Capo II
Attribuzioni dei dirigenti e dei funzionari
Art. 63
Attribuzioni specifiche dei dirigenti d'ufficio.
1.
I dirigenti di ufficio:
a)
organizzano e dirigono le attività rientranti nelle competenze dell'ufficio, mediante istruzioni e disposizioni di carattere generale, coordinandone le relazioni esterne;
b)
assicurano che le predette attività siano coordinate con quelle degli uffici preposti a campi di attività affini in modo da garantire che l'azione complessiva dell'ente si esplichi su base interdisciplinare e in forma integrata tra i vari livelli di funzione;
c)
predispongono e coordinano, in coerenza con i programmi della Giunta e con la collaborazione dei dirigenti di settore, i programmi di lavoro, da articolarsi per settore;
d)
verificano lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e la funzionalità organizzativa dell'Ufficio, promuovendo la più ampia informazione e partecipazione nella valutazione e nella scelta delle soluzioni organizzative e delle procedure anche avvalendosi delle riunioni periodiche di ufficio di cui all'
art. 47
;
e)
dispongono per il migliore impiego del personale e delle risorse strumentali assegnati all'ufficio, curando, nell'ambito dei programmi di lavoro, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro, in collaborazione con i dirigenti dei settori e con i responsabili dei servizi;
f)
promuove le intese con i dirigenti non preposti alle strutture organizzative, che esercitano nell'ambito dell'ufficio, le funzioni di esperto o di ricercatore indicate nel
successivo art. 66
;
g)
propongono al coordinatore dell'area in cui l'ufficio è ricompreso gli interventi sull'assetto organizzativo e l'assegnazione all'ufficio medesimo del personale e dei mezzi occorrenti;
h)
valutano l'attività sotto il profilo della speditezza amministrativa e della economicità della gestione ed informano il coordinatore della eventuale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati, individuandone le cause e proponendo le rettifiche da apportare anche a norme e procedimenti amministrativi;
i)
amministrano gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni proprie dell'ufficio di cui hanno la responsabilità ;
l)
firmano le proposte di assunzione di impegno di spesa e di liquidazione delle stesse, relative ad atti a contenuto vincolato o attuative di provvedimenti già esecutivi;
m)
firmano i contratti e le convenzioni qualora tale adempimento sia loro attribuito nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
n)
emanano gli atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali;
o)
emanano istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
p)
partecipano ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione regionale;
q)
rappresentano l'amministrazione regionale e curano gli interessi della stessa, nei limiti fissati dalla vigente normativa;
r)
provvedono, adottando i necessari atti, in ordine agli adempimenti connessi alla prestazione del servizio da parte dei dirigenti dei settori in cui si articola l'ufficio medesimo, e in particolare al controllo sull'osservanza dei doveri d'ufficio, alla valutazione delle prestazioni rese in relazione alla professionalità e ai risultati ottenuti secondo criteri e modalità stabiliti da apposito regolamento, a disporre lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e ad autorizzarne l'effettuazione entro i limiti stabiliti dalla legge e dall'amministrazione, al comando in missione, alla concessione del congedo ordinario, nonchè agli accertamenti preliminari riguardanti i procedimenti disciplinari di cui al quinto e
sesto comma dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, infliggendo la sanzione disciplinare prevista nel
successivo articolo 36
o trasmettendo gli atti alla Commissione per i provvedimenti disciplinari, alla formazione di pareri su congedi straordinari e alla richiesta di accertamento per i controlli in caso di assenza per infermità;
s)
fanno parte, ai sensi dell'
art. 14 della legge n. 93/ 83
, della delegazione pubblica per gli accordi decentrati relativi al funzionamento degli uffici cui sono preposti.
2.
I dirigenti di ufficio, oltre che degli atti e provvedimenti loro direttamente imputabili e delle direttive impartite, rispondono - ai sensi dell'
art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
- del conseguimento dei risultati, dell'azione e degli obiettivi assegnati all'ufficio medesimo direttamente all'assessore preposto all'area della quale fa parte l'ufficio medesimo e al Presidente della Giunta.
3.
Della organizzazione e del funzionamento dell'ufficio, nonchè della speditezza dell'azione amministrativa in relazione ai programmi di attività definiti per la struttura cui sono preposti, rispondono al rispettivo coordinatore.
Art. 64
Attribuzioni specifiche dei dirigenti di settore.
1.
I dirigenti di settore:
a)
dirigono l'attività del settore loro affidato in coerenza con i programmi di lavoro dell'ufficio;
b)
promuovono la necessaria collegialità nella impostazione dei programmi di lavoro del settore e ne verificano i risultati, anche avvalendosi delle riunioni periodiche di settore di cui all'
art. 47
;
c)
indirizzano l'attività degli addetti al settore, curando, nell'ambito dei programmi di lavoro e in collaborazione con i responsabili di servizio eventualmente previsti, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro e individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più dipendenti;
d)
informano il dirigente preposto all'ufficio della eventuale impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati evidenziandone le cause e proponendo le rettifiche da apportare anche a norme e procedimenti amministrativi;
e)
provvedono, adottando i necessari atti, agli adempimenti di cui al
primo comma lett. r) del precedente art. 63
, per il personale assegnato al settore, su proposta o sentito, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile di servizio. Per quanto attiene agli adempimenti di cui all'
art. 35 della LR n. 33/ 73
, i dirigenti di settore trasmettono, per il seguito di competenza, gli atti al rispettivo dirigente d'ufficio.
2.
I dirigenti di settore sono responsabili degli atti e provvedimenti loro direttamente imputabili e rispondono dell'esercizio delle loro funzioni al dirigente preposto all'ufficio cui fa capo il settore.
Art. 65
Attribuzioni dei responsabili di servizio.
1.
Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di funzionario, preposti ai servizi eventualmente istituiti ai sensi del
quarto comma dell'art. 11
, compete:
a)
di impostare l'attività del servizio in coerenza con i programmi di lavoro del settore o comunque assegnati nell'ambito dell'ufficio o dell'area di coordinamento, verificandone i risultati;
b)
di indirizzare l'attività degli addetti al servizio, garantendo la loro partecipazione e informazione nelle diverse fasi del procedimento amministrativo;
c)
di proporre al responsabile della struttura organizzativa cui fa capo il servizio il piano di riparto dei congedi ordinari, la necessità di ricorso a prestazioni straordinarie e l'esigenza di effettuare missioni o trasferte;
d)
di informare il responsabile della struttura di cui alla
precedente lett. c)
qualora accerti l'impossibilità al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il servizio, indicandone le cause e proponendo le rettifiche da apportare alla organizzazione del lavoro o alle procedure amministrative;
e)
di informare il responsabile della struttura sopra richiamata sulle eventuali carenze di assolvimento dei compiti di ufficio del personale assegnato al servizio, anche in relazione ai procedimenti di cui all'
art. 35 della legge regionale n. 33/ 1973
.
2.
Il responsabile di servizio, oltre che direttamente responsabile delle attività e dei provvedimenti che, ai sensi dell'
art. 23 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
, afferiscono alle posizioni di lavoro comprese nella qualifica di funzionario, risponde al responsabile di settore o al responsabile di ufficio o al coordinatore, a seconda della collocazione nella struttura, dell'attività complessiva del servizio e della tempestività dell'azione amministrativa.
Art. 66
Attribuzioni particolari dei dirigenti e dei funzionari non preposti alla direzione delle strutture organizzative.
1.
I dirigenti regionali delle due qualifiche dirigenziali e i funzionari appartenenti all'ottavo livello retributivo, che non siano preposti alla direzione di uffici, settori o servizi, esercitano, nell'ambito delle indicazioni del coordinatore o del responsabile della struttura in cui sono inseriti, le attività e i compiti di studio e ricerca di seguito specificati:
a)
studi, ricerche o rilevazioni tecniche o amministrative concernenti questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica nell'ambito delle competenze delle singole aree di attività, uffici o settori;
b)
attività di collaborazione con i coordinatori e con i dirigenti preposti agli uffici e ai settori nella formulazione delle proposte di programmazione e nella elaborazione di schemi di disegni di legge e di regolamento;
c)
attività connesse ad affari non rientranti nelle attribuzioni di singoli uffici e non comportanti l'individuazione di apposite strutture o aventi carattere intersettoriale;
d)
attività ispettive di vario livello ordinate sia con riferimento alla organizzazione interna sia nell'esercizio di funzioni di vigilanza previste dalla legge;
e)
elaborazione di relazioni e di sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro.
2.
Nella qualifica di dirigente di secondo livello non preposto alla direzione di ufficio sono individuate le posizioni individuali di responsabilità di staff di cui al
precedente art. 16
.
3.
Nelle qualifiche di dirigente di primo livello e di funzionario non preposti alla direzione, rispettivamente, di settore o di servizio, sono individuate le seguenti posizioni di lavoro: a) esperto, corrispondente alla prima qualifica dirigenziale; b) ricercatore, corrispondente alla qualifica di funzionario.
4.
Ai dirigenti e ai funzionari di cui al presente articolo possono essere altresì affidati incarichi speciali o la direzione delle strutture temporanee indicate nell'
art. 43
, in relazione a situazioni particolari o ad eventi di carattere straordinario.
Art. 67
Attribuzioni dei coordinatori.
1.
Nell'ambito delle funzioni dirigenziali, sono attribuiti in particolare ai coordinatori, relativamente alle aree di competenza:
a)
il raccordo della struttura amministrativa con gli organi politico - istituzionali;
b)
il coordinamento delle relazioni esterne alle aree;
c)
il coordinamento dei programmi di lavoro, all'interno delle aree di competenza, in coerenza con i programmi della Giunta e con le indicazioni dell'assessore o degli assessori preposti all'area, su proposta dei dirigenti degli uffici e di staff e in collaborazione con essi;
d)
la verifica dello stato di attuazione dei programmi di lavoro e della funzionalità organizzativa degli uffici, anche avvalendosi delle assemblee periodiche di cui all'
art. 46
, nonchè delle conferenze annuali d'organizzazione;
e)
gli adempimenti di cui alle lett. h), i), l), ed o) dell'
art. 63
, connessi alle funzioni riferibili all'intera area cui sono preposti;
f)
l'adozione degli adempimenti di cui alla lett. e) del predetto art. 63, connessi alle prestazioni di servizio da parte dei dirigenti di ufficio e dei dirigenti di secondo livello non preposti alla direzione delle strutture e assegnati a funzioni nell'ambito dell'area.
2.
I coordinatori provvedono, inoltre, sulla base delle indicazioni e dei criteri formulati dal Comitato di direzione di cui al
precedente art. 46
:
a)
ad inoltrare all'amministrazione competente la proposta per interventi sull'assetto organizzativo e l'assegnazione agli uffici del personale e dei mezzi occorrenti;
b)
alla adozione di disposizioni in ordine alla utilizzazione dei dirigenti e dei funzionari non preposti alle strutture organizzative, che esercitano, nell'ambito dell'area di competenza, funzioni di staff e di studi e ricerca di cui ai precedenti artt. 16 e 66;
c)
all'adozione delle disposizioni aventi carattere d'urgenza e di temporaneità per la utilizzazione del personale in ufficio diverso rispetto a quello di assegnazione nell'ambito dell'area cui è preposto, nel rispetto della qualifica funzionale e del profilo professionale dei collaboratori.