ARTICOLO 33
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1985, in termini di competenza e di cassa la complessiva spesa di lire 1.676.660.000 con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale:
1)
lire 209.000.000 - per gli interventi di cui al titolo I - al cap. 9420 (codice SIR 2125341023) denominato: " Conferimento di fondi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane";
2)
lire 50.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 5, primo comma , punto 1) del titolo II - al cap. 5575 (codice SIR 1116361023) denominato: " Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito d'esercizio a favore di impresa artigiane singole, associate o consorziate";
3)
lire 150.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 5, primo comma , punto 2) del titolo II - al cap. 5576 (codice SIR 1116361023) denominato: " Fondo speciale da trasferire alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima di 24 mesi contratti da imprese artigiane in difficoltà finanziarie";
4)
lire 50.000.000 - per gli interventi di cui al titolo III - al cap. 9455 (codice SIR 2123331023) denominato: " Contributi regionali integrativi del capitale sociale di cooperative di garanzia";
5)
lire 150.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 13 del titolo IV - al cap. 5605 (codice SIR 1116361023) denominato: " contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine a favore di imprese socie di cooperative artigiane di garanzia";
6)
lire 80.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 15 del titolo IV - al cap. 5610 (codice SIR 1116431023) denominato: " Contributo a ripiano delle perdite subite dalle cooperative artigiane di garanzia";
7)
lire 44.360.000 - per gli interventi di cui all'art. 16 del titolo IV - al cap. 5624 (codice SIR 1116321023) denominato: " Contributo annuale della Regione nelle spese di gestione sostenute dalle cooperative artigiane di garanzia";
8)
lire 80.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 17 del titolo V - al cap. 9456 (codice SIR 2125331023) denominato: " Contributi regionali integrativi del capitale sociale del Consorzio regionale fidi";
9)
lire 10.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 19 del titolo V - al cap. 5623 (codice SIR 1116311023) denominato: " Contributo annuale della Regione nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio regionale fidi";
10)
lire 62.400.000 - per gli interventi di cui all'art. 21 del titolo IV - al cap. 9405 (codice SIR 2123231023) denominato: " Contributi regionali in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento in aree attrezzate";
11)
lire 600.000.000 - per gli interventi di cui all'art. 23 del titolo IV - al cap. 9501 (codice SIR 1123631023) denominato: " Fondo speciale regionale per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane attraverso l'acquisizione di aree e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria";
12)
lire 6.240.000 - per le spese di funzionamento relative all'esercizio della delega di cui all'art. 22 - al cap. 5627 (codice SIR 1115211023) denominato: " Contributo ai Comuni nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di interventi per lo sviluppo del settore artigiano";
13)
lire 44.660.000 - per le spese di funzionamento relative all'esercizio della delega di cui all'art. 29 - al cap. 5628 (codice SIR 1115321023) denominato: " Contributo alle province nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di interventi per lo sviluppo del settore artigiano";
14)
lire 140.000.000 - per gli interventi previsti dall'art. 30 - al cap. 5525 (codice SIR 1115821023) denominato: " Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane".
2.
Per il rilascio delle garanzie sussidiarie previste dall'art. 7 della presente legge, lo stanziamento del cap. 6045 del bilancio regionale dell'esercizio 1985, è aumentato, in termini di competenza e di cassa, di lire 50.000.000.
3.
Per gli interventi previsti dall'
art. 9 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38
, lo stanziamento del cap. 5505 del bilancio regionale 1985 è aumentato di lire 34.200.000.
4.
Per le finalità della
legge regionale 27 agosto 1979, n. 50
è autorizzata - con iscrizione al cap. 9500 del bilancio dell'anno 1985 - la spesa di lire 450 milioni in termini di competenza e di cassa con specifica destinazione ad interventi diretti a favorire l'informazione e il trasferimento di nuove tecnologie.
5.
All'onere complessivo di lire 2.210.860.000 recato dai precedenti commi si fa fronte come segue:
a)
quanto a lire 950.000.000 mediante utilizzo - ai sensi dell'
art. 26
, quinto e
sesto comma
, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- della disponibilità di competenza esistente sul fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984. Alla corrispondente esigenza di cassa si fa fronte con prelevamento di pari importo dal fondo di riserva di cassa iscritto al cap. 6140;
b)
quanto a lire 700.000.000 mediante utilizzo della disponibilità di competenza e di cassa esistente sul fondo globale iscritto allo stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985;
c)
quanto a lire 560.860.000 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985:
-
cap. 5580 per L. 122.200.000;
-
cap. 9460 per L. 58.200.000;
-
cap. 5600 per L. 56.400.000;
-
cap. 5571 per L. 18.200.000;
-
cap. 5572 per L. 28.200.000;
-
cap. 9511 per L. 47.000.000;
-
cap. 9480 per L. 15.444.000;
-
cap. 9426 per L. 118.800.000;
-
cap. 9545 per L. 95.040.000;
-
cap. 5520 per L. 1.376.000.
6.
Le somme che alla data del 30 settembre 1985 non risultino impegnate a carico degli stanziamenti iscritti per il 1985 sui capitoli di spesa relativi alle leggi regionali richiamate al
precedente art. 32
, saranno portate in aumento degli stanziamenti di cui ai capitoli istituiti con la presente legge, secondo la seguente corrispondenza:
-
dal cap. 9425 al cap. 9420;
-
dal cap. 5580 al cap. 5575;
-
dal cap. 9460 al cap. 9455;
-
dal cap. 5600 al cap. 5605;
-
dal cap. 5625 al cap. 5624;
-
dal cap. 9401 al cap. 9405;
-
dal cap. 5620 al cap. 5628;
-
dal cap. 5599 al cap. 5627.