Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
3 Dicembre 1984
,n.
47
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
87 del
05/12/1984
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 3 dicembre 1984
Marri
ALLEGATI:
ALLEGATO 1:
(Tabella Ristrutturata) Modificazione della tabella allegata alla
legge regionale 23 luglio 1981, n. 44
, relativamente alla determinazione della tassa di concessione per la costituzione e l'esercizio di aziende faunistico - venatorie.
N. d'ordine 16,
DPR 121/ 61
: 52 Concessione di:
1) Azienda faunistico - venatoria categoria A, ad ettaro tassa di rilascio 7.000, tassa annuale 7.000
2) Azienda faunistico - venatoria categoria B, ad ettaro (artt. 24 e 36
Legge 968/ 77
- art. 24 LR 1/ 80) tassa di rilascio 12.000, tassa annuale 12.000
3) Centro privato di produzione di selvaggina (artt. 6 e 24
Legge 968/ 77
- art. 10 LR 1/ 80) tassa di rilascio 100.000, tassa annuale 100.000
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