro il limite dei posti messi a selezione, nonchè all'assegnazione ai corrispondenti posti di struttura e alla responsabilità delle posizioni di studio, ricerca ed elaborazioni complesse, sulla base dell'ordine di priorità indicate dai candidati, esclusa la possibilità di rinuncia da parte del candidato.

7. Gli incarichi di cui al comma precedente sono conferiti, in prima attuazione della presente legge, per la durata di un anno e divengono definitivi dopo la verifica della operatività delle singole strutture, attuando anche opportune forme di rotazione, secondo le modalità di cui al precedente art. 73 .


Capo II

Inquadramento nella qualifica di collaboratore professionale

Art. 83

Criteri e modalità di inquadramento.

1. Alla copertura dei posti della qualifica funzionale di collaboratore professionale, istituita con la presente legge in attuazione degli artt. 12 e 42, secondo comma , della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , si provvede mediante concorso interno per titoli riservato al personale regionale inquadrato nella qualifica funzionale di esecutore.

2. Il concorso è indetto per singola mansione specifica individuata nella qualifica di collaboratore professionale entro sessanta giorni dall'adozione dei provvedimenti di ristrutturazione dei servizi regionali, di cui al successivo art. 86 .

Art. 84

Utilizzazione delle graduatorie.

1. Le graduatorie sono approvate per singolo profilo professionale o singola mansione specifica, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di conferimento della nuova qualifica funzionale.

3. Possono essere conferiti solo i posti istituiti con la presente legge.

4. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la Giunta regionale ha facoltà di procedere nel termine di due anni dalla data di approvazione delle graduatorie ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie medesime.


Capo III

Dotazioni organiche e ristrutturazione degli Uffici regionali e degli enti e istituti di cui all' art. 58, primo comma, lett. e) , della presente legge

Art. 85

Prima determinazione delle dotazioni organiche degli uffici.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro due mesi dalla sua entrata in vigore il Consiglio regionale provvede alla determinazione della dotazione organica da assegnare a ciascun ufficio ed area funzionale ed operativa, nonchè alle altre articolazioni dell'organico regionale con i criteri e le modalità di cui all' art. 58 .

Art. 86

Ristrutturazione degli uffici.

1. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento consiliare di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale, su proposta del suo Presidente e del Comitato di controllo per i rispettivi uffici, l'Ufficio di presidenza del Consiglio e gli enti e istituti di cui all' art. 58, primo comma, lett. e) , per quanto di rispettiva competenza, adottano i provvedimenti di ristrutturazione interna degli uffici sulla base della presente legge.

2. La deliberazione di cui all' art. 57, terzo comma e seguenti, è proposta al Consiglio regionale, tenendo anche conto dei provvedimenti di ristrutturazione di cui al comma precedente.

3. La copertura dei posti vacanti nelle qualifiche previste nella legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 , dalla qualifica di ausiliario a quella di funzionario, avviene entro l'anno 1984, mediante concorsi interni, per titoli ed esami, riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con l'anzianità e gli altri requisiti, nonchè nei limiti previsti dall'art. 43 della predetta legge.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli assessori, del Comitato di controllo e degli enti e istituti regionali, provvede alla nomina dei dirigenti dei settori e dei responsabili dei servizi individuati nei provvedimenti di ristrutturazione, con le modalità di cui ai precedenti artt. 70 e 71.

5. I dirigenti degli uffici provvedono, secondo le norme della presente legge, per il migliore impiego del personale delle altre qualifiche funzionali assegnati all'ufficio.

Art. 87

Prima assegnazione dei profili professionali.

1. Il personale del ruolo unico regionale è collocato nei profili professionali definiti al precedente art. 57, secondo comma , con deliberazione meramente esecutiva della Giunta regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di corrispondenza contenuti nell'allegata tabella «C/ 1».

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all' art. 57, terzo comma e seguenti, il personale continua a svolgere, nell'ambito del profilo professionale attribuito ai sensi del precedente comma, i compiti dei profili precedentemente attribuiti.

Art. 88

Contrattazione sindacale.

1. La Giunta regionale sottopone alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative le proposte di attuazione della presente legge, in ordine alle singole fasi, che debbono essere, di volta in volta, definite con la partecipazione delle organizzazioni sindacali medesime.

Art. 89

Norma finanziaria.

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno in corso, con quota degli stanziamenti iscritti ai capp. 50, 51, 280 e 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1984 e, per gli anni 1985 e 1986, con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale 1984- 86 ai programmi di attività 1.03.1.01, 1.06.1.01 e seguenti.

Art. 90

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le leggi regionali 23 maggio 1975, nº 34, 29 maggio 1980, n. 62, 24 novembre 1981, n. 76 e 17 gennaio 1983, n. 2, e le successive modificazioni e integrazioni.

2. E' altresì abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia , 17 agosto 1984

Vice Presidente Malizia

[1]