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Legge regionale 17 maggio 1980, n.45


LEGGE REGIONALE n.45 del 17 maggio 1980

Date di vigenza

06/05/1980 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/05/1980
20/04/1985 abrogazione mostra documento vigente dal 20/04/1985
09/03/1985 abrogazione mostra documento vigente dal 09/03/1985
28/12/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 28/12/2007
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 20/04/1985

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980 ,n. 45
Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l' accesso agli impieghi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 22/05/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


CAPO I

DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

[ ARTICOLO 1 ] [7]
[ ARTICOLO 1 ] [8]
ARTICOLO 1

Commissioni d' esame

1. le commissioni d' esame dei concorsi per l' accesso all' impiego regionale e per la progressione del personale nel ruolo regionale sono così composte:

a) per le qualifiche funzionali dalla V alla VI:

1 - presidente: dirigente regionale esperto nella materie di concorso o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

2- componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso;

b) per le qualifiche funzionali dalla VII alla VIII:

1- presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità non inferiore a cinque anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

2- componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali e di altri enti pubblici, con qualifica non inferiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti all' albo da almeno dieci anni;

c) per la dirigenza:

1- presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità dirigenziale non inferiore a dieci anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;

2- componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti regionali e di altri enti pubblici con anzianità dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato o superiore, liberi professionisti iscritti all' albo da almeno dieci anni. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un' alta e qualificata esperienza in materie di organizzazione della pubblica amministrazione e di gestione delle risorse.

2. Almeno uno dei componenti delle commissioni d' esame per le qualifiche VII e VIII e per la dirigenza devono essere scelti all' esterno dell' amministrazione regionale.

3. Non possono far parte delle commissioni d' esame i consiglieri regionali, coloro che ricoprono cariche nelle segreterie provinciali e regionali dei partiti e delle forse politiche, nonchè i componenti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

4. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni d' esame è riservato alle donne, salva motivata impossibilità e fermi restando i principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Possono essere nominati presidenti e componenti delle commissioni d' esame anche i dirigenti o esperti in pensione, purchè risultino in possesso dei prescritti requisiti al momento del collocamento a riposo.

6. Nei procedimenti di selezione di cui all' art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1 e in conformità della disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell' art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 , nonchè per quelli eventualmente previsti per la progressione del personale di ruolo dalle rispettive qualifiche inferiori alla III e IV qualifica funzionale, le commissioni d' esame sono costituite con le modalità di cui alla lett a) del comma 1 .

7. Le funzioni di segretario delle commissioni d' esame sono espletate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VII.

8. Le commissioni d' esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta medesima, e previa deliberazione dell' Ufficio di presidenza del Consiglio in caso di concorsi per la copertura di posti assegnati agli uffici del Consiglio regionale

[9]
ARTICOLO 2

Designazione degli esperti.

1. L' art. 10 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 41 , è abrogato.

[ 2. ] [10]


CAPO II

DELLE PROVE D' ESAME

ARTICOLO 3

Concorsi per titoli ed esami.

1. Il numero e il tipo delle prove in cui si articolano gli esami dei concorsi sono indicati nella tabella A/ 1 allegata alla presente legge.

2. Le materie sulle quali possono vertere le prove d' esame sono indicate nella tabella " A", allegata al Regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 , come risulta denominata dall' art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50 .

3. Gli artt. 4, sostituito dall' art. 2 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50 , 5, 6 e 7 del Regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 , sono abrogati.

ARTICOLO 4

Concorsi per soli titoli.

1. All' art. 14 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , come risulta sostituito dall' art. 7 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: " Per la copertura dei posti dei predetti livelli funzionali riservati ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, come previsto nel secondo comma dell' art. 10 della legge regionale n. 33/ 1973 , sostituito dall' art. 3 della legge regionale n. 19/ 1978 , la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche per i soli titoli indicati al comma precedente ".

ARTICOLO 5

Operazioni di scrutinio nei concorsi per esami.

1. Entro trenta giorni dalla conclusione delle prove scritte e pratiche la commissione d' esame termina le operazioni di scrutinio.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 maggio 1980

Marri


ALLEGATI:
Tabella A/ - NUMERO E TIPO DELLE PROVE DEGLI ESAMI AI CONCORSI
                   
livello funzionale   Prove d'esame  Note 
1   Colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. "A"   
1 - prova attitudinale, da espletarsi anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di tests;
 
2 - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. "A".  
 
1 - prova pratica e/ o prova attitudinale;
 
2 - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. "A".  
[cella]
 

 
 
1 - prova pratica, suddivisa anche in più esercitazioni;
 
2 - prova scritta di cultura generale;
 
3 - prova orale vertente sulle materie indicate nella tab. "A".  
 
1 - prova pratica, anche suddivisa in più esercitazioni, attinente alle specifiche attribuzioni da svolgere;
 
2 - prova scritta sulle materie indicate nella tab. "A";
 
3 - prova orale sulle materie indicate nella tab. "A".  
 
1 - prova scritta su argomenti di diritto pubblico;
 
2 - prova scritta inerente a materia o materie attinenti alle specifiche attribuzioni del posto messo a concorso;
 
3 - prova orale sulle materie indicate nella tab. "A".  
 
1 - prova scritta su materia o materie attinenti al posto messo a concorso;
 
2 - prova scritta con formulazione di proposte, sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo, per l' attuazione di un programma di lavoro attinente all' esercizio di funzioni regionali proprie del settore cui si riferisce il posto messo a concorso;
 
3 - prova orale sulle materie indicate nella tab. "A.  
Nel caso in cui il concorso tenda alla copertura di posti con mansioni a prevalente carattere tecnico una delle prove è sostituita da una prova pratica, anche suddivisa in più esercitazioni. 
8.  1 - prova scritta relativa alla elaborazione di un piano di intervento - sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo - per l' esercizio di funzioni regionali proprie del settore d' intervento cui si riferisce il posto messo a concorso;
 
2 - prova scritta sulle materie indicate nella tabella "A";
 
3 - prova scritta in ordine alla legislazione regionale e statale in relazione alle materie di competenza regionale che attengono al posto messo a concorso;
 
4 - prova orale sulle materie indicate nella tabella "A" e di approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte.  
Nel caso in cui il concorso tenda alla copertura di posti con mansioni a prevalente carattere tecnico una o due prove scritte sono sostituite da una o due prove pratiche, anche suddivise in più esercitazioni.  
[1]